Sentenze

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Risarcimento del danno- accertamento tecnico e ispezione giudiziale art. 696 c.p.c.- danni ad immobile- ricorso respinto per carenza del requisito d’urgenza.

29 marzo 2016

Risarcimento del danno- accertamento tecnico e ispezione giudiziale art. 696 c.p.c.- danni ad immobile- ricorso respinto per carenza del requisito d’urgenza.

 

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, in persona del giudice delegato dott. Sandro Pecorella, sciogliendo la riserva che precede nella causa (n.r. 827/2008) tra A. M. e R. A. (ricorrenti) contro R. F. I. S.p.A. (resistente) avente per oggetto ricorso ex art. 696 c.p.c. per l’accertamento e la quantificazione del risarcimento di danni asseritamente arrecati dall’attività della resistente;

rilevato che:

· Il presente ricorso è il gemello, inteso quale ragioni poste a sostegno della domanda del procedimento di cui al n. 383/2008 r.g. nel quale l’accertamento tecnico preventivo veniva richiesto quella volta ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. sul presupposto che fosse pacifica la responsabilità della resistente per i fatti di degrado occorsi a carico dell’immobile dei ricorrenti e si dovesse solo accertare i danni, le opere necessarie al ripristino e i relativi costi, scegliendosi così la via del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. al fine di arrivare ad una composizione della lite;· come è stato osservato nell’ordinanza di rigetto del 7 aprile 2008 che le cause dei danni fossero determinate da una condotta illecita della R.F.I., ragione unica che legittimerebbe la responsabilità della stessa anche sotto il profilo dell’applicabilità dell’art. 844 c.c., è cosa che era del tutto da dimostrare e pertanto, vista l’opposizione della resistente, il ricorso per accertamento ex art. 696 bis c.p.c., è stato respinto;· nel presente caso il richiamo all’art. 696 c.p.c. impone di considerare solo le ragioni di urgenza, senza considerare la prospettiva, pure affermata dai ricorrenti nell’odierno ricorso della certa responsabilità della R.F.I., cosa che rimane tutt’ora da accertare considerato che lo stato delle prove non è affatto mutato rispetto al precedente ricorso;· in proposito, dato per accertato che danni vi siano all’immobile dei ricorrenti come risulta dalla constatata presenza di alcuni dissesti strutturali evidenziata in fotografie e delle quali il geologo incaricato dai ricorrenti indica un ventaglio di possibili concause che li hanno determinati, il periculum che si vuole evitare è quello della cronica lentezza dei contenziosi che determina incertezza sui tempi e sulla necessità di opere da eseguire a fronte della esigua disponibilità finanziaria dei ricorrenti;·rileva lo scrivente che un pericolo del genere è del tutto generico e la stessa relazione tecnica non indica l’esecuzione di nessuna opera che porterà allo stravolgimento dello stato di fatto nelle more di un giudizio ordinario;· la ragione che legittima il provvedimento d’urgenza è il fatto che non si possa aspettare i tempi del giudizio ordinario e pare allo scrivente che ciò non sia vero nel caso in questione. In particolare, quello che non si capisce in questo momento è il perché il dedotto accertamento tecnico, davvero complesso data la molteplicità di fattori del dissesto ipotizzata dal medesimo tecnico di parte ricorrente non possa e non debba essere svolta in sede contenziosa ordinaria, cosa che appare molto più opportuna dato che in quella sede, fermo restando il potere del giudice di disporre C.T.U. in ogni momento, anche in prima udienza, le parti potranno meglio dedurre tutte le circostanze dalle quali derivi una responsabilità delle Ferrovie come dato per certo dalla parte ricorrente e per negare tale responsabilità, come sostenuto dalle Ferrovie medesime; · in definitiva ritiene lo scrivente che le ragioni di urgenza sulle quali i ricorrenti fondano il ricorso alla procedura in questione non siano così pregnanti da imporre l’esecuzione di un accertamento tecnico preventivo che prescinda dalla compiuta esposizione delle ragioni di fatto e diritto che dovrebbero essere esposte in un giudizio di cognizione ordinario;· è carente il requisito dell’urgenza, il ricorso deve essere respinto,· si ritiene di potere compensare le spese di lite fra le parti sussistendo giusti motivi nel fatto che un accertamento giudiziale appare utile nel caso questo venisse effettuato nelle forme del giudizio ordinario.

P.Q.M.

Visto l’art. 696 c.p.c.

respinge il ricorso;

compensa le spese di causa tra le parti.

Manda alla Cancelleria per comunicare la presente ordinanza alle parti.

Imola, 11 agosto 2008.

                  

Il Giudice