Sentenze

Sentenze

Simulazione di rapina- appropriazione indebita, di denaro- artt. 442, 530 c.p.p.- assolve l’imputato perchè il fatto non sussiste.

29 marzo 2016

Simulazione di rapina- appropriazione indebita, di denaro- artt. 442, 530 c.p.p.- assolve l’imputato perchè il fatto non sussiste.

Motivazione

Il sig. T. M. è stato mandato a giudizio per i reati di appropriazione indebita aggravata e simulazione aggravata a lui contestati.

I Difensori, muniti di procura speciale, stante la contumacia dell’imputato, svolgevano istanza di rito abbreviato condizionandola all’acquisizione di alcuni documenti e all’audizione della persona offesa il sig. M. M..

Ammesso il rito e acquisito il fascicolo del P.M., il processo è stato rinviato per consentire l’audizione del teste e all’udienza in questione, sentito il testimone ed acquisita una sentenza del Pretore di F. in relazione ad un vetusto precedente per violazione amministrativa a carico dell’odierno imputato, il processo è stato subito discusso e deciso come da presente sentenza con motivazione contestuale.

Dall’esame degli atti allegati al fascicolo del P.M. si rileva che (C.N.R., verbale di SIT rese da C. F., M. M., T. T., F. A., il verbale di denuncia reso dal sig. T. nonché il verbale di S.I.T. dallo stesso rese, costituenti il corpo del reato di simulazione, verbale di sopralluogo, l’elaborato grafico svolto dai Carabinieri nonché le immagini fotografiche) risulta che il sig. T. M., all’epoca dei fatti era dipendente del società L. H. di M. M. & C. S.n.c. che gestisce tra l’altro il Punto Snai (agenzia di scommesse ippiche) di C. S. P. T., situata in via M. **.

Il 12 luglio 2001 il sig. T. denunciava di avere subito un grave rapina a mano armata mentre al mattino stava operando l’apertura giornaliera del locale. Ha riferito che quella mattina doveva aprire lui l’agenzia e che dovendo disattivare l’allarme dopo avere aperto la porta ha contravvenuto alle disposizioni dategli dal datore di lavoro, di chiudersi dentro subito e di rimanere al chiuso fino all’orario di apertura, e si è recato, lasciando la porta d’ingresso aperta, a togliere l’allarme che scatta in circa 30 secondi dopo l’apertura della porta. Approfittando di tale fatto sarebbe entrato un rapinatore che lo ha afferrato per il collo e lo avrebbe fatto girare puntandogli alla schiena quello che gli sembrò un punteruolo oppure un coltello. Minacciandolo così lo obbligo ad azionare la combinazione che apre la cassa e gli fece prelevare una somma di circa dieci milioni di lire oltre ad un assegno bancario. Ha riferito che dopo di ciò l’ignoto malfattore gli mollo il collo e fuggì. Il sig. T., non uscì dal locale fin che non arrivarono i Carabinieri e non fu in grado di descrivere compiutamente il malfattore, sapendo dire solo che aveva un cappellino degli occhiali scuri e che era un po’ più basso di lui. Il sig. T. riferì anche che il suo parlare non aveva alcun accento particolare. Ha riferito inoltre che colto dal panico non seppe cosa fare e che invece di chiamare l’agenzia di sicurezza o i Carabinieri decise di chiamare l’altra impiegata, tale R. e solo dopo che questa le disse di chiamare i Carabinieri, così fece.

I Carabinieri (vedi relazione di servizio del Vice brigadiere R. D’A. e del Carabiniere G. A. che erano di servizio di pattuglia automontata nel centro storico di C. San P. T.) scrivono di essere stati nelle vicinanze del punto Snai e precisamente presso il Bar S., posto a circa duecento metri di distanza, fino alle 10,15 per effettuare un sopralluogo in quel locale, dove durante la notte vi era stato un furto.

