Sentenze

Sentenze

Responsabilità professionale e risarcimento del danno-consulenza contabile, amministrativa e fiscale-dichiara la sussistenza della professionalità per tenuta libro cespiti e non registrazione dei contributi-per altre domande non sussiste.

29 marzo 2016

Responsabilità professionale e risarcimento del danno-consulenza contabile, amministrativa e fiscale-dichiara la sussistenza della professionalità per tenuta libro cespiti e non registrazione dei contributi-per altre domande non sussiste.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, in persona del dottor Sandro Pecorella ha pronunziato la seguente

SENTENZA       

nella causa iscritta al n. 20354/2003 di R.G. degli affari contenziosi civili, posta in decisione all’udienza del 12 marzo 2007 previa assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e successive memoria di revoca, promossa da A. C. rappresentato e difesi, come da mandato in margine all’atto di citazione dagli avv. L. A. C. e B. B. ed elettivamente domiciliati presso lo studio della seconda in Imola, via C. n. 92.

Attore

contro

S. A. rappresentata e difesa per mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione dall’avv. F. M. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Imola, via S. P. C. n. 38.

Convenuto

avente per oggetto: responsabilità professionale e  risarcimento del danno.

Conclusioni per l’attore (come da atto di citazione):

Voglia l’ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa,

accertare: che la convenuta S. A. ha svolto la sua attività di consulenza contabile, amministrativa e fiscale in favore della ditta attrice senza la diligenza richiesta ai professionisti dall’art. 1176 comma 2° c.c.;

accertare: che la ditta attrice ha subito in conseguenza dell’operato della convenuta i danni descritti in narrativa e conseguentemente;

condannare la sig.ra S. A. al risarcimento dei danni tutti cagionati nello svolgimento della sua attività alla Ditta attrice nella misura di:

-           Euro 8.470,00 per compensi professionali corrisposti alla convenuta e non dovuti;

-           Euro 52.547,37 per oneri di condono fiscale;

-           Euro 4.000,00 per costo di personale dipendente demandato al riordino della contabilità;

-           e così in totale Euro 65.017,37, ovvero nella misura maggiore o minore che risulterà provata in corso di causa o in subordine che verrà determinata in via equitativa dal Giudice ai sensi dell’art. 1226 c.c., oltre ad interessi e rivalutazione.

Con vittoria di spese competenze ed onorari.

In via istruttoria

per le istanze non espletate, come da memoria ex art. 184 c.p.c. e successiva replica.

Conclusioni per la convenuta (foglio allegato al verbale di udienza del 12 marzo 2007):

in via principale: respingere la domanda attrice perché infondata e comunque non provata.

In subordine: limitarla nel suo ammontare.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

 Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. A. C. che è titolare di una impresa individuale di trasporto per conto terzi ha convenuto in giudizio la sig.ra S. A., ragioniera commercialista, che è stata consulente amministrativa dal 1 aprile 2001 al dicembre 2002 per vedere affermata la sua inadempienza contrattuale e vederla condannata alla restituzione dei compensi pagati e al risarcimento del danno del quale veniva ipotizzata la consistenza nell’ammontare della somma pagata al fisco a titolo di condono tombale e nella corresponsione degli stipendi del dipendete che è stato adibito al rifacimento di quello che era già stato elaborato dalla commercialista.

A tal fine ha analiticamente esposto tutta una serie di fatti e di rilievi contabili da cui si evince la sussistenza della responsabilità della consulente sotto il profilo della violazione dell’art. 1176 comma 2° c.c.

Si è costituito intempestivamente (lo stesso giorno dell’udienza fissata in citazione) la convenuta che ha esposto altrettanto analiticamente quale doveva essere, secondo la stessa, il compito alla quale è stata chiamata e il tipo di collaborazione che, sempre a suo dire, è necessario per espletare il compito in questione da parte dell’organizzazione aziendale che si avvale del servizio di consulenza. Entrando nel merito della questione esponeva che ogni tipo di problema che fosse intervenuto era dovuto alle carenze aziendali che pure analiticamente esponeva. Contestava l’utilità di avere effettuato il condono e chiedeva il rigetto delle domande attrici.

