Sentenze

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Ricorso per nullità del contratto di compravendità e collegato contratto di finanziamento- art. 669 octies c.p.c.- ordina al resistente di corrispondere ai ricorrenti le somme versate e le spese di lite.

29 marzo 2016

Ricorso per nullità del contratto di compravendità e collegato contratto di finanziamento- art. 669 octies c.p.c.- ordina al resistente di corrispondere ai ricorrenti le somme versate e le spese di lite.

 

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, in persona del giudice delegato dott. Sandro Pecorella, sciogliendo la riserva che precede nella causa (n.r. 574/2008) tra C. R. e P. F. (ricorrenti) contro H. S.r.l. in liquidazione e C. I. S.p.A. (resistenti) avente per oggetto ricorso ex art. 669  ter  e 700 c.p.c. per la sospensione dei pagamenti da parte del ricorrente nei confronti di C. I. S.p.A. e per ottenere la restituzione di tutte le somme già versate;

considerato che il procedimento è stato assunto in riserva all’udienza del 6 agosto 2008 dopo che il ricorso è stato erroneamente proposto presso la sede centrare del Tribunale di Bologna e in quella sede è stata proposta procedura per l’esatta individuazione della sezione assegnataria del procedimento e che, rimesso all’intesta sezione distaccata il procedimento, in sede d’udienza del 9 giugno 2008 è stata rilevata l’erronea notificazione alla H. con assegnazione di un termine per la corretta chiamata in giudizio della medesima. Considerato che in seguito a ciò la H. si è costituita in modo tale da determinare l’integrità del contraddittorio, che le convenute hanno dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso mentre i ricorrenti hanno insistito per il suo accoglimento;

rilevato che:

