Sentenze

Sentenze

Richiesta di risarcimento danni- art. 669-bis c.p.c.- rete ferroviaria adiacente ad immobile- ricorso respinto- spese processuali compensate tra le parti.

29 marzo 2016

Richiesta di risarcimento danni- art. 669-bis c.p.c.- rete ferroviaria adiacente ad immobile- ricorso respinto- spese processuali compensate tra le parti.

 

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, in persona del giudice delegato dott. Sandro Pecorella, sciogliendo la riserva che precede nella causa (n.r. 383/2008) tra A. M. e R. A. (ricorrente) contro R. F. I. S.p.A. (resistente) avente per oggetto ricorso ex art. 696 bis c.p.c. per l’accertamento e la quantificazione del risarcimento di danni asseritamente arrecati dall’attività della resistente;

rilevato che:

· Non vi è alcun dubbio che l’attività della RFI S.p.A. sia un attività lecita e pertanto non si può assolutamente dire che la stessa abbia determinato un danno ai sensi dell’art. 2043 c.c.· in particolare ritiene lo scrivente che la vicenda debba inquadrarsi nell’ambito dell’art. 844 c.c.. Infatti l’attività di cui si occupa RFI S.p.A. è un’attività che si svolge nell’ambito di beni immobili di sua proprietà e di cui i ricorrenti, di fatto lamentano l’intollerabilità delle immissioni chiedendo di quantificare i danni da essi derivati;· preso atto di ciò il fatto che le immissioni siano intollerabili si desumerebbe dal fatto che gli immobili presentano dei problemi strutturali insorti nel corso degli anni.;· tuttavia, dalla medesima relazione del geologo in atti, non si desume già di per se una causa esclusiva delle problematiche dell’edificio derivanti dal traffico ferroviario. Infatti quello che è stato specificamente indagato dal geologo è l’adiacente canale molini del quale sono state riscontrate problemi di degrado e decadimento. Per quello che riguarda le ferrovie, l’indagine del geologo (vedi pag. 8 della relazione) si è di fatto limitato alla raccolta di voci correnti del pubblico che non possono costituire prova di alcunché;· si deve ricordare per converso come sia notorio che la linea F. esista da tantissimo tempo e si ricorda che ai sensi dell’art. 844 c.c., la priorità di un determinato uso (in proposito anche se la casa è stato oggetto già di un rogito nel 1951, si rileva che è assai probabile come la casa sia stata costruita molto dopo la linea F. ed inoltre casa e linea F. hanno convissuto per moltissimo tempo senza che alcun problema vi fosse), è rilevante;· preso atto di ciò non vi sono prove certe che la causa del danno sia imputabile all’attività di R.F.I. S.p.A. e pertanto, non vi è il presupposto dell’art. 696 bis c.p.c. che di fatto è richiesta nel comma 1° della norma della certezza dell’essere insorta un obbligazione contrattuale o da fatto illecito; · in definitiva, ritiene lo scrivente che non vi siano i presupposti per ricorrere all’accertamento ex art. 696 bis c.p.c., il quale appare difficilmente utilizzabile al di fuori delle ipotesi semplici,· si ritiene di potere compensare le spese di lite fra le parti sussistendo giusti motivi nel fatto che il procedimento si è concluso nella fase immediatamente iniziale.

P.Q.M.

Visto l’art. 696 bis c.p.c.

respinge il ricorso;

compensa le spese di causa tra le parti.

Manda alla Cancelleria per comunicare la presente ordinanza alle parti, disponendo che la stessa esegua la comunicazione a mezzo fax, con successiva verifica telefonica, senza officiare l’Ufficiale Giudiziario.

Imola, 7 aprile 2008.

                  

Il Giudice