Sentenze

Sentenze

Sequestro giudiziario ante causa- artt. 669 octies, 670 e 676 c.p.c.- per gravi inadempimenti: mancato pagamento di più canoni di locazione e gestione d’azienda diversa da quanto stabilito nel contratto- sequestro autorizzato- nomina del custode.

29 marzo 2016

Sequestro giudiziario ante causa- artt. 669 octies, 670 e 676 c.p.c.- per gravi inadempimenti: mancato pagamento di più canoni di locazione e gestione d’azienda diversa da quanto stabilito nel contratto- sequestro autorizzato- nomina del custode.

 

 

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, in persona del giudice delegato dott. Sandro Pecorella, sciogliendo la riserva che precede nella causa (n.r. 162/2008) tra Le A. S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore (ricorrente) contro S. M. (resistente non costituiti) avente per oggetto ricorso ex art. 669 ter e 670 c.p.c. per sequestro giudiziario ante causa;

considerato che la ricorrente ha chiesto l’emissione del provvedimento;

rilevato che:

· la notifica del ricorso e del decreto è avvenuta nei termini fissati e che il giorno dell’udienza si sono presentati la resistente e il marito ai quali, non essendo costituiti nel procedimento non è stata data parola;·la resistente appare presumibilmente correttamente evocata in giudizio;· che il ricorso soddisfa i requisiti di cui all’art. 669 bis c.p.c. perché indica l’azione di merito che è quella d’inadempimento contrattuale e indica un inadempimento che comporta anche il fatto che l’azienda del cui contratto di affitto si tratta non è più operativa con possibile depauperamento della stessa anche in riferimento alla clientela e conseguentemente all’avviamento, cosa molto importante nel caso di specie trattandosi di attività di ristorazione;· la ricorrente ha dato prova del fumus boni juris necessario per l’accoglimento del ricorso con la produzione del contratto di affitto di azienda redatto con scrittura privata autenticata del 30 luglio 2007 da notaio R. M. Degli U. da B. (Rep. ***** – Fasc. ******); · infatti, l’onere della prova di avere adempiuto alle prestazioni a carico della sig.ra S. descritte in contratto è, ex art. 2697 c.c. a carico di quest’ultima;· l’inadempimento dedotto dalla ricorrente e non escluso dalla mancata costituzione della resistente alla quale spettava la prova di avere adempiuto pone il problema della titolarità del possesso dell’azienda e che il dedotto inadempimento (sostanzialmente è stata totalmente omesso la mancata presentazione di cambiale prevista a titolo di deposito cauzionale e il mancato pagamento dei canoni nella totalità da settembre 2007 ad oggi e cioè di quasi la totalità dei canoni. Inoltre è pure indicato il mancato adempimento alla clausola 8 del contratto che impone di gestire l’azienda sotto la ditta che la contraddistingue nel senso che l’azienda non viene affatto gestita e pure la prova dell’adempimento di questa obbligazione è a carico della resistente; · trattasi di adempimenti gravi che evidenziano la sussistenza del fumus boni juris della pretesa di restituzione;· gli inadempimenti sono così gravi che sussiste anche il periculum in mora in quanto il perdurare degli inadempimenti pone in serio pericolo la stessa esistenza dell’azienda avendo anche la resistente omesso di pagare i canoni di locazione dei locali;· deve essere pertanto ordinato il sequestro giudiziario dell’azienda con nomina del custode nella persona del legale rappresentate pro tempore della società attrice che al momento resta l’unica in grado di continuare la gestione commerciale alla quale è espressamente autorizzata al fine di mantenere la medesima esistenza dell’azienda;· ritenuto che si debba fissare il termine per l’inizio dell’azione di merito ai sensi dell’art. 669 octies c.p.c. ;

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 octies, 670 e 676 c.p.c.;

autorizza il sequestro giudiziario in favore di Le A. S.r.l. relativamente all’azienda di cui al contratto di affitto di azienda redatto con scrittura privata autenticata del 30 luglio 2007 da notaio R. M. Degli U. da B. (Rep. 59336 – Fasc. 12205);

nomina custode il legale rappresentante pro tempore della società Le A. S.r.l. disponendo che lo stesso riprenda e continui la gestione commerciale dell’azienda.

fissa il termine per l’inizio dell’azione di merito in giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Manda alla Cancelleria per comunicare la presente ordinanza alle parti, disponendo che la stessa esegua la comunicazione a mezzo fax, con successiva verifica telefonica, senza officiare l’Ufficiale Giudiziario.

Imola, 17 marzo 2008.

                  

Il Giudice