Sentenze

Sentenze

Sequestro conservativo- immobile- artt. 669 octies e 671 c.p.c.- prova del fumus boni juris con contratto di locazione-periculum in mora- autorrizato il sequestro conservativo dei beni - fissato il termine per l’inizio dell’azione di merito.

29 marzo 2016

Sequestro conservativo- immobile- artt. 669 octies e 671 c.p.c.- prova del fumus boni juris con contratto di locazione-periculum in mora- autorrizato il sequestro conservativo dei beni - fissato il termine per l’inizio dell’azione di merito.

 

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, in persona del giudice delegato dott. Sandro Pecorella, sciogliendo la riserva che precede nella causa (n.r. 1512/2007) tra A.  S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore (ricorrente) contro M. C.  (resistente non costituiti) avente per oggetto ricorso ex art. 669 ter e 671 c.p.c. per sequestro conservativo ante causa;

considerato che la ricorrente ha chiesto l’emissione del provvedimento;

rilevato che:

· la notifica del ricorso e del decreto è avvenuta nei termini fissati alla residenza della resistente e che dall’avviso di ricevimento della comunicazione effettuata a mezzo posta ai sensi dell’art. 140 c.p.c. non risulta che l’indirizzo non sia quello della resistente;· ai fini della tempestività della notifica rileva la data dell’accesso dell’aiutante ufficiale giudiziario che è avvenuta nei termini fissati;· la resistente appare correttamente evocata in giudizio;· che il ricorso soddisfa i requisiti di cui all’art. 669 bis c.p.c. perché indica l’azione di merito che è quella d’inadempimento contrattuale e relativo risarcimento del danno;· la ricorrente ha dato prova del fumus boni juris necessario per l’accoglimento del ricorso con la produzione del contratto di locazione per il quale l’immobile doveva essere consegnato nella disponibilità della società ricorrente in data 1 luglio 2007 e che indubbiamente già solo per l’inadempimento del contratto è evidente la sussistenza di danni il cui preciso ammontare potrà essere provato nel corso del giudizio di merito ma per il quale già nel ricorso vengono date indicazioni circa la sua consistenza nell’an e cioè l’impossibilità di dare corso ad ordini di acquisto e l’acquisto di un veicolo, oltre che alla restituzione del canone di locazione e del deposito cauzionale;· sussiste anche il periculum in mora in quanto risulta che la resistente è soggetto pluriprotestato e che gli immobili di sua proprietà sono anche gravati da ipoteche giudiziali;· deve essere pertanto ordinato il sequestro conservativo dei beni della resistente fino alla concorrenza della somma di € 50.000,00 che si ritiene sufficiente per comprendere i crediti per le restituzioni, i danni (molto cospicui quelli che derivano dalla mancata esecuzione di contratti e le spese per l’acquisto dei mezzi, salva la prova specifica, da dare in corso del giudizio di merito della effettiva rispondenza del danno alle indicazioni documentali in atti) e le spese processuali;· ritenuto che si debba fissare il termine per l’inizio dell’azione di merito ai sensi dell’art. 669 octies c.p.c. ;

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 octies e 671 c.p.c.;

autorizza il sequestro conservativo su tutti i beni della sig.ra M. C. fino alla concorrenza della somma di € 50.000,00;

fissa il termine per l’inizio dell’azione di merito in giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Manda alla Cancelleria per comunicare la presente ordinanza alle parti, disponendo che la stessa esegua la comunicazione a mezzo fax, con successiva verifica telefonica, senza officiare l’Ufficiale Giudiziario.

Imola, 28 dicembre 2007.

                  

Il Giudice