Sentenze

Sentenze

Procedimento cautelare-artt. 669 sexies co. 2°,669 septies c.p.c.-degrassatori e fosse biologiche condominio-dichiara la nullità del ricorso introduttivo per carenza del requisito del periculum in mora, rigetta il ricorso-revoca il sequestro pre-co

29 marzo 2016

Procedimento cautelare-artt. 669 sexies co. 2° e 669 septies c.p.c.-degrassatori e fosse biologiche di condominio-dichiara la nullità del ricorso introduttivo per carenza del requisito del periculum in mora, rigetta il ricorso-revoca il sequestro pre-concesso.

 

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, in persona del giudice delegato dott. Sandro Pecorella, sciogliendo la riserva che precede nella causa (n.r. 922/2006) tra M. A. quale amministratore del Condominio via R. *, * e ** (attrice) contro M. S.r.l. in liquidazione (convenuta) avente per oggetto ricorso ex art. 669  ter  e 671 c.p.c. per sequestro conservativo ante causa;

rilevato che il sequestro è stato concesso con decreto inaudita altera parte;

considerato che la ricorrente ha chiesto la conferma del decreto e la resistente ne ha chiesto la revoca;

rilevato che:

· è sicuramente necessario che dal tenore del ricorso si desuma l’azione di merito che si andrà ad esperire quale requisito di validità del ricorso, ma che non è necessario che tale indicazione sia data nel ricorso con formule sacramentali, quali la indicazione nel ricorso stesso delle conclusioni relative all’azione di merito, ma è sufficiente che dal ricorso si desuma quale sarà l’azione che il ricorrente andrà a svolgere;· nel presente caso effettivamente viene semplicemente detto nel ricorso che vi è inadeguatezza dei degrassatori e delle fosse biologiche, senza neppure svolgere alcuna anticipazione sul contenuto della domanda. Solo in via di deduzione è possibile ipotizzare che saranno richieste somme per il pagamento dei lavori di adeguamento e conseguentemente ipotizzare una domanda ex art. 1669 c.c. alla quale è collegato il risarcimento del danno;· nel ricorso nulla di tutto ciò è detto essendo solo evidenziata la sussistenza del fumus boni juris della domanda;· in buona sostanza, è fondata la considerazione della convenuta che non è desumibile dal ricorso l’indicazione dell’azione di merito, essendo possibile tra l’altro molte ipotesi a seconda che nei confronti della resistente si agisca quale venditore o quale appaltatore ed essendo soggette le varie azioni anche a precisi termini i decadenza oltre che di prescrizione (si veda  l’ipotesi dell’art. 1667 c.c. oppure l’ipotesi dell’art. 1490 c.c.);· ne deriva la nullità assoluta del ricorso dato che anche in sede d’udienza la ricorrente è rimasta silente sul punto;· il fatto della nullità del ricorso impedisce di prendere in considerazione la sussistenza del fumus del quale in sede di ricorso per giudizio conservativo sarebbe stato sufficiente dare dimostrazione della sussistenza nell’an condividendosi la tesi di parte attrice della attuale indeterminatezza della domanda dovuta evidentemente alla difficoltà di quantificare danni e costi delle opere di rifacimento in questa sede;·vi è comunque carenza del periculum in mora. Infatti, considerato che nel ricorso per sequestro conservativo la prova sul punto deve riguardate il fondato timore a fare fronte alle obbligazioni, si deve evidenziare che, oltre al fatto che la resistente è una società a responsabilità limitata in liquidazione, in sede d’udienza di comparizione nulla è stato portato ad ulteriormente sostenere la sussistenza di questo timore. Anzi, la società convenuta ha mostrato bilanci in ordine e all’obiezione possibile che si tratta di atti di parte non certificati e che l’estratto conto bancario che  stato allegato è relativo alla chiusura del 31 dicembre 2005 e che riporta cospicue liquidità, si rileva che è la ricorrente ad avere l’onere della dimostrazione del periculum. A tale fine non soccorre più neppure la messa in liquidazione della società poiché essa è volontaria ed è dovuta alla scarsa redditività dei cantieri che potrebbero essere gestiti (vedi verbale di assemblea del 9 maggio 2005). In proposito si osserva che la scarsa redditività (il verbale parla proprio della difficoltà ad avere utili) è cosa diversa dalle difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, cosa che rileva sotto il profilo del ricorso per sequestro conservativo e di questa difficoltà, una volta prodotto il citato verbale di assemblea, non vi è più traccia. Infatti l’art. 2495 comma 2° c.c. prevede la possibilità anche dopo la liquidazione della società di recuperare crediti e dunque la prova che si deve dare è anche dell’insufficienza del patrimonio in via di liquidazione, cosa che non emerge dagli atti assunti. Infatti non vi è nessuna traccia tipica di dissesto quali protesti e pignoramenti;· ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato nullo e la domanda carente di prova sotto il profilo del periculum in mora e dunque il decreto, concesso senza contraddittorio trattandosi di richiesto provvedimento di sequestro per il quale è particolarmente importante la celerità, deve essere revocato;· ne consegue la condanna della ricorrente a pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo. Non essendo stata depositata nota spese si procede a liquidazione d’ufficio;

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 sexies comma 2° e 669  septies c.p.c.;

dichiara la nullità del ricorso introduttivo e la carenza di prova del requisito del periculum in mora e per l’effetto rigetta il ricorso;

revoca il provvedimento di sequestro concesso con decreto del 2 agosto 2006;

condanna M. A., quale amministratore del condominio di via R. *, * e ** di I. a pagare in favore di M. S.r.l. in liquidazione le spese di causa che liquida d’ufficio in complessivi € 1878,00 di cui € 528,00 per competenze ed € 1350,00 per onorari, oltre 12,5 % ex art. 14 T.P. ed oltre IVA e CPA come per legge.

Manda alla Cancelleria per comunicare la presente ordinanza alle parti, disponendo che la stessa esegua la comunicazione a mezzo fