Sentenze

Sentenze

Risarcimento del danno da fatto illecito- lesioni dolose, minaccia, ingiuria, molestie, artt. 582, 621, 594 e 660 c.p..-danno biologico permanente-condanna convenuto a pagare somma comprensiva del danno biologico e morale-interessi legali.

29 marzo 2016

Risarcimento del danno da fatto illecito- lesioni dolose, minaccia, ingiuria, molestie, artt. 582, 621, 594 e 660 c.p..-danno biologico permanente-condanna convenuto a pagare somma comprensiva del danno biologico e morale-interessi legali.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, in persona del dottor Sandro Pecorella ha pronunziato la seguente

SENTENZA       

nella causa iscritta al n. 20115/2002 di R.G. degli affari contenziosi civili, posta in decisione all’udienza del 18 settembre 2006 in seguito alla precisazione delle conclusione e alla concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, promossa da B. G.,  rappresentata e difesa per mandato in margine all’atto di citazione, dall’avv. F. M. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in I., via V. 62.

Attrice

contro 

S. L. rappresentato e difeso, come da mandato in calce alla copia dell’atto di citazione notificato, dagli avv. C. C. e L. V. ed elettivamente domiciliato in I. presso il loro studio, via E.  43.

Convenuto

avente per oggetto: risarcimento del danno da fatto illecito.

Conclusioni per l’attrice (foglio allegato al verbale di udienza del 18 settembre 2006):

nel merito:

Piaccia all’Ill.mo Tribunale dichiarare il signor L. S. responsabile  dei reati di ingiurie, lesioni e molestie nei confronti della sig.ra G. B. e conseguentemente condannarlo al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, ivi compresi quelli da svalutazione monetaria e dalla stessa subiti in conseguenza, nella misura che risulterà di giustizia con gli interessi dal giorno della domanda al saldo.

In via istruttoria:

a)che sia ordinato alla T. A. di I. o, in alternativa, ovvero alla D. G. r. s., con sede in T. via M. 53, l’esibizione nel presente giudizio di copia della denuncia di un sinistro fatta dal signor L. S. titolare di una polizza del capo famiglia, in epoca successiva al maggio 1998 nella quale lo stesso riferiva di avere provocato lesioni alla signora G. B. chiudendo uno sportello della propria autovettura sulla sua mano destra;

b) che sia ordinato alla T. l’esibizione in giudizio – anche soltanto per estratto – dei tabulati delle utenze -0542 ******; 0542******; 0542 ****** ed alla T. di quelli relativi alle utenze 0337 ****** e 335******, tutte intestate al sig. L. S. o delle quali egli fa abitualmente uso, indicanti le telefonate in uscita verso i numeri 0542******, 0339  ******* e 338 ******* nel periodo 1 gennaio 1998/31 dicembre 2000.

In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Conclusioni per il convenuto (come da comparsa di costituzione e risposta):

Voglia l’Ill.mo Tribunale di B., sezione distaccata di I., contrariis rejectis.

in via preliminare:dichiarare la nullità della citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c.;

in via principale: rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite.

Con ogni più ampia riserva istruttoria.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 4 marzo 2002 alla sig.ra E. M., coniuge convivente, la sig.ra B. G. ha convenuto in giudizio di fronte all’intestato giudice il sig. S. L. riferendo di avere intrapreso nel 1995 una relazione sentimentale con il convenuto da lei interrotta all’inizio del 1998 per il comportamento violento ed ingiurioso del sig. S..

Ha riferito che il sig. S. non accettò questa sua decisione e iniziò a molestarla con pedinamenti e telefonate insistenti affinché la relazione sentimentale riprendesse.La sig.ra B. accettò di vederlo il 20 maggio 1998 per un incontro chiarificatore e questo incontro venne fissato nella centrale via S. dove i due si incontrarono. Da qui i due si spostarono in un’adiacente via più nascosta essendo stata rappresentata dall’odierno convenuto l’opportunità di non farsi vedere insieme in quanto ambedue coniugati con altre persone.

