Sentenze

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Sequestro conservativo art. 671 c.p.c. – notifica – elementi costituenti il pericolum in mora: dichiarazione di impossibilità di pagare e cessazione attività – concessione del sequestro

29 marzo 2016

 

Sequestro conservativo art. 671 c.p.c. – notifica – elementi costituenti il pericolum in mora: dichiarazione di impossibilità di pagare e cessazione attività – concessione del sequestro

Il Tribunale di Bologna., sezione distaccata di Imola., in persona del giudice delegato dott. Sandro Pecorella, sciogliendo la riserva che precede nella causa (n.r. 635/2008) tra C. P. B. S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore (ricorrente) contro A. C. (resistente non costituito) avente per oggetto ricorso ex art. 669 ter  e 671 c.p.c. per sequestro conservativo ante causa;

considerato che la ricorrente ha chiesto l’emissione del provvedimento;

rilevato che:

•     la notifica del ricorso e del decreto è avvenuta nei termini fissati alla residenza del resistente e che dall’avviso di ricevimento della comunicazione effettuata a mezzo posta ai sensi dell’art. 140 c.p.c., perfezionatosi per compiuta giacenza, non risulta che l’indirizzo non sia quello della resistente;

•     ai fini della tempestività della notifica rileva la data dell’accesso dell’aiutante ufficiale giudiziario che è avvenuta nei termini fissati;

•     il resistente appare pertanto correttamente evocato in giudizio;

•     il ricorso soddisfa i requisiti di cui all’art. 669 bis c.p.c. perché indica l’azione di merito che è quella di richiedere l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie descritte in ricorso, nonché il risarcimento del danno;

•     la ricorrente ha dato prova del fumus boni juris necessario per l’accoglimento del ricorso con la produzione delle fatture, dei documenti bancari da cui risulta il mancato pagamento di ricevute bancarie e con le lettere del debitore con la quale chiede una dilazione;

•     rilevato che la situazione documentale avrebbe legittimato l’emissione di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ma che tale possibilità non preclude l’emissione del richiesto provvedimento, mancando nell’art. 671 c.p.c. in applicazione un richiamo all’assenza di altri procedimenti come quella prevista per esempio nell’art. 700 c.p.c.;

•     sussiste anche il periculum in mora in quanto risulta che il resistente, da un lato afferma di non essere in grado di pagare subito, anche se non per colpa sua, ma per l’inadempimento di un suo grosso cliente e dall’altro lato (vedi visura camerale) risulta avere cessato l’attività alla data del 14 dicembre 2007;

•     deve essere pertanto ordinato il sequestro conservativo dei beni della resistente fino alla concorrenza della somma di € 125.000,00 che si ritiene sufficiente per comprendere i crediti e le spese processuali;

•     si deve fissare il termine per l’inizio dell’azione di merito ai sensi dell’art. 669 octies c.p.c. ;

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 octies e 671 c.p.c.;

autorizza il sequestro conservativo su tutti i beni del sig. A. C. fino alla concorrenza della somma di € 125.000,00;

fissa il termine per l’inizio dell’azione di merito in giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Manda alla Cancelleria per comunicare la presente ordinanza alle parti, disponendo che la stessa esegua la comunicazione a mezzo fax, con successiva verifica telefonica, senza officiare l’Ufficiale Giudiziario.

Imola, 23 giugno 2008.

Il Giudice