Sentenze

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Sequestro giudiziario- artt. 669 octies e 670 e 676 c.p.c.- verificato il periculum in mora- autorizza il sequestro cautelare- fissa termine per inizio azione di merito.

29 marzo 2016

Sequestro giudiziario di una saldatrice- artt. 669 octies e 670 e 676 c.p.c.- verificato il periculum in mora- autorizza il sequestro cautelare- fissa termine per inizio azione di merito.

 

 

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, in persona del giudice delegato dott. Sandro Pecorella, sciogliendo la riserva che precede nella causa (n.r. 467/2008) tra V. S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore sig. F. A. (ricorrente) contro P. di L. D. e R. S.n.c. in persona del legale rappresentante pro tempore (resistente non costituiti) avente per oggetto ricorso ex art. 669 ter  e 670 c.p.c. per sequestro giudiziario ante causa;

considerato che la ricorrente ha chiesto l’emissione del provvedimento;

rilevato che:

· la notifica del ricorso e del decreto è avvenuta nei termini fissati e che il giorno dell’udienza nessuno si è presentato;·la resistente appare presumibilmente correttamente evocata in giudizio;·che il ricorso soddisfa i requisiti di cui all’art. 669 bis c.p.c. perché indica l’azione di merito che è quella d’inadempimento contrattuale e indica un inadempimento che comporta la restituzione del bene oggetto di locazione;·la ricorrente ha dato prova del fumus boni juris necessario per l’accoglimento del ricorso con la produzione del contratto di locazione con opzione d’acquisto redatto con scrittura privata in questo per il quale, non essendovi costituzione si deve per questo momento ipotizzare (il presente non è un giudizio ordinario ma cautelare) che sarà riconosciuto nel corso del giudizio di merito ex art. 215 c.p.c. dato che nel presente processo la resistente non è costituita e la scrittura è menzionata in ricorso che è stato notificato;· la ricorrente prova per mezzo della lettera P. del 22 novembre 2002 delle difficoltà dell’azienda; ·l’inadempimento dedotto dalla ricorrente e non escluso dalla mancata costituzione della resistente, alla quale spettava la prova di avere adempiuto, pone il problema della titolarità del possesso del bene oggetto di locazione e che il dedotto inadempimento è grave dato che in contratto è indicato che anche solo il mancato pagamento di uno dei canoni è sufficiente ai fini della risoluzione contrattuale;· trattasi di adempimenti gravi che evidenziano la sussistenza del fumus boni juris della pretesa di restituzione;· gli inadempimenti sono così gravi che sussiste anche il periculum in mora in quanto il perdurare degli inadempimenti tali da determinare il fatto che risultano ancora da pagare € 11.947,77 alla data del 4 giugno 2007 (vedi lettera di diffida – come già detto l’onere della prova dell’adempimento è a carico della resistente) uniti al fatto che si tratta comunque un bene mobile e dunque facilmente asportabile impone la concessione del sequestro giudiziario richiesto;· deve essere pertanto ordinato il sequestro giudiziario della saldatrice arvor 872 JLC matricola 378 con nomina del custode nella persona del legale rappresentate pro tempore della società attrice dato che la mancata costituzione della resistente non consente neppure di ritenere che essa sia in grado di operare efficacemente la custodia del bene;· ritenuto che si debba fissare il termine per l’inizio dell’azione di merito ai sensi dell’art. 669 octies c.p.c. ;

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 octies, 670 e 676 c.p.c.;

autorizza il sequestro giudiziario in favore di V. S.r.l. relativamente alla saldatrice arvor 872 JLC matricola 378 di cui al contratto di locazione con opzione di acquisto redatto con scrittura privata del 14 maggio 1999;

nomina custode il legale rappresentante pro tempore della società V. S.r.l. disponendo che lo stesso prenda possesso della macchina e la custodisca presso di se.

fissa il termine per l’inizio dell’azione di merito in giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Manda alla Cancelleria per comunicare la presente ordinanza alle parti, disponendo che la stessa esegua la comunicazione a mezzo fax, con successiva verifica telefonica, senza officiare l’Ufficiale Giudiziario.

Imola, 8 maggio 2008.

                  

Il Giudice