Spostatasi la coppia in questo luogo, ha riferito la sig.ra B. che l’atteggiamento del convenuto mutò completamente avendole rivolto la seguente frase: “sei una puttana, testa di cazzo, pezza da piedi” e accusandola di averlo lasciato per un altro uomo. Ha riferito inoltre l’attrice che, alla sua negazione di questo ultimo fatto, il sig. S. l’avrebbe afferrata per il collo, stringendoglielo, e poi per un braccio, sferrandole poi alcuni pugni, causandole così frattura dell’apice della falange ungueale del 5° dito e distorsione del 4° e 5° metacarpo falangico, lesioni che la costringevano ad un lungo periodo d’invalidità con postumi a carattere permanente.

Anche dopo questi fatti il S. avrebbe continuato in altre occasioni a perseguitarla per telefono, proferendo ingiurie e minacce recandosi anche personalmente sul luogo di lavoro della sig.ra B..

Riferiva che per tutti questi fatti aveva sporto querela e che, essendo stato disposto il giudizio nei confronti del sig. S., lo stesso aveva definito il procedimento penale per mezzo di applicazione pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., con conseguente impossibilità di definire in quella sede l’aspetto civilistico della controversia e necessità di ricorrere al giudice civile.

La sig.ra B. ha pertanto richiesto in questa sede il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti dei fatti posti in essere dal sig. S..

Con comparsa di costituzione e risposta intempestivamente depositata il giorno stesso dell’udienza fissata in citazione, il sig. S. L. ha eccepito in via prelminare la nullità della citazione siccome la mancata specificazione delle asserite conseguenze delle lesioni sia in che cosa sono consistite e sia in termini di durata avrebbe determinato un insanabile indeterminatezza del petitum.

Nel merito ha risposto negando di avere posto in essere i comportamenti allegati dalla sig.ra B..

A tal fine ha esposto che la sentenza di applicazione pena su richiesta non ha alcuna efficacia nel procedimento civile e ribaltando l’andamento dei fatti: sarebbe stato il sig. S. a volere troncare la relazione e sarebbe stata la sig.ra B. ad insistere per continuarla. Il 20 maggio 1998 non sarebbe stato il sig. S. a chiedere alla sig.ra B. di incontrarlo, ma sarebbe stata quest’ulT.a ad andare all’uscita dell’autoscuola A. in via N. dove il S. frequentava un corso di abilitazione alla patente C per coinvolgerlo nuovamente in una discussione circa la decisione d’interrompere la relazione senT.entale, ma – ha riferito il convenuto – non l’avrebbe neppure ascoltata per fare ritorno a casa dove l’attendeva la moglie.

Ha riferito il sig. S. che qualche giorno dopo avrebbe appreso da terzi che la sig.ra B. raccontava che in quell’occasioni l’avrebbe aggredita fisicamente e che la stessa l’ha querelato solo per estorcergli denaro oppure per vendicarsi del fatto che era stata lasciata.

Ha riferito anche di avere richiesto il patteggiamento solo per definire velocemente la controversia penale senza ulteriormente aggravare la propria situazione coniugale già in crisi.

Esperito l’interrogatorio libero delle parti, il processo è stato istruito con prove documentali e prove testimoniali

In particolare tra le prove documentali vi sono le certificazioni mediche del Pronto soccorso circa la lesione e i successivi prolungamenti della malattia dovuta alla lesione.

L’attrice ha anche depositato perizia stragiudiziale circa le valutazioni medico legali sull’oggettività delle lesioni riscontrate.

Esaurita la fase istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione e sono state depositate tempestivamente da tutte e due le parti le comparse conclusionali e le memorie di replica.

Motivi della decisione

Per quanto riguarda l’eccezione preliminare di nullità, già rigettata con ordinanza del 17 maggio 2002 dall’allora G.I. dott. A. C., ma sulla quale ancora il convenuto insiste, si deve ribadire che l’atto di citazione dell’attrice è esente dalle indicate nullità.

Infatti ella indica di avere subito i reati di ingiuria (art 594 c.p.), minaccia (612 c.p.), molestie anche a mezzo telefono (art. 660 c.p.) e lesioni dolose (art. 582 c.p.). Per gli stessi reati sostiene di avere subito danni patrimoniali e non patrimoniali e in citazione conclude per l’integrale risarcimento dei detti danni, dei quali in particolare descriveva le lesioni al dito, rimettendo alla fase istruttoria la liquidazione di tutti questi danni. Si tratta di indicazione chiara sia della causa petendi (i commessi reati) che delle conseguenze di questi (i danni) che hanno causato i richiesti danni costituendi il  petitum. Gli elementi di cui ai n. 3 e 4 dell’art. 163 c.p. sono chiaramente indicati e dunque non vi è spazio per dichiarare la richiesta nullità e di disporre il procedimento di sanatoria di cu all’art. 163 commi 5 e 6 c.p.c. In particolare non causa a parere dello scrivente la dedotta nullità il fatto di non avere esplicitamente indicato una somma di denaro quale esemplificativo del petitum siccome a tale fine le indicazioni provenienti dagli atti e documenti offerti dall’attore (le indicazioni circa i reati subiti e le conseguenze fisiche) consentono una ricostruzione specifica di quello che è richiesto (vedi per esempio Cass. civ. sez. lav. 4 agosto 1994 n. 7221).

Si deve ulteriormente rigettare l’istanza attorea di disporre ordine di esibizione a carico della T. A. e di acquisire il complesso dei tabulati delle telefonate intercorrenti dal 1998 al 2000 sui numeri citati.

Infatti per quanto riguarda l’acquisizione di tabulati il novellato (dall’art. 3 d.l. 354/2003 convertito in L 4572004) art. 132 D.Lv. 196/2003 esclude che alla data attuale le informazioni richieste possano essere ancora anche solo semplicemente conservate.

Per quanto riguarda l’ordine di esibizione invece si deve rilevare che si tratterebbe di esibizione a carico di soggetto terzo (l’assicurazione) e dunque ai sensi dell’art. 211 c.p.c. il giudice deve contemperare l’interesse della giustizia con il riguardo dovuto ai diritti del terzo. Nel caso in questione già con la prova testimoniale si è avuta conoscenza, tramite la deposizione del teste S., assicuratore del sig. S., che quest’ultimo cercò di scaricare un sinistro occorso alla sig.ra B. su una sua polizza del capo famiglia pur negando che fosse vero che le aveva torto un dito. Non si ritiene pertanto, alla luce di questa dichiarazione, che vi sia utilità alcuna circa la prova del fatto dall’acquisizione di questa denuncia che ovviamente non può che riportare un andamento dei fatti diverso da quello riferito dalla sig.ra B. e pertanto, considerato l’art. 211 c.p.c., non si ritiene necessario disporre a carico di un soggetto terzo l’esibizione di quel documento, rilevato che non potrebbe essere decisivo per la causa.  

Passando al merito della questione, si rileva che la domanda attrice è fondata.

Infatti dal complesso delle prove testimoniali e considerata la certificazione del Pronto soccorso del 20 maggio 1998, non resta che riconoscere come l’attrice abbia subito dal convenuto i delitti per cui è processo e per i quali vi è anche stata applicazione pena su richiesta (cfr. sentenza di patteggiamento acquisita d’ufficio dal Giudice).

Dalle testimonianze della sig.ra M. R. si evince infatti che la stessa ha udito in più occasioni il sig. S. pronunciare frasi ingiuriose nei confronti della sig.ra B. e cioè parole e frasi quali “puttana, troia, pezza da piedi, donna dei camionisti, ecc.” , avendo la teste dichiarato di averle sentite nel telefono fisso dell’abitazione della B.. La teste ha inoltre dichiarato di avere assistito visivamente ad un litigio tra i due dove il sig. S. rivolse frasi di analogo tenore nei confronti della sig.ra B.. La teste R. ha riferito anche di avere visto la presenza del sig. S. nei luoghi dove si recava con la sig.ra B. e soprattutto ha ricordato una telefonata dove il medesimo convenuto diceva alla sig.ra B. che le era andata bene che le aveva rotto solo il dito e che la pR.ma volta le avrebbe rotto la testa.

