Sentenze

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Tribunale dei Minorenni di Bologna del 16/12/2021 - Attività di indagine dei servizi sociali

Provvedimento del Tribunale dei minorenni di Bologna (dott.ssa Carmela Italiano) del 16/12/2021. Le attività di indagine sociale dei servizi sociali sui minori, ove svolte in presenza del solo minore, possono essere videoregistrate o può essere affiancato ad essi, un altro professionista, in qualità di CTP, nominato dai genitori del minore stesso.

21 dicembre 2021

Abbiamo avuto incarico di seguire un procedimento aperto a carico dei genitori di una minore, per presunti maltrattamenti compiuti dal padre verso la figlia ai sensi dell’art. 333 e 336 c.c.

In seguito alla apertura del procedimento da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni, sono stati incaricati i servizi sociali del luogo di residenza dei genitori di compiere le indagini indicate nel provvedimento del Procuratore della Repubblica.

Tra questi atti di indagine è stato prospettato e richiesto che la minore fosse sentita dalla psicologa stessa in assenza dei genitori e senza alcun altro tipo di formalità.

È sorto quindi il problema di quali tutele potessero avere i genitori nell’assunzione delle informazioni in assenza di qualsivoglia controllo da parte di terzi, anche in relazione al valore della successiva relazione che sarebbe stata redatta dalla psicologa.

Occorre evidenziare che non esiste, allo stato, una normazione del rapporto tra il giudice ed i servizi né fra questi ultimi e gli avvocati. 

Peraltro, anche alcuni episodi ormai noti al grande pubblico hanno reso difficile la piena e totale adesione senza riserve sulle modalità operative dei servizi sociali, a causa di eventi ed episodi di cui non facciamo menzione perchè immaginiamo tutti i fatti a cui ci riferiamo che hanno avuto la ribalta nazionale.

Questa lecita diffidenza, porta a dover fare alcune considerazioni sul tipo di partecipazione necessaria all’indagine sociale da parte di tutte le parti in causa e quindi anche e soprattutto da parte dei genitori, qui peraltro accusati (il padre) di denegati atti di maltrattamento sulla minore.

Partendo quindi da quanto affermato dalla Cassazione secondo la quale “le relazioni degli assistenti sociali, prudentemente vagliate dopo essere state oggetto di contraddittorio, hanno valore di prova indiziaria e di consulenza tecnica, sicché sono pienamente utilizzabili dal giudice in sede di libera formazione del proprio convincimento sia quanto ai fatti obiettivamente constatati dall'assistente, sia quanto ai pareri che, sulla base di quei fatti, egli abbia espresso e che il giudice, condividendoli, faccia propri con adeguata motivazione” (Cass. n. 1032/1986), siamo giunti alla conclusione che i risultati delle indagini svolte dal servizio sociale abbiano valore di consulenza tecnica, come peraltro affermato anche dal Tribunale di Lecce con una delle pochissime pronunce di merito sull’argomento (Tribunale di Lecce 11/03/88). 

Ne consegue che la audizione fatta da una psicologa, seppur qualificata, senza alcuna formalità, con la possibilità che la relazione finale possa essere considerata a tutti gli effetti come una consulenza tecnica, deve consentire alle parti di potervi partecipare in contraddittorio.

Se quindi l’attività delegata al servizio è assimilabile a quella del CTU, allora consegue che dovranno essere applicabile a quella attività tutte le norme sulla assunzione di una CTU. 

Già si è discusso in dottrina che è evidente che una audizione di una minore in presenza dei genitori possa anche inficiare la attività stessa di indagine, perché la presenza dei genitori può determinare un condizionamento tale da pregiudicare la possibilità del minore di esprimersi liberamente. Tuttavia, non è pensabile che una audizione di una minore possa essere effettuata senza nessuna prescrizione sulle formalità da seguire.

Abbiamo quindi ritenuto applicabile al nostro caso la procedura prevista dall’art. 92 Disp. Att.. in quanto sussiste fra le due fattispecie (inchiesta sociale dei servizi sociali e CTU) identità di ratio, consistendo entrambe in indagini delegate ad esperti per risolvere questioni che il giudice non può risolvere da solo, poiché richiedono specifiche conoscenze. Con la conseguenza, appunto, della utilizzabilità degli strumenti previsti dalla legge per la gestione delle questioni sulle modalità di espletamento ed assunzione della consulenza stessa.

Se quindi possono ammettersi perplessità relative al contraddittorio pieno in sede di espletamento dell’esame della minore da parte della psicologa dei servizi sociali di Imola (con riguardo alla inopportuna presenza dell’avvocato o dei genitori), non dovrebbero essere invece escluse le possibilità di effettuare una videoregistrazione dell’esame o di affiancare un altro psicologo in veste di CTP dei genitori.

Perché quello che servirà maggiormente, per la valutazione finale, non sarà solo la relazione finale della psicologa o dei servizi sociali, quanto la possibilità di comprendere con quali modalità e metodi verrà compiuta l’indagine delegata in modo da portare ad un risultato valido e soprattutto verificabile in maniera assoluta e cristallina dalle parti in causa. Si potrebbe evitare una compressione dei diritti della difesa, semplicemente videoregistrando l’incontro o affiancando alla psicologa un secondo psicologo in veste di CTP. 

Abbiamo quindi depositato una istanza ex art. 92 c.p.c. al Tribunale dei Minorenni, quale organo sovraordinato alla valutazione dei risultati stessi della indagine socale, se solo il Procuratore della Repubblica avesse voluto procedere con provvedimento verso i genitori, con richiesta inoltrata presso il Tribunale dei minorenni.

In questa istanza abbiamo sottolineato che fosse necessario ed opportuno che il Tribunale dei Minorenni volesse stabilire, ai sensi dell’art. 175 C.p.c., che le modalità più efficaci per il “più sollecito e leale svolgimento del procedimento”, prevedessero la videoregistrazione dell’incontro o la presenza di un secondo consulente nominato dai genitori. 

Pur nulla dubitando sulla professionalità della psicologa dei servizi sociali, non basterebbe infatti una mera relazione a rendere conto della attività svolta, che potrebbe essere verbalizzata in maniera anche puntuale, ma siccome basterebbe l’omissione di pochi punti che potrebbero risultare fondamentali, una completa registrazione dell’incontro renderebbe certamente valutabile dalle parti in causa l’attività svolta, non solo dalle conclusioni raggiunte dalla psicologa, ma soprattutto potendo valutare l’iter logico e tecnico seguito per giungervi: ovvero gli eventuali test somministrati, le tecniche adoperate in ciascun colloquio, le dichiarazioni ricevute dalle parti, con ciò potendo verificare senza lesione o compromissione dei diritti di difesa, i risultati raggiunti.

In seguito all’istanza depositata dal nostro studio il Tribunale dei Minorenni, nella persona del Giudice togato dott.ssa Carmela Italiano, ha, in effetti, autorizzato la videoregistrazione e in via subordinata l’affiancamento alla psicologa di un altro psicologo in qualità di CTP per i genitori con questo provvedimento: Vista l’istanza che precede… dispone che le sedute di esame della minore svolte dal Servizio Sociale di (omissis), vengano videoregistrate. Ove ciò non sia possibile, autorizza la partecipazione di un consulente nominato dai genitori durante l’esame della minore. Si comunichi al PM e ai difensori dei genitori.

Riteniamo che la autorizzazione suddetta sia un grande passo verso la completa e assoluta trasparenza della attività di indagine sociale svolta dai servizi sociali per la tutela dei minori.