Sentenze

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Processo cautelare- assegno in difetto di provvista- assegno successivamente bloccato- ricorso respinto- condanna per il ricorrente a pagare le spese processuali.

29 marzo 2016

Processo cautelare- assegno in difetto di provvista- assegno successivamente bloccato- ricorso respinto- condanna per il ricorrente a pagare le spese processuali.

 

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, in persona del giudice delegato dott. Sandro Pecorella, sciogliendo la riserva che precede nella causa (n.r. 1549/2007) tra R. G. (ricorrente) contro P. I. S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore (resistente) avente per oggetto ricorso ex art. 669 ter e 700 c.p.c. per provvedimento d’urgenza ante causa teso alla cancellazione del nominativo del ricorrente dalla C. A. I.;

considerato che il ricorrente ha chiesto l’emissione del provvedimento;

rilevato che:

· non vi è dubbio che il sig. R. abbia emesso un assegno in difetto di provvista e che nel termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’assegno il medesimo non abbia adempiuto al pagamento degli oneri di cui all’art. 8 L. 386/1990 pur avendo lo stesso, nelle more della procedura di check transaction, nel corso della quale era stata segnalata la mancanza di provvista, e la successiva presentazione in stanza di compensazione, costituito la provvista, ragione per la quale l’assegno è stato pagato in riferimento al solo valore nominale;· la lettera di preavviso di revoca risulta essere stata regolarmente inviata e non ricevuta per non averla ritirata il ricorrente nel prescritto termine di giacenza dove peraltro l’art. 9 bis comma 4 L. 386/90 legittima il soggetto che provvederà alla revoca dell’autorizzazione agli assegni ad omettere ogni comunicazione dove il domicilio eletto fosse inidoneo;· considerato che correttamente la resistente ha indicato nell’iscrizione che l’assegno meglio descritto in ricorso era ancora in possesso dell’odierno ricorrente e che pertanto è bloccato;· considerato che il ricorso debba essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali che vengono liquidate d’ufficio non essendo stata presentata nota spese.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 septies e 700 c.p.c.;

respinge il ricorso;

condanna R. G. a pagare le spese di causa in favore di P. I. S.p.A. che liquida d’ufficio in complessivi € 1200,00 di cui € 700,00 per diritti ed € 500,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Manda alla Cancelleria per comunicare la presente ordinanza alle parti, disponendo che la stessa esegua la comunicazione a mezzo fax, con successiva verifica telefonica, senza officiare l’Ufficiale Giudiziario.

Imola, 18 febbraio 2008.

Il Giudice