· i requisiti formali circa l’indicazione dell’azione di merito e la specificità del motivi di pericolo sono chiaramente soddisfatti dal ricorso in modo tale che nessuna contestazione è stata avanzata in proposito; ·nel presente procedimento viene proposta anche una questione d’inadempimento contrattuale collegata come vedremo alla questione di nullità in base al quale il ricorso viene accolto, nel senso che viene lamentata l’impossibilità di usufruire di quanto pattuito. Infatti viene indicato che ciò che ha convinto i ricorrenti a chiedere la dichiarazione di annullabilità del contratto sotto il profilo del dolo è il fatto che essi (pag. 8 del ricorso) non sono riusciti ad ottenere la disponibilità nella settimana da loro richiesta e successivamente non sono riusciti a rivendere la quota come da loro promesso:· quanto alla conclusione del contratto, viene lamentato dai ricorrenti che essi sarebbero stati ingannati dal comportamento truffaldino degli incaricati della H. (all’epoca M. W. S. e V. T. S.r.l.) che già in sede di contatto telefonico avrebbero prospettato la non veritiera vincita di una vacanza di una settimana e con questo sotterfugio avrebbero fatto loro sottoscrivere l’acquisto di un certificato che assicurava la partecipazione in time share presso un complesso residenziale turistico in M. – I. B. in S.. Il contratto avrebbe dovuto essere perfezionato successivamente presso la residenza degli odierni ricorrenti che accortasi del raggiro pensarono di avvalersi della facoltà di recesso consentita dal codice del consumo (D.Lv. 206/2005). Ciò manifestarono all’incaricato della M. W. in data 11 settembre 2006, ma, secondo la versione data dai ricorrenti, questi avrebbe manifestato la presenza di una penale di € 3000,00 in caso di recesso e li avrebbe così convinti a perfezionare il contratto con l’assicurazione che se non soddisfatti avrebbero potuto rivendere il certificato di assicurazione entro un anno dall’acquisto tramite la medesima società proponente. A conferma di ciò viene menzionata l’aggiunta a penna “entro un anno” nel modulo in corrispondenza della clausola 6.2  dove si parla delle conseguenze del recesso. Per il pagamento è stato poi richiesto finanziamento tramite la società finanziaria che è la seconda convenuta;·infine, circa il contratto, che ne viene indicata la nullità ex art  70 D.Lv. 206/2005 che impone al venditore di specificare il diritto oggetto del contratto e le condizioni di esercizio di tale diritto in modo tale che gli acquirenti possano essere messi in condizione di usufruirne. Il contratto e la nota informativa non indicano le modalità con le quali usufruire della vacanza e ciò è tanto vero che i ricorrenti dichiarano di non averne potuto usufruire;· quanto alla C., pur rilevando essi stessi che il finanziamento appariva essere formalmente autonomo rispetto al contratto intercorso con la ora H. evidenziano che le circostanze di fatto rendono assolutamente certo che la C. era conscia di operare sul prodotto di essa tanto è vero che la causale del finanziamento è indicato nell’acquisto del certificato di multiproprietà;· non vi è dubbio che le vicende relative all’asserito dolo, pur essendovi in proposito un elemento di conferma relazione alla presenza di modifiche scritte a penna sui moduli precompilati non è pienamente provata neppure nella modalità sommaria prescritta nel procedimento cautelare, in quanto la modifica manoscritta esistente nei moduli non indica univocamente il comportamento truffaldino indicato nel ricorso introduttivo. Per il resto il comportamento degli incaricati della M. W. non risulta se non dalle affermazioni dei ricorrenti che non possono fare prova a se stesse ed è fermamente contestato dalla resistente H. (vedi memoria di costituzione);· invece pienamente fondato è il rilievo circa la carenza del contratto delle indicazioni previste dall’art. 70 D.Lv. D.Lv. 206 del 2005. Posto che la norma in questione richiede al comma 1 lett. a)  che siano indicati con precisione il diritto oggetto del contratto, nel presente caso, come prima cosa è indicato genericamente che l’appartamento del cui godimento si tratta si trova all’interno di un determinato complesso immobiliare, senza che l’appartamento medesimo venga individuato in modo certo. Questa prima carenza, oltre a rilevare sotto il profilo della carenza del requisito sub comma 1à lett. a) rileva anche sotto il profilo della successive lett. C. che prescrive, nel caso in cui l’immobile sia determinato, come pare presupporre il contratto (in caso contrario se ne dedurrebbe l’esistenza di altra nullità sotto la mancata indicazione di questo profilo) anche la descrizione della sua ubicazione, dovendo intendersi questa non solo in riferimento all’indirizzo, ma anche all’ubicazione all’interno del complesso immobiliare. Inoltre, come seconda cosa, è indicato semplicemente che la settimana nel corso della quale è assicurato il godimento dell’immobile può essere scelta nel corso di tutte le settimane dell’anno, senza che venga specificato come venga assicurato il godimento proprio di quella settimana scelta dal contraente e di come vengono regolate eventuali richieste per determinati periodi superiori alla disponibilità. Si precisa che tali indicazioni nel contratto stesso paiono essere demandate (clausola 5.1 del doc. 3 della H.) al regolamento di gestione e allo Statuto del club che nel contratto medesimo viene dichiarato che sono consegnati ai contraenti, ma dei quali non vi è traccia nella documentazione riversata nel procedimento. In questo modo, si rileva che i contraenti non sono in grado di essere certi che la settimana di vacanza da loro desiderata sia effettivamente disponibile in termini realistici. Dunque la carenza circa l’indicazione nel contratto della ubicazione dell’immobile all’interno del complesso immobiliare e la carenza circa la modalità di usufruire di una settimana di tempo realmente utile ai fini di vacanza degli odierni ricorrenti si risolve in una carenza circa il diritto oggetto del contratto la cui carenza è sanzionata di nullità ai sensi dell’art. 70 D.Lv. 206 del 2005; · ciò è tanto vero che la dichiarazione dei ricorrenti di non essere stati in grado di ottenere la settimana di vacanza da loro richiesta prima indicata non è stata affatto contrastata dalla resistente H. ed era certamente onere suo dimostrare l’adempimento;· ne deriva che sussiste il fumus boni juris del ricorso sotto il profilo della nullità del contratto;· per quanto riguarda il periculum in mora si evidenzia che esso sussiste sotto il profilo da un lato del fatto che la H. è in liquidazione e che dunque è evidente che non ha interesse a continuare l’attività e dall’altro per il non elevato ammontare dei redditi dei ricorrenti che evidenzia come la diminuzione patrimoniale che essi subirebbero nel pagare tutto il finanziamento porterebbe ad un deperimento del tenore di vita che non è suscettibile di adeguato risarcimento del danno;· ne deriva che il ricorso deve essere pienamente accolto per quanto riguarda la H. anche per quanto riguarda la restituzione delle somme già pagate;· più delicato è il problema della società finanziaria. Infatti dal contratto di finanziamento si deve dare atto che non risulta la condizione di esclusiva che permetterebbe ai sensi del vigente art. 42D.Lv. 205/2006 di agire in caso d’inadempimento anche contro il finanziatore;·dunque è impossibile condannare la finanziaria alla restituzione di quanto percepito;· tuttavia il documento 4 della medesima C. attesta che il finanziamento è stato operato proprio per finanziare l’acquisto della multiproprietà in modo tale che viene instaurato un collegamento negoziale tra le due vicende. Preso atto di ciò considerato che il contratto collegato è nullo, come si è visto, tale nullità determina il fatto che i ricorrenti non debbano continuare a pagare il residuo debito; · trattandosi di ordinanza potenzialmente risolutiva della vicenda si liquidano le spese processuali e si condanna la H. a pagare le spese processuali sostenute dai ricorrenti. L’autonomia della posizione C. rispetto alla H. è giusta causa di compensazione delle spese processuali tra questa e i ricorrenti;·non si fissa termine per l’inizio del giudizio di merito ai sensi dell’art. 669 octies c.p.c. comma 6°, essendo questa ordinanza completamente anticipatoria di sentenza

P.Q.M.

Visto l’art. 669  octies c.p.c.;

accoglie il ricorso sotto il profilo della nullità del contratto derivante dalla violazione dell’art. 70 D.lv. 205/2006 e condanna H. S.r.l. in liquidazione a restituire a P. F. e C. R. le somme fino ad ora da essi pagate in relazione al contratto di compravendita dichiarato nullo e al collegato contratto di finanziamento;

dichiara che P. F. e C. R. non devono pagare in favore di C. I. S.p.A. le residue somme dovute in base al collegato contratto di finanziamento, respingendo tuttavia la domanda da loro proposta di restituzione da parte della C. I. S.p.A. delle somme già pagate a questo titolo;

condanna H. S.r.l. in liquidazione a pagare in favore di P. F. e C. R. le spese di lite che liquida d’ufficio, non essendo presenta nota spese, in complessivi € 2380,00 di cui € 230,00 per spese, € 950,00 per diritti ed € 1.200,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge;

compensa le spese processuali intercorse tra C. I. S.p.A. da una parte e P. F. e C. R. dall’altra parte.

Manda alla Cancelleria per comunicare la presente ordinanza alle parti.

Imola, 11 agosto 2008.

                  

Il Giudice