Sentenze

Sentenze

Servitù di passaggio- chiusura di un'area con cancelli e chiavi- mancanza del requisiti di fumus boni juris e periculum in mora- miglioramento della sicurezza delle case- non diminuzione e non gravosità della servitù- ricorso respinto.

29 marzo 2016

Servitù di passaggio- chiusura di un'area con cancelli e chiavi- mancanza del requisiti di fumus boni juris e periculum in mora- miglioramento della sicurezza delle case- non diminuzione e non gravosità della servitù- ricorso respinto.

  

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, in persona del giudice delegato dott. Sandro Pecorella, sciogliendo la riserva che precede nella causa (n.r. 530/2008) tra C. F. (ricorrente) contro F. G. P., F. A. e R. F. (resistenti) avente per oggetto ricorso ex art. 669 ter  e 700 c.p.c. per rimuovere chiusure e lucchetti in ordine ad una servitù di passaggio;

considerato che la ricorrente ha chiesto l’emissione del provvedimento e di disporre audizione di informatori e che i resistenti si sono opposti chiedendo in subordine di sentire anche essi informatori;

rilevato che:

· Corretta è l’utilizzazione del ricorso all’art. 700 c.p.c. perché il ricorrente non lamenta una lesione possessoria dato che l’apposizione di cancelli e chiusure renderebbe più disagevole la servitù anche se è stato messo in possesso delle chiavi cosa questa che non consente di ritenere il medesimo ricorrente spossessato;·l’azione è dunque anticipatoria di quella che discende dall’art. 1067 comma 2° c.c. che in effetti è preannunziata in ricorso;· nel merito ritiene lo scrivente manchi perfino il fumus dell’azione;· infatti come lo stesso ricorrente riconosce la giurisprudenza ritiene lecita l’apposizione di cancelli e di chiusure a chiave ma ritiene che la stessa sia comunque illecita alla luce dell’art. 1067 c.c. che impedisce azioni che tendono a diminuire l’esercizio della servitù o a renderlo più gravoso;· orbene, ritiene lo scrivente che dalle fotografie in atti si evince che il cancello ha una apertura sufficiente per far passare qualsiasi mezzo agricolo e no e che la semplice necessità di aprire e chiudere i cancelli non valga a fare ritenere aggravata l’esercizio della servitù medesimo;· dalle fotografie si evince anche che il passaggio sul quale esiste servitù porta anche alle case dei resistenti e ciò è elemento che deve senza altro ritenere giustificabile di per se l’apposizione di cancelli e chiavi per motivi di sicurezza e che l’apposizione di cancelli e chiavi non costituisca un “abuso del diritto”;· in proposito il fatto che vi siano altre possibilità di arrivare alle case dei ricorrenti non determina inutilità delle chiusure perché l’accesso con automezzi è agevolmente possibile solo tramite il passaggio chiuso con i cancelli. Questa impossibilità di arrivare con automezzi senza aprire i cancelli evidenzia di per se un miglioramento della sicurezza delle case dei resistenti che di per se giustifica l’apposizione di cancelli;· dunque non sussiste il fumus della domanda ex art. 1067 c.c. comma 2;· ma non sussiste neppure il periculum in mora;·infatti esso viene dedotto nell’irreparabilità del danno dovuto a dovere in continuazione aprire e chiudere i cancelli con le chiavi;· si domanda il giudice in relazione a questo che più che un danno è un disagio: quale è il bene giuridicamente rilevante che viene leso dal comportamento di apporre chiusure e lucchetti che non rendono disagevole l’esercizio della servitù, ma semplicemente lo regolano dando la possibilità di passare solo agli aventi diritto, tenuto conto che l’art. 841 c.c. da diritto al proprietario di chiudere il proprio fondo? Non ravvisandosi beni giuridicamente tutelati lesi dal fatto lamentato, ritiene lo scrivente che neppure periculum in mora sussista;· il ricorso deve essere respinto;· ai sensi dell’art. 669 septies c.p.c. il ricorrente deve essere condannato a pagare le spese di causa che non essendo stata depositata nota spese vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 septies e 703 c.p.c.;

respinge il ricorso;

condanna C. F. a pagare le spese di causa in favore di F. G. P., F. A. e R. F. che liquida d’ufficio in complessivi € 1300,00 di cui € 500,00 per competenze ed € 800,00 per onorari oltre IVA e CPA come per legge.

Manda alla Cancelleria per comunicare la presente ordinanza alle parti, disponendo che la stessa esegua la comunicazione a mezzo fax, con successiva verifica telefonica, senza officiare l’Ufficiale Giudiziario.

Imola, 8 maggio 2008.

                  

Il Giudice