Anche il sig. B. riferisce di telefonate di molestia da parte del sig. S. nei confronti dell’attrice e che la sig.ra B. gliele face ascoltare perché lui non credeva che il sig. S. le aveva rotto un dito.

La sig.ra E. M., moglie del convenuto, ha riferito che effettivamente il sig. S. il giorno in cui la sig.ra B. ha dichiarato di essere stata aggredita, tornò a casa verso le 16,00 – 16,30 e questo orario è compatibile con l’orario del certificato medico redatto nei confronti della sig.ra B. dal Pronto soccorso e cioè le ore 17,12 indicate nel certificato stesso.

Si deve dire che la testimonianza della sig.ra R. ha per oggetto una confessione del sig. S. che essendo stata resa ad un terzo in sede stragiudiziale deve essere liberamente apprezzata dal giudice.

Nel presente caso il giudizio da dare è senz’altro positivo, nel senso di ritenere che essa è rappresentativa del fatto che effettivamente il convenuto è l’autore delle lesioni che indubbiamente sono state riscontrate a carico dell’attrice.

Il fatto è infatti anche indicato dal fatto che il sig. S. tentò di addebitare un sinistro su una polizza d A. per la responsabilità del capo famiglia (teste S.) senza che della genesi di questo fatto per il quale il risarcimento fu chiesto sia stata data in questa sede una ricostruzione alternativa rispetto a quella offerta dalla sig.ra B. e confermata dalla testimonianza della sig.ra R..

 Infine, anche se è vero che l’applicazione pena su richiesta non fa stato nel processo civile per espressa disposizione legislativa (art. 445 comma 2° c.p.p.), il fatto che per certe accuse taluno abbia chiesto applicazione pena su richiesta è un fatto che può essere oggetto di valutazione quale presunzione semplice ex art. 2729 c.c. e tale fatto, nel caso di specie, unite alle indicazioni dei testi uditi e all’elemento oggettivo della sussistenza della lesione indicata nel certificato del Pronto soccorso indica chiaramente come il sig. S. sia l’autore del fatto.

Per quanto riguarda le minacce, le ingiurie e le molestie, le deposizioni dei sig.ri B. e R. costituiscono prove dirette della sussistenza dei detti reati.

In conseguenza di ciò i fatti indicati e provati a carico del sig. S. costituiscono altrettanti fatti illeciti, che essendo stati commessi con dolo, sono fonte, ai sensi dell’art. 2043 c.c., di obbligazione al risarcimento del danno nei confronti della sig.ra B..

Per quanto riguarda le valutazioni, la semplicità delle lesioni subite sconsigliano l’adozione di una costosa C.T.U. atteso soprattutto che le indicazioni provenienti dal consulenze di parte non sono state contestate in nessun modo.

Preso atto di ciò si deve dire che indubbiamente la sig.ra B. ha subito una frattura della falange ungueale del V dito della mano destra per la quale vi sono esiti permanenti, lassità dei legamenti collaterali della quinta metacarpo falangina e ipostenia della mano destra.

La durata della malattia in giorni 152  è attestata non solo dai certificati medici di prolungamento di malattia, ma anche dalle ricevute del pagamento di ticket sanitario per prestazioni di ortopedia e riabilitazione che, situate alle varie date indicate nelle ricevute stesse, evidenziano come la malattia sia durata nella misura indicata nella relazione del consulente di parte.

Tuttavia, considerato che le ricevute attestano che si tratta di prescrizioni quasi essenzialmente per terapie di riabilitazione e controllo, si ritiene che il tempo di durata della malattia oltre il periodo di venti giorni di cui al certificato del Pronto Soccorso sia qualificabile come invalidità temporanea nella misura del 30 %.

Per la valutazione dell’inabilità permanente dei residui evidenziati dal consulente di parte l’indicazione del 5% minimo non è contestata in alcun modo e non vi è motivo per discostarsene.