All’udienza di comparizione personale delle parti è comparsa la sola sig.ra S. che è stata liberamente interrogata dal Giudice.

Il processo è stato poi istruito con l’interrogatorio formale delle contrapposte parti e con prove testimoniali, oltre che con cospicua produzione documentale.

È stata inizialmente ammessa anche C.T.U. contabile, ma in seguito alla espletata istruttoria è apparso opportuno esaminare i profili di responsabilità eventuale della convenuta alla luce dell’espletata istruttoria essendo apparso che molte delle operazioni contestate sono dipese da una difficoltà di svolgimento del rapporto contrattuale nel senso spicciolo del termine che non abbisogna di valutazione tecnica, ma che può essere direttamente investigato dal giudice. Si è disposto pertanto la revoca della già disposta C.T.U. con riserva di disporla all’esito di eventuale sentenza parziale, limitata alla sola quantificazione dei danni sugli eventuali profili di responsabilità che in base a questa sentenza verranno eventualmente rilevati

Tutte e due le parti hanno depositato comparse conclusionali e memoria d replica.

Motivi della decisione

Le parti concordano sulla riconducibilità del tipo di responsabilità del commercialista al paradigma di cui all’art. 1176 comma 2° c.c. per il quale, trattandosi indubbiamente quella del commercialista una responsabilità professionale, la diligenza da utilizzare nell’espletamento dell’obbligazione è quella del professionista medio.

L’attore respinge l’ipotesi, peraltro non avanzata dalla difesa della convenuta, della riconduzione della fattispecie intervenuta nel caso concreto all’ipotesi di cui all’art. 2236 comma 2° c.c.

Si concorda in questa affermazione in quanto è apparso evidente che nel caso concreto non vi erano problemi tecnici di speciale difficoltà trattandosi di dare assistenza ad un impresa di autotrasporti individuale certo in fase di espansione, ma con procedure di lavoro e fatturazione assolutamente tradizionali e già esplorate dalla tecnica contabile.

Preso atto di ciò appare evidente che vi è un vizio di fondo tra il compito che il sig. A. pensava di avere affidato alla nuova commercialista e il compito che questa riteneva di dovere svolgere. È evidente dalla testimonianza della sig.ra R. che le istruzioni che lei aveva ricevuto circa il rapporto con la commercialista corrispondevano sostanzialmente al limitato compito di preparazione di documenti che poi avrebbero dovuto essere elaborati integralmente dallo studio di consulenza. Non vi è alcun dubbio che l’atteggiamento della sig.ra R. sia stato molto passivo. Invece dalle deposizioni delle dipendenti della sig.ra S. (vedi testi C. e C.) è evidente che lo studio S. richiedeva che la documentazione arrivasse con maggiori chiavi di lettura che permettessero di capire cosa era oggettivamente successo.

In effetti l’effettuazione dell’attività di consulenza commercialista, dato che è pacifico che non è mai stato richiesto allo studio S. di disporre un dipendente dello studio in permanenza presso la ditta A., richiede, per la corretta effettuazione del compito, che l’azienda tenga in modo corretto la prima nota che registra in tempo reale tutti gli avvenimenti contabilmente rilevanti che avvengono giorno per giorno. Inoltre è anche necessario che la documentazione che viene mandata in studio sia molto chiara e coerente in modo da dare la possibilità al consulente di operare su dati certi come le denominazioni delle ditte che espongono o alle quali vengono esposte fatture, i beneficiari degli assegni, le indicazioni di eventuali pagamenti in contanti, ecc.

Ora quello che emerge dalla lunga istruttoria che si è avuta è che non vi sia alcun dubbio che la prima nota sia sempre stata assolutamente carente dato che in un primo momento non vi era neppure siccome riferisce per esempio la sig.ra C. E. che fece comprare alla ragioniera S. una prima nota cartacea che avrebbe dovuto essere compilata in ditta, come è ovvio che sia.

