Sentenze

Sentenze

Risarcimento del danno- per fatto illecito- ingiusto procedimento penale- respinte le domande attrici- condanna l’attore al pagamento delle spese processuali in favore del convenuto.

29 marzo 2016

Risarcimento del danno- per fatto illecito- ingiusto procedimento penale- respinte le domande attrici- condanna l’attore al pagamento delle spese processuali in favore del convenuto.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, in persona del dottor Sandro Pecorella ha pronunziato la seguente

SENTENZA       

nella causa iscritta al n. 561/2005 di R.G. degli affari contenziosi civili, posta in decisione all’udienza del 14 maggio 2007 previa assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e successive memoria di replica, promossa da A. A. rappresentato e difeso, come da mandato in calce all’atto di citazione dagli avv. A. P. e G. N. N. ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in B., via C. di S. 5/2.

Attore

 contro

D. P. C. rappresentato e difeso per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta dagli avv.ti C. L., A. M. del foro di P. e dall’avv. D. R. del foro di B. ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Imola, via dei M. 18.

Convenuto

avente per oggetto: azione di risarcimento del danno da fatto illecito.

Conclusioni per l’attore: chiede la rimessione in istruttoria, nel merito (come precisate in memoria ex art. 183 comma 5 c.p.c.):

Voglia l’On.le Tribunale adito, ogni contraria deduzione ed eccezione disattesa,

accertare che la consapevole, reiterata, anche sotto forma di dolo eventuale e comunque palese infondatezza delle illegittime affermazioni del sig. D. P. C. in proprio, nonché della soc. H. L. G. S.r.l., in persona del legale rappresentante  pro tempore con sede in P. di S. (PD), via V. n. 3 e comunque la sua gravissima, manifesta imprudente e negligente condotta esclusiva colposa, ha prodotto un ingiusto procedimento penale a carico del sig. A. A., in proprio ed in qualità, che si concludeva con l’assoluzione dagli ipotizzati reati con la seguente formula terminativa ampia “perché il fatto non sussiste” e per l’effetto;

condannare la soc. H. L. G. S.r.l. in persona del legale rappresentate  pro tempore, con sede in P. di S. (PD), via V. n. 3, al risarcimento, ex art. 2043 c.c., dei danni subiti per il prolungato rallentamento dell’attività lavorativa della ditta A. A. per un ammontare pari ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), o alla diversa somma, maggiore o minore che verrà riconosciuta come dovuta anche in via equitativa;

condannare, inoltre, la soc. H. L. G. S.r.l., con sede in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in con sede in P. di S. (PD) via V. n. 3,  per danni morali ed esistenziali subiti da A. A. in proprio, al risarcimento dei danni, per un ammontare di € 400.000 (euro quattrocentomila/00) o alla diversa somma, maggiore o minore che verrà riconosciuta come dovuta in via equitativa.

Con vittoria di onorari, spese e competenze del presente giudizio.

Conclusioni per il convenuto (foglio allegato al verbale di udienza del 14 maggio 2007):

Respinta ogni diversa domanda ed eccezione, con ogni più idonea declaratoria:

Nel merito: si chiede il rigetto di ogni domanda formulata dall’attore A. A. perché infondata in fatto e in diritto e, comunque, perché prescritta e/o decaduta ogni relativa azione.

Respingersi, in ogni caso, l’istanza di autorizzazione all’integrazione del contraddittorio nei confronti della società H. L. of the G.s S.r.l. nonché l’istanza di disposizione dell’intervento della medesima società H. L. of the G.s S.r.l. ex art. 107 c.p.c. ex adverso formulate e ogni domanda relativa correlata perché inammissibili in quanto tardive e comunque perché infondate in fatto e in diritto.

In stretto subordine: nell’impensata ipotesi d’accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, ridursi il danno secondo equità. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

In via subordinata: si insiste nelle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 184 c.p.c. datata 3 gennaio 2007 e 24 gennaio 2007.

