Sentenze

Sentenze

Procedimento cautelare- notifica- i resitenti non hanno avuto piena conoscenza del ricorso- i resistenti alloggiano presso i ricorrenti- artt. 140, 151 e 160 c.p.c.- rinnovo di notifica da parte dei ricorrenti a proprie mani.

29 marzo 2016

Procedimento cautelare- notifica- i resitenti non hanno avuto piena conoscenza del ricorso- i resistenti alloggiano presso i ricorrenti- artt. 140, 151 e 160 c.p.c.- rinnovo di notifica da parte dei ricorrenti a proprie mani.

 

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, in persona del giudice delegato dott. Sandro Pecorella, sciogliendo la riserva che precede nella causa (n.r. 2/2008) tra V. G. M. A. (ricorrente) contro M. A. e B. F. (resistenti non costituiti) avente per oggetto ricorso ex art. 669 ter  e 700 c.p.c. per il rilascio di immobile proposto ante causa;

considerato che la ricorrente ha chiesto l’emissione del provvedimento;

rilevato che:

· la restituzione dei pieghi raccomandati della comunicazione di cui all’art. 140 c.p.c, rende evidente che le parti resistenti probabilmente non sono state pienamente edotte della conoscenza del ricorso e ciò costituisce un gravissimo vulnus del contraddittorio che può essere esiziale per il procedimento se non eliminato prima di procedere alla trattazione e alla decisione;· la situazione esistente tra la ricorrente e i resistenti, dove di fatto i resistenti sono alloggiati presso la ricorrente che ne è costretta obtorto collo e che di fatto è il filtro tra le comunicazioni provenienti dall’esterno e i resistenti medesimi, rende molto delicato il momento della notificazione, come evidenziato dalla documentazione della notificazione ex art. 140 c.p.c. in atti e questa delicata situazione impone allo scrivente di utilizzare, per rendere effettivo il contraddittorio, dei poteri di cui all’art. 151 c.p.c. e pertanto ritiene di disporre che la notificazione ai resistenti avvenga esclusivamente a mani proprie ai sensi dell’art. 138 c.p.c., con divieto di notificare a mezzo posta e con divieto di notificare per i resistenti atti alla ricorrente, a suoi dipendenti a qualsiasi titolo e/o familiari che appaiano addetti alla casa;· conseguentemente si dispone che la ricorrente rinnovi la notifica dell’atto processuale introduttivo per mezzo di notificazione di copia del ricorso e copia della presente ordinanza ai resistenti, nelle forme sopra dette, entro il 5 marzo 2008;· si fissa nuovamente l’udienza per la comparizione al 10 marzo 2008 ore 9,30 e ss.

 

P.Q.M.

Visti gli artt. 140, 151 e 160 c.p.c.;

dichiara non correttamente effettuata la notificazione ai resistenti;

assegna termine per rinnovare la notificazione fino al 5 marzo 2008,

dispone che la notificazione ai resistenti avvenga a cura di parte ricorrente, con notifica di copia del ricorso originario e di copia della presente ordinanza esclusivamente a mani proprie ai sensi dell’art. 138 c.p.c. con divieto di notificare a mezzo posta e con divieto di notificare per i resistenti atti alla ricorrente, a suoi dipendenti a qualsiasi titolo e/o familiari che appaiano addetti alla casa;

fissa nuova udienza di comparizione delle parti al 10 marzo 2008 ore 9,30.

Manda alla Cancelleria per comunicare la presente ordinanza alla ricorrente costituita, disponendo che la stessa esegua la comunicazione a mezzo fax, con successiva verifica telefonica, senza officiare l’Ufficiale Giudiziario.

Imola, 11 febbraio 2008.

                  

Il Giudice