Le parti hanno introdotto decine di capitoli di prova sulla genesi dei singoli errori e incongruenze anche minime che poi la sig.ra M. M. ha trovato e segnalato. Vi sono assegni registrati come pagati a nomi diversi, fatture registrate sotto ragioni sociali difformi dalla realtà, registrazioni di pagamenti non effettuate. Inoltre sono stata indicati casi nei quali venivano appostate voci di giroconto esclusivamente per far quadrare C. che altrimenti non avrebbero quadrato e ciò perché non si trovava la documentazione che avrebbe permesso una realistica esposizione della vicenda contabile del caso. Ancora, sono state trovate registrazione di bolle al posto di fatture, fatture non registrate e poi sistemate dalla sig.ra M..

Ma tutti i fatti fin qui esposti, che non si ritiene di dovere sviscerare analiticamente (particolarmente significativo comunque di questo tipo di errori quello indicato nel contestato cap.  6 della memoria ex art. 184 c.p.c. di parte attrice) perché riconducibili ad un unico momento genetico che è la difficoltà di comunicazione tenuta dalla ditta A. con lo studio commerciale della sig.ra S.. È assolutamente evidente che lo studio S. richiedeva una pre lavorazione del materiale, nei termini di cui si è detto, che la ditta A. (vedi interrogatorio formale di questi dove riferisce che la sig.ra R. doveva solo controllare le bolle) non riteneva di dovere offrire. Questo tipo di errori sono indubbiamente dovuti a questa causa e pertanto non si può ritenere che essi possano farsi risalire alla sig.ra S. sotto il profilo della violazione di cui all’art. 1176 comma 2° c.c.

Si deve in proposito tenere presente che sempre con le medesime prove testimoniali (C., C. e anche V., la sig.ra S. ha provato di avere riferito al sig. A. i problemi di rapporto suddetti e di avergli suggerito: A) di provvedere in proprio alla contabilità state l’aumentato giro di affari; B) di assumere personale più esperto. Ma ciò non emerge solo dalla prova testimoniale detta, ma anche del comportamento tenuto concretamente dal sig. A.: nell’occasione dell’assenza per maternità della sig.ra R. egli ha assunto prima per mezzo di agenzia per lavoro interinale e poi direttamente la sig.ra M. M. della quale si è potuto apprezzare in udienza la grande professionalità e precisione specie se paragonata alla sig.ra R., del tutto digiuna di contabilità prima di questa esperienza come da lei stesso riferito. L’assunzione di una persona della professionalità della sig.ra M. è esattamente quanto suggeriva la sig.ra S..

Si deve porre l’attenzione poi su tre errori che sono stati segnalati perché essi hanno una genesi particolare.

Si tratta della vicenda della appostazione di una posta fittizia (testimonianza C. pag. 5 e 6) per fare quadrare il bilancio, della vicenda del credito per “Carbon Tax”  (vedi sempre testimonianza C. pag. 3) e la vicenda della registrazione delle bolle di accompagnamento al posto di talune fatture.

La genesi di questi evidenti errori è sempre la stessa: lo studio S. indica il precedente errore e/o carenza e tramite la sig.ra R. arrivano le disposizioni del sig. A. o di chi per lui come il sig. P. che indica nel primo caso di fare quadrare comunque il bilancio perché lui doveva fare quadrare comunque il bilancio, nel secondo caso che il credito per “Carbon Tax” veniva gestito in ditta nel modo che credevano loro e nel terzo caso di registrare la bolla al posto della fattura che non si trovava: in tutti questi casi tenendo presente che l’attività del commercialista è un attività di consulenza, tale attività appare essere stata effettivamente ben sV. con la semplice indicazione dell’attività corretta e con la corretta informazione dell’azienda.