Si contesta, inoltre, ogni eventuale nuova domanda, deduzione e/o eccezione avversaria su cui non si accetta il contraddittorio.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione erroneamente notificato il sig. A. A. che è titolare di una impresa individuale ha convenuto in giudizio in proprio il sig. D. P. C. per vederlo condannare al risarcimento dei danni da fatto illecito da questo asseritamente commesso.

Ha riferito il sig. A. di avere subito un processo penale per detenzione di un programma informatico consistente in un videogioco abusivamente duplicato e ha addossato la colpa di questo procedimento, conclusosi con sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola del 4 giugno 2002, irrevocabile il 20 luglio 2007. Ha riferito che il sig. D. P. è stato chiesto di svolgere il ruolo di consulente tecnico D. Guardia di Finanza incaricata dell’indagine e pur vertendo il procedimento in un caso di evidente interesse del medesimo sig. D. P. ha dichiarato di non essere incompatibile ai sensi degli artt. 222 e 223 c.p.p.

Ha riferito che a causa di ciò ha avuto la Guardia di Finanza in azienda per lungo tempo ed il discredito avuto dall’indagine ha causato un calo del fatturato. Ha quantificato i danni come esposto in conclusioni.

Alla prima udienza del 13 luglio 2005, il giudice preventivamente incaricato di trattare il procedimento si è astenuto per avere emesso la sentenza penale e il processo è stato assegnato allo scrivente.

Il sig. D. P. si è costituito solo per l’udienza del 5 dicembre 2005, fissata in seguito all’astensione del primo giudice. Ha riferito di avere saputo solo casualmente del processo perché l’atto è stato notificato a mezzo posta in un indirizzo leggermente sbagliato e precisamente via M. 10 anziché via M. 12 che è quello esatto Ha riferito che il 5 settembre 2005, l’ufficiale postale si avvide della presenza di un plico per il sig. D. P. e finalmente glielo consegnò.

Pertanto, la prima cosa che ha chiesto il sig. D. P. è di essere rimesso in termini.

Nel merito ha riferito che egli quando fu richiesto nulla sapeva del fatto che avrebbe dovuto conoscere di un videogioco commercializzato D. sua società,  la H. L. of the G.s S.r.l. e che in ogni caso non avrebbe potuto rifiutare di assumere l’incarico. Negava ogni responsabilità rispetto al fatto che il sig. A. fosse incappato in un processo penale e contestava in ogni modo anche il quantum delle richieste avverse.

Il giudice, preso atto della tardiva costituzione del convenuto, preso atto della esattezza delle deduzioni del sig. D. P. circa il suo esatto indirizzo, ha rimesso in termini il medesimo. Di fatto la nullità determinata D. errata notifica svolta dall’attore, è stata sanata con la concessione dei termini di cui all’art. 180 comma 2° c.p.c. espressamente richiesti dal convenuto che come è noto sono previsti nel rito precedente alla ultimissima riforma, a pena di nullità. Inoltre è stata nuovamente fissata l’udienza ex art. 183 c.p.c..

Espletato l’interrogatorio libero delle parti, espletato con esito negativo il tentativo di conciliazione, sono stati concessi i termini di cui all’art. 184 c.p.c. e all’esito del deposito delle relative memorie si è ritenuta sufficiente istruita la causa sulla scorta delle sole documentazioni prodotte dalle parti, respingendo le ulteriori istanze istruttorie.

Non è stata disposta l’integrazione del contraddittorio richiesta dall’attore nei confronti della H. L. of the G.s S.r.l. nella memoria ex art. 183 comma 5 c.p.c.

Precisate le conclusioni, tutte e due le parti hanno depositato comparse conclusionali e memoria di replica.

Motivi della decisione

La domanda svolta dall’attore è palesemente infondata e deve essere rigettata.

Preliminarmente si deve ribadire che non deve essere svolta la richiesta integrazione del procedimento, neppure ai sensi dell’art. 107 c.p.c. in riferimento ad una opportunità ritenuta dal giudice, svolta dall’attore.