Dunque in conseguenza delle lesioni arrecate dal sig. S. alla sig.ra B., si hanno 20 giorni di inabilità totale, 132 giorni di inabilità temporanea al 30 % e una invalidità permanente del 5 %.

Dalle ricevute dell’A. in atti si desumono spese per complessivi € 780,42.

Quanto alla quantificazione di questi danni e del danno morale, come è noto, con una serie di sentenze emesse nell’arco del 2003, la Corte di Cassazione ha rivoluzionato la sistemazione delle varie voci di danno risarcibili in caso di fatto illecito, con riferimento al danno biologico e al danno morale. Importanti sono le sentenze 7281/2003, 7282/2003 e 7283/2003 tutte depositate il 12 maggio 2003 con le quali è stato stabilita la possibilità di liquidare il danno non patrimoniale quando non fosse positivamente accertato un reato cosa che accadeva in modo particolare quando si ricorreva per il riconoscimento dell’illiceità del danno alle forme di responsabilità presuntiva come quelle di cui agli artt. 2050 e ss. c.c. Tale sentenze hanno permesso il mutamento di giurisprudenza successivo effettuato con sentenze 8827 e 8828 del 31 maggio 2003 che hanno ricondotto le tipologie di danno risarcibile a due: il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale, eliminando le ipotesi di tertium genus che si erano andate moltiplicando dopo che in precedenza, come tale era stato riconosciuto il danno biologico (Cass. 184/86) la cui risarcibilità veniva fatta scendere direttamente dall’art. 2043 c.c. considerato come norma in bianco. Scrive ora la Corte, nella sentenza 8827/2003, che “l’art. 2059 c.c. nella parte in cui limita la risarcibilità del danno non patrimoniale ai soli casi previsti dalla legge, va interpretato in senso conforme alla Costituzione; ne consegue che, là dove l’atto illecito leda un interesse della persona di rango costituzionale, il risarcimento del danno da lesione di interessi non patrimoniale spetta in ogni caso, anche al di fuori dei limiti imposti dall’art. 2059 c.c. La liquidazione dei danni non patrimoniali (nei quali rientrano il danno biologico, il danno morale, il danno da lesione di interessi non patrimoniali costituzionalmente protetti), la quale può avvenire anche in modo unitario e complessivo, deve tuttavia evitare duplicazioni risarcitorie, e quindi va compiuta opportunamente riducendo l’importo del danno morale, quando della sofferenza psichica causata dall’illecito si sia debitamente tenuto conto nel liquidare il danno biologico o altri danni non patrimoniali.

Conseguentemente si può continuare a mantenere la distinzione tra danno biologico e danno morale pur tenendo conto che fanno parte di un unico danno non patrimoniale che può essere pure liquidato complessivamente e nell’ambito del quale la valutazione dell’uno influisce indubbiamente in quella dell’altro.

 Ciò premesso, per la liquidazione dei danni si fa riferimento alle tabelle del Tribunale di B. recentemente pubblicate dal G. al D. dossier mensile n. 8 del 2006 pag. 69 e ss.

Secondo le tabelle menzionate, il danno biologico permanente nella misura del 5% comporta un valore del punto di € 143,26. Il coefficiente relativo all’età di una persona di 36 anni è di 17,093. L’ammontare di questo danno biologico (al quale non si applicano i criteri di liquidazione delle micropermanenti di cui alla legge 57/2001 art. 5 applicabili solo ai s. stradali) ammonta a € 12243,71.

Quanto al danno biologico temporaneo si devono liquidare € 43,04 per ogni giorno d’inabilità totale ed € 12,91 per ogni giorno d’invalidità al 30 %. Il danno biologico da invalidità temporanea ammonta pertanto ad € 1704,12. Considerata l’ampiezza del danno biologico liquidato e considerato quanto detto prima circa la medesima natura di danno non patrimoniale del danno biologico e del danno morale, si ritiene, in considerazione anche del modo equitativo che si deve comunque utilizzare per la valutazione di questo danno, di non dovere liquidare altre somme quale danno morale per il fatto della lesione in se medesimo. A questa somma si aggiunge la somma di € 780,42 per spese mediche documentate.