Svolto questo compito con gli esponenti aziendali a ciò demandati (nel presente caso la sig.ra R.), tenuto presente che l’obbligazione del commercialista è un obbligazioni di mezzi e non di risultato, il compito è ben svolto e l’azienda non può dolersi di eventuali errori commessi in questo caso scientemente. L’azienda non può dolersi neppure di operazioni svolte dallo studio commerciale su sua richiesta anche se avvertita che è contraria alla buona pratica contabile.

In tutti questo tipo di errori non si riscontra pertanto violazione del canone di cui all’art. 1176 comma 2° c.c. alle quali si è fatto più volte riferimento.

I punti dove si trova sussistere la responsabilità della commercialista per violazione di questo canone di riferimento sta in due punti individuati nella testimonianza della sig.ra M.: si tratta del registro cespiti ammortizzabili e delle relative quote di ammortamento (pag. 4 e 5 della testimonianza M.) e della vicenda relativa all’omissione dei contributi (pag. 8 della testimonianza M.).

Sul primo si deve dire che è vero che la sig.ra S. ha ricevuto il libro dalla gestione precedente, ma è anche vero che vi ha messo mano. La sig.ra M. evidenzia la sussistenza di registrazioni di cespiti con una capienza inferiore al fondo e segnala l’omissione di controllo.

Invece l’omissione dei contributi è una madornale omissione che non può trovare giustificazione nel fatto che vi era stato il precedente intervento di qualcun altro.

Tuttavia di tale fatto si deve dire che secondo la stessa testimonianza M. si è posto immediatamente rimedio all’errore, in modo tale che appare probabile come tale omissione non abbia avuto conseguenze dannose. Questa probabile assenza di danni si riscontra anche in base al condono tombale in atti (doc. 12 di parte attrice) nel quale la parte relativa ai contributi non appare compilata.

Tuttavia anche se così è (ma una valutazione definitiva sul punto sarà dato solo successivamente all’espletanda C.T.U. alla quale sarà demandato di accertare se tale omissione ha concretamente comportato danni) il fatto ha di per se rilievo nell’individuare un profilo di inadempimento contrattuale della convenuta. Infatti allo stato dei fatti riscontrati si deve dire che solo l’intervento della sig.ra M. ha permesso di impedire, se lo ha impedito, un danno.

In definitiva, si riscontra la sussistenza di responsabilità professionale, per violazione del menzionato art. 1176 c.c., solo in relazione alla cattiva tenuta del libro dei cespiti ammortizzabili e in relazione all’omessa registrazione dei contributi detti.

Per tutto il resto dei rilievi si deve dichiarare che il dedotto inadempimento non sussiste.

Si dispone con separata ordinanza l’effettuazione di C.T.U. per la verifica di quali danni tali violazioni del canone di diligenza abbiano provocato in relazione alle maggiori somme che sono state pagate al fisco per questa causa.

In relazioni alla risultanze della C.T.U. si potrà valutare l’importanza dell’inadempimento che si è così determinato per valutare se è fondata la richiesta di restituzione delle somme pagate alla sig.ra S. dalla ditta A..

Rimane riservata al definitivo anche la valutazione della correttezza della domanda di comprendere nel risarcimento del danno anche il pagamento delle somme pagate a titolo di retribuzioni alla sig.ra M..

Le spese saranno liquidate con la sentenza definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, in persona del dott. Sandro Pecorella, parzialmente pronunciando nella causa (n.r. 20354/2004) tra

A. C. (avv. L. A. C. e B. B.)

contro

S. A. (avv. F. M.)

avente per oggetto: responsabilità professionale e risarcimento del danno.

ogni diversa istanza disattesa e respinta

dichiara che sussiste responsabilità professionale di S. A. in relazione alla tenuta del libro dei cespiti ammortizzabili e in relazione all’omessa registrazione dei contributi;

dichiara che in relazione alle altre vicende dedotte da A. C. la dedotta responsabilità professionale non sussiste essendo il comportamento tenuto da S. A. corrispondente alla diligenza professionale a lei richiesta;

dispone la prosecuzione del processo come da separata ordinanza.

Spese al definitivo.

Imola, 5 luglio 2007.

Il giudice