Sentenze

Sentenze

Risarcimento danni-rottura di sedia in un servizio pubblico e gravi danni fisici per aver sbattuto la nuca in una fioriera posta alle spalle nel momento della caduta-dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese tra le parti

29 marzo 2016

Risarcimento danni-rottura di sedia in un servizio pubblico e gravi danni fisici per aver sbattuto la nuca in una fioriera posta alle spalle nel momento della caduta-dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese tra le parti.

  

REPUBBLICA ITALIANA

  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO   

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, in persona del dott. Sandro Pecorella ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 372/2004 di R.G. degli affari contenziosi civili, posta in decisione all’udienza del 17 settembre 2004, promossa da P. O. rappresentato e difeso, come da mandato in margine all’atto di citazione dall’avv. L. C. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in B. via U. B. 3.

Attore

contro

V. G. rappresentato e difeso come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta dall’avv. G. S. ed elettivamente domiciliato in B. presso il suo studio in via Z. 38/a

Convenuto

contro

A. S.p.A.

Terzo chiamato in causa contumace

avente per oggetto: risarcimento danni.

Conclusioni per l’attore:

come in atto di citazione.

Conclusioni per V. G.:

dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta transazione, condannarsi il P. O. ed A. Ass.ni alla rifusione delle spese come da nota depositata a favore del sig. V. G..

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. P. O. conveniva in giudizio il sig. V. G. per ottenere il risarcimento del danno per un grave infortunio occorso al primo a causa della rottura di una sedia sulla quale sedeva presso il pubblico esercizio condotto dal secondo ed in seguito alla quale aveva subito gravi danni fisici per avere sbattuto la nuca contro una fioriera posta alle spalle del punto dove sedeva al momento del cedimento della sedia.

Si costituiva tempestivamente il sig. V. G. che svolgeva istanza di spostamento dell’udienza per permettergli di chiamare in causa l’A. dalla quale intendeva essere mallevato in virtù di stipulato contratto di assicurazione. Nel merito evidenziava un concorso di colpa perché il sig. P. si dondolava sulla sedia ed evidenziava una mala gestio dell’assicuratore poiché pur essendo i danni superiori al massimale non aveva neppure posto a disposizione dell’infortunato lo stesso massimale.

L’udienza veniva ritualmente spostata per consentire la citazione dell’assicurazione.

L’A. non si costituiva in giudizio e all’udienza ne veniva dichiarata la contumacia.

Era presente il solo Difensore del sig. P. che depositava lettera dell’A. che annunciava l’avvenuta transazione della lite in virtù della corresponsione della somma di € 50.000.

Veniva invitato a precisare le conclusioni e venivano concessi i termini di cui 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale  e memoria di replica. Il termine per il deposito delle comparse conclusionali veniva ridotto a soli dieci giorni. Solo il sig. V. depositava comparsa conclusionale e non venivano depositate repliche.

Motivi della decisione

Si deve ritenere provato che tra il sig. P. e l’A. si intervenuto un accordo transattivo. La lettera prodotta dalla Difesa del sig. V. G. soddisfa il requisito della prova scritta di cui all’art. 1967 c.c.

L’accordo transattivo non ha interessato il sig. V. G. e pertanto non sarebbe idoneo a far ritenere cessata la lite introdotta dalle parti poiché non ha visto tra i contraenti tutte le parti interessate alla lite.

Tuttavia si deve osservare che la vicenda ha portato alla soddisfazione del sig. P. e al contempo ha consentito l’adempimento dell’obbligo assicurativo da parte dell’A..

L’accordo, seppure irrituale, ha determinato il venir meno dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c. e determina pertanto l’estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere.

Il sig. G. V. chiede che tutte e due le parti siano condannare a rinfondere le spese di causa da lui sostenute.

Sul punto si evidenzia che da un lato che il sig. G. V. contesta al P. solamente un concorso di colpa, senza negare comunque una sua responsabilità. Dunque il fatto che si ritenga da se stesso almeno parzialmente responsabile e dunque affermi quanto meno la parziale fondatezza della domanda del sig. P. evidenzia la sussistenza di una giusta causa di compensazione delle spese di causa ai sensi dell’art. 92 c.p.c.

Invece per quanto riguarda la posizione dell’A., si evidenzia da un lato che il sig. P. non aveva azione diretta nei confronti dell’assicurazione non trattandosi di fattispecie assicurativa speciale come quella prevista dalla L. 990 del 69 in materia di circolazione dei veicoli. Inoltre dalla lettura del contratto non si evince che l’assicurazione assumesse in proprio l’onere di gestire la lite in fase di giudizio contenzioso. Si deve dire ancora che le richieste risarcitorie erano altissime e di molto superiori al massimale e che pertanto la lettera che evidenziava tale punto e declinava la responsabilità di gestire una lite dove il sig. G. V. poteva vedersi condannare a pagare somme non coperte da assicurazione appare giustificata.

Infine sulla questione della mala gestio lamentata dal sig. G. V. si evidenzia che la stessa appare infondata poiché la vertenza, stante il tenore della lettera depositata in udienza si è conclusa con la corresponsione di € 50000,00 pari alla somma già versata e trattenuta in conto dell’asserito maggior danno con lettera del legale del sig. P. datata 24 giugno 2002 (doc. 9 di parte attrice).

Si ravvisano pertanto in tutti questi elementi giuste ragioni per compensare le spese di causa anche tra sig. G. V. e A. S.p.A.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, in persona del dott. Pecorella, definitivamente pronunciando nella causa (n.r. 372/2004) fra

P. O.

contro

G. V.

con la chiamata in causa di A. S.p.A

avente per oggetto: risarcimento danno.

ogni contraria istanza disattesa,

dichiara la cessazione della materia del contendere;

compensa tra loro le spese di causa sostenute dalle parti .

Imola, 15 novembre 2004.

Il Giudice