Infatti si deve rilevare come la difesa convenuta non abbia svolto nessuna difesa che abbia fatto sorgere l’esigenza, non ipotizzabile prima di allora, di chiamare in causa questo terzo soggetto, perfettamente conosciuto dall’attore prima di allora e del quale lo stesso bene sapeva del suo potenziale ruolo di parte lesa nel processo penale. Inoltre si rileva che essendo stato dedotto un titolo di responsabilità extracontrattuale del sig. D. P. in proprio, non si evince l’opportunità di chiamare in causa la medesima società del quale il sig. D. P. è legale rappresentante perché non si tratta di titolo di responsabilità personale che possa essere fatto ricadere automaticamente sulla società.

Quanto al fatto che è accaduto emerge chiaramente che il sig. D. P. doveva necessariamente essere sentito nel procedimento penale. Infatti egli era legale rappresentante della società potenzialmente lesa e dunque, trattandosi il problema pratico del processo penale quello di determinare se vi era una duplicazione dei file e della scheda del videogioco, il sig. D. P. doveva essere sentito come persona informata sui fatti per chiedergli se riconosceva nei videogiochi trovati presso il sig. A. copie di quelli della propria. società. È assolutamente evidente che il sig. D. P., in questa veste non avrebbe potuto mai sottrarsi ad essere sentito D. P.G. o dal P.M. durante l’indagine preliminare. Quello che è accaduto poi è che il sig. D. P. è stato sentito durante l’indagine preliminare in una veste impropria, come consulente tecnico. È evidente che si tratta di un errore a lui non imputabile perché non è il sig. D. P. che possa dire agli inquirenti la veste con la quale debba essere sentito. Quello che è accaduto è che gli inquirenti, abbagliati dal fatto che allo stesso dovesse essere chiesto un esame che comprendeva questioni tecniche hanno ritenuto di doverlo sentire quale consulente e non come sarebbe stato più appropriato visione della scheda da parte del sig. D. P. gli inquirenti non potevano essere certi che la scheda fosse la copia di quella della società del medesimo e dunque questo ha indubbiamente contribuito a determinare l’errore degli inquirenti (e non del sig. D. P.) della veste nella quale egli doveva essere sentito.

L’errore, come si vede, è stato corretto nel prosieguo del processo. Infatti nel dibattimento penale (vedi sentenza) il sig. D. P. è stato sentito come testimone e parte offesa e la sua deposizione è stata una sovrapposizione di quella che è stata da lui stesso resa durante l’indagine preliminare.

Dunque, come si vede, la domanda dell’attore è basata su un errore che non è stata determinata dall’attore, ma semmai dagli inquirenti. In ogni caso si ritiene che le indicazioni date dal sig. D. P. siano sostanzialmente veritiere, non essendo stato assolutamente smentito che le schede ed i file in questione non fossero identici a quelli della società del sig. D. P.. L’assoluzione non si è avuta perché il sig. D. P. ha detto il falso in sede di indagini preliminari, ma si è avuta perché è stato dimostrato che il sig. A. ha comprato quelle schede da una società estera che ha violato il patto di esclusiva con la società del sig. D. P. e di questa vicenda il sig. A. non poteva sapere nulla.

Ne risulta che il sig. D. P. non ha commesso alcun fatto illecito e la domanda deve essere pertanto respinta.

Ne consegue la condanna del sig. A. a pagare le spese processuali sostenute dal sig. D. P., liquidate come in dispositivo. In proposito si aggiunge che l’importo delle stesse è adeguato al valore della causa determinato dall’entità della richiesta risarcitoria esposta nelle conclusioni.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, in persona del dott. Sandro Pecorella, definitivamente pronunciando nella causa (n.r. 561/2005) tra

A. A. (avv. G. N. N. e A. P.)

contro

D. P. C. (avv. C. L., A. M. e D. R.)

avente per oggetto: risarcimento del danno per fatto illecito.

ogni diversa istanza disattesa e respinta

respinge totalmente le domande attrici;

condanna A. A. a pagare le spese processuali in favore di D. P. C. che liquida in complessivi € 25622,00 di cui € 148,00 per spese, € 4574,00 per competenze ed € 20.900,00 per onorario, oltre IVA e CPA come per legge.

Imola, 26 settembre 2007.

Il Giudice