Alle ore 10,25 furono allertati dell’avvenuta rapina e si portarono al punto Snai. I Carabinieri hanno riferito che in quel momento erano in piazza M., che risulta essere a 280 metri circa dal luogo della rapina e si recarono immediatamente sul posto. Interrogarono il sig. C. F. che ha un armeria posta a circa dieci metri lungo la stessa via e il sig. F. A. che lavora nel centro diurno S. per anziani e in quel momento si trovava nel giardino che è di fronte al Punto Snai. Nessuno di loro due ha notato niente di strano e soprattutto la presenza di persone che avrebbero potuto essere rapinatori. Il sig. F. ha riferito che vide arrivare verso le 10,10 il sig. T., che conosce, e nessun altro. Ha riferito il sig. F. che nessuno degli anziani, circa quindici, che erano presenti aveva notato nulla.

Il sig. T. è stato sentito a S.I.T. e in queste ha riferito più dettagliatamente i fatti, non aggiungendo comunque nulla di particolare. Gli è stato chiesto se avesse visto passando la pattuglia dei Carabinieri che era nelle vicinanze e il sig. T. ha riferito che ricordava la presenza dell’auto dei Carabinieri a circa cinquanta metri verso le ore 10,15. Ha anche riferito di essere arrivato in moto, un C. 600 c.c. acquistato da circa un mese per £. 4.500.000 che pagava a rate.

È stata sentita anche la sig.ra T. T. che pure lavora al centro anziani posto di fronte al Punto Snai e che anche lei si trovava nel giardino, insieme a vari anziani. La signora T. anch’essa ha riferito di non avere visto nessuno se non il passaggio di alcuni anziani.

Il sig. M., sentito pure a S.I.T., ha riferito che il sig. T. ha commesso la leggerezza di lasciare la porta aperta quando aveva disposizione di tenerla chiusa fino all’apertura ufficiale del Punto Snai.

In base a questi dati è stata redatta notizia di reato perché ha ritenuto il Mar. R., che ha eseguito l’indagine, che le indicazioni rese dal T. non potevano essere veritiere, non essendo possibile che nel centro storico di C. S. P. nessuno ed in particolare i tre testi F., T. e C., nonché i membri della pattuglia dei Carabinieri, notassero nulla di strano.

Evidenziava la vicinanza di queste cinque persone al luogo dell’asserita rapina (posizionandoli con un apposito elaborato grafico che allegava agli atti) e rimarcava come fosse impossibile che nessuno avesse visto il soggetto indicato come rapinatore dal sig. T..

Rilevava che il sig. T. aveva acquistato una moto che a suo dire era al di là delle sue possibilità economiche ed evidenziava un precedente amministrativo per turbativa di una partita di basket per il quale era stato sanzionato, ma per la quale era intervenuta revoca del provvedimento amministrativo di sanzione per un difetto formale.

Rileva lo scrivente che se può essere legittimo che il Luogotenente R. abbia il sospetto che il sig. T. abbia preso lui i soldi, simulando una rapina per proteggere la sua malefatta di appropriazione indebita per non farsi scoprire, è anche vero che gli elementi che nella C.N.R. vengono posti con il crisma addirittura della certezza ineluttabile per dire che il sig. T. è autore dei gravi reati in rubrica, a modesto parere dello scrivente, non sono tali.

Infatti l’elemento che basa la tesi colpevolista è che nessuno ha visto un soggetto che potesse avere fatto la rapina come descritto dal sig. T..

Ritiene lo scrivente che questo è un elemento negativo (il fatto che nessuno ha visto) che non può essere neppure ritenuto indizio ai sensi dell’art. 192 comma 2° c.p.p. perché non ha il requisito della gravità richiesto dalla norma in questione e conseguentemente neppure il requisito della precisione. Infatti i motivi per i quali nessuno ha visto quello che il sig. T. dice di avere visto sono tantissimi. Basti pensare che le persone che avrebbero potuto vedere non erano lì per vedere quello che accadeva nel punto Snai, ma per motivi propri relativi alle loro attività.

