Sentenze

Sentenze

Risarcimento del danno, risoluzione del contratto e subordinata actio quanti minoris- art. 8 D.P.R. 115/2002 ,art. 195 comma 3° c.p.c.- supplemento fondo spese C.T.U.-concede termini per il deposito relazione.

29 marzo 2016

Risarcimento del danno, risoluzione del contratto e subordinata actio quanti minoris- art. 8 D.P.R. 115/2002 ,art. 195 comma 3° c.p.c.- supplemento fondo spese C.T.U.-concede termini per il deposito relazione.

 

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, in persona del dott. Sandro Pecorella, letti gli atti del procedimento (n.r. 20143/2003) tra N. M. (attrice) contro S. S.r.l., F. L. I. S.p.A. e R. T. I. S.p.A. in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore (convenuti) avente per oggetto risarcimento del danno, risoluzione del contratto e subordinata actio quanti minoris;

letta l’istanza dell’attrice che chiede di porre a carico delle controparti le spese necessarie per svolgere la consulenza tecnica necessaria per arrivare all’individuazione dei vizi;

letta l’opposizione delle controparti;

letta l’istanza del C.T.U. che quantifica in € 2407,20 le spese supplementari necessarie e chiede al contempo una proroga del termine per svolgere le operazioni peritali nella misura di 150 giorni a decorrere dal 30 settembre 2004;

rilevato che:

 

l’art. 8 del D.P.R. 115/2002 stabilisce chiaramente che "Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato";

 

 

nel caso di specie non vi è dubbio che la C.T.U. è stata chiesta dall’attrice avendo la stessa particolarmente insistito sulla sua ammissione all’udienza del 5 marzo 2004;

 

 

è chiaramente interesse dell’attrice che la C.T.U. venga svolta;

 

 

in relazione a ciò sarebbe incongruo porre a carico delle controparti l’intero costo della C.T.U. poiché l’argomento di prova che si potrebbe trarre dal mancato deposito del fondo spese e dell’eventuale mancato svolgimento della C.T.U. non potrebbe allo stato essere decisivo per a decisione della causa;

 

 

pertanto non è opportuno modificare i termini dell’ordinanza dell’8 aprile 2004 che poneva a carico di tutte le parti, in solido fra loro, le spese di C.T.U.;

 

 

non risulta che l’attrice sia stata ammessa al patrocinio a spese dello stato e pertanto non vi è spazio per applicare la disposizione di cui a comma 2° dell’art. 8 citato che consentirebbe di addossare le spese di C.T.U. allo Stato;

 

 

la richiesta del C.T.U. di spostamento del termine deve essere accolta alla luce delle difficoltà sorte e deve essere parimenti disposto l’aumento del fondo spese non essendo possibile addossare al consulente le spese del processo;

 

 

P.Q.M.

Visto l’art. 8 D.P.R. 115/2002 e l’art. 195 comma 3° c.p.c.;

dispone il supplemento del fondo spese di € 2407,20 richiesto dal C.T.U.; 

dispone il richiesto prolungamento del termine per il deposito della relazione in 150 giorni decorrenti dal 30 settembre 2004;

non modifica manda alla Cancelleria per comunicare la presente ordinanza alle parti costituite e al Consulente Tecnico, disponendo che la cancelleria esegua la comunicazione a mezzo fax, con successiva verifica telefonica, senza officiare l’Ufficiale Giudiziario.

Imola, 15 novembre 2004.

 

Il Giudice