In totale la somma dovuta per risarcimento del danno per le lesioni ammonta ad €. 14.728,25.

A questo si deve aggiungere il danno per gli altri reati riscontrati e cioè le ingiurie, la minaccia e le molestie telefoniche. Per questi si deve riconoscere solo un danno morale che si ritiene di dovere valutare complessivamente in € 500,00.

In totale, il danno liquidato in favore della sig.ra B. per tutti i reati commessi dal sig. S. nei suoi confronti ammonta pertanto ad € 15228,25.

Tutte le somme dette, tranne quelle relative alle spese mediche, sono determinate al valore attuale della moneta.

Dunque, per il danno non patrimoniale, per il calcolo degli interessi dovuti per il danno da ritardo (nella misura legale pro tempore vigente) occorre applicare il criterio di cui alla nota sentenza Cass. civ. S.U. 17 febbraio 1995 n. 1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della somma al momento dell’illecito, via via rivalutata anno per anno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. In applicazione di tale criterio al fine del calcolo degli interessi la somma come sopra determinata deve essere previamente devalutata in base ai detti indici e sulla stessa, progressivamente rivalutata di anno in anno devono calcolarsi gli interessi al tasso legale. Ciò fino alla data della sentenza.

Da quel momento in poi fino al saldo effettivo sono dovute su tutte le somme, danno liquidato e somma ottenuta dal calcolo degli interessi, gli interessi legali fino al saldo effettivo.

Invece sul danno per le spese mediche trattandosi comunque di danno di valuta, vanno applicati gli interessi legali nella misura vigente sulla somme appositamente liquidata, senza alcuna devalutazione.

Il sig. S. è anche condannato a rifondere alla sig.ra B. le spese di lite liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, in persona del dott. Sandro Pecorella, definitivamente pronunciando nella causa (n.r. 20115/2002) tra

B. G. (avv. F. M.);

contro

S. L. (avv. C. C. e L. V.);

avente per oggetto: avente per oggetto: risarcimento del danno da fatto illecito.

ogni diversa istanza disattesa e respinta

dichiara che S. L. ha commesso nei confronti di B. G. i reati di lesioni dolose (art. 582 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.), ingiuria (art. 594 c.p.) e molestie (art. 660 c.p.) e che in conseguenza del reato di lesioni le ha provocato un danno biologico permanente nella misura del 5%, 20 giorni di invalidità temporanea totale e 132 giorni d’invalidità temporanea parziale al 30 %, oltre ad un esborso per spese mediche di € 780,42;

condanna per l’effetto S. L. a pagare in favore di B. G., la complessiva somma di €. 15.228,25, comprensiva di danno biologico totale, danno morale per tutti i reati e spese mediche;

condanna S. L. a pagare in favore di B. G. sulle somme sopra liquidate gli interessi legali, ad eccezione di quelle mediche, calcolati sul valore che sarebbe stato liquidato il 20 maggio 1998, giorno di manifestazione della malattia, (valore da calcolare devalutando le somme sopra dette dalla data odierna fino al giorno della data di manifestazione della malattia secondo l’indice ISTAT), rivalutata di anno in anno dalla data medesima fino alla data della presente sentenza, oltre gli ulteriori interessi legali su tutte le somme dalla data della presente sentenza fino al pagamento effettivo;

condanna S. L. a pagare in favore di B. G. sulla somma liquidata a titolo di spese mediche (€ 780,42) gli interessi legali dalla data del loro pagamento da parte di B. G. fino al saldo effettivo;

condanna S. L. a pagare in favore di B. G. I. le spese di causa da questa sostenute che liquida in complessivi € 7458,55 di cui € 387,85 per spese, € 2070,70 per competenze ed € 5000,00 per onorari, oltre 12,5 % per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge.

Imola, 3 gennaio 2007.

Il giudice