Perfino i Carabinieri, che pure avrebbero potuto vedere prima degli altri persone sospette, perché avvezze a leggere gli atteggiamenti che queste mandano ed attenti a quello che accade intorno a loro, erano in altre faccende affaccendati, siccome impegnati nel sopralluogo per il furto e non erano in attività di stretta osservazione del territorio come avrebbe potuto essere in un altro momento.

Gli orari stessi sono indicativi e non certi e pochi minuti o addirittura secondi di differenza possono spiegare diverse osservazioni, specie dei Carabinieri, che peraltro sono posti nell’elaborato grafico a circa duecento metri di distanza e non a cinquanta metri come erroneamente valuta il sig. T..

Gli altri testi poi erano affaccendati nelle loro opere particolari e non si ritiene neppure di potere valutare come credibile la testimonianza de relato circa gli anziani riferita dal sig. F., dato che non è possibile controllarla, in considerazione che neppure gli anziani sono indicati nominativamente.

Si rileva che delle persone indicate come testi solo il sig. F. indica di avere visto il sig. T. e ciò solo perché lo conosce. Neppure i Carabinieri hanno riferito di essersi reso conto che egli era passato con il grosso motore che indubbiamente aveva.

Dunque come nessuno ha visto il sig. T., che pure c’era, è possibile che non abbiano visto il rapinatore.

In considerazione di ciò, il fatto che nessuno ha visto cose che confermano la deposizione del sig. T. non è neppure un indizio come sopra anticipato.

Tolto questo non si ha nulla contro il sig. T., costituendo una pura illazione il fatto che l’acquisto a rate del motore C. per 4.500.000 vecchie lire sia un acquisto al di là delle possibilità del sig. T. e ciò senza neppure contare la vendita della vettura dimostrata dalla Difesa e le odierne dichiarazioni del M. che attesta come la famiglia del sig. T. è in grado di potere soddisfare ogni bisogno del sig. T..

Il fatto che è lo stesso sig. M. non ritenga il sig. T. colpevole, tant’è vero che lo ha tenuto al suo servizio per lungo tempo dopo il fatto, la dice lunga sulla bontà della tesi accusatoria.

Non si vuole prendere neppure in considerazione l’asserito precedente per turbamento di manifestazione sportiva perché anche se tale fatto fosse accaduto, il fatto non è c’entra niente con quello per cui è processo neppure per vaga somiglianza.

Il comportamento del sig. T. che invece di chiamare subito i Carabinieri, la Polizia o l’agenzia di sicurezza presso la quale erano abbonati, ha chiamato la R., fatto peraltro non contestato, è certamente un elemento che ha impedito di procedere ad una ricerca sollecita del rapinatore, ma di per se è spiegabile con lo sconvolgimento emotivo della rapina e non solo con il fatto che egli era l’autore della sparizione del denaro.

In definitiva, vi è un assoluta e radicale assenza di qualsiasi elemento probatorio che possa sostenere l’accusa sia a riguardo del fatto che il sig. T. si sia impossessato del denaro, commettendo così una appropriazione indebita, e sia a riguardo del fatto che abbai simulato gli estremi della rapina per nascondere l’appropriazione indebita.

Pertanto si pronuncia assoluzione perché il fatto non sussiste in riferimento ai due reati dei quali è accusato il sig. T..

La pronuncia è effettuata ai sensi dell’art. 530 comma 2° c.p.p., ma tale indicazione viene data solo perché prevista dal detto articolo per i casi di assoluta mancanza di prova, come in questo caso accade e non perché si vuole evidenziare un caso di prova dubbia.

P. Q. M.

Visti gli artt. rubricati; 442, 530 comma 2° c.p.p.;

assolve T. M. dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste.

Imola, 21 marzo 2007.

Il Giudice