Sentenze

Sentenze

Ricorso per accertamento tecnico preventivo- artt. 669 septies, 696 e 696 bis c.p.c.- ricorso respinto- carenza dei presupposti ex. art. 696 bis c.p.c.- compensazione delle spese processuali tra le parti.

29 marzo 2016

Ricorso per accertamento tecnico preventivo- artt. 669 septies, 696 e 696 bis c.p.c.- ricorso respinto-carenza dei presupposti dell’art. 696 bis c.p.c.- compensazione delle spese processuali tra le parti.

 

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, in persona del giudice delegato dott. Sandro Pecorella, sciogliendo la riserva che precede nella causa (n.r. 1539/2007) tra Condominio di via R. *, *, * e ** di I. in persona dell’Amministratore pro tempore (ricorrente) contro M. A. S.r.l. in liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore (resistente) avente per oggetto ricorso ex art. 696 e 696 bis c.p.c. per accertamento tecnico preventivo;

considerato che la resistente si è opposta;

rilevato che:

· non vi sono i presupposti per applicare il tipo di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. in quanto le eccezioni svolte da parte convenuta sono così puntuali ed esaustive da evidenziare una assoluta improbabilità della riuscita del tentativo di conciliazione come pure verificato dallo scrivente nel corso dell’udienza;· preso atto di ciò, senza assolutamente entrare nel merito delle questioni preliminari proposte dalla resistente, si rileva che la situazione è ormai tale da lunghissimi anni e cioè dal 2001 per lo meno e che la situazione di urgenza indicata dalla ricorrente è indicata in modo generico senza che si possano svolgere valutazioni in proposito. Conseguentemente è evidente che quella che è richiesta è una valutazione esplorativa che sarebbe ammissibile solo ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. per la quale tuttavia non vi sono i presupposti;· si deve respingere il ricorso per accertamento tecnico preventivo;· la presenza di pregresse trattative delle quali da atto parte ricorrente costituiscono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali;

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 septies, 696 e 696 bis c.p.c.;

respinge il ricorso per accertamento tecnico preventivo;

compensa tra le parti le spese processuali.

Manda alla Cancelleria per comunicare la presente ordinanza alle parti, disponendo che la stessa esegua la comunicazione a mezzo fax, con successiva verifica telefonica, senza officiare l’Ufficiale Giudiziario.

Imola, 17 marzo 2008.

                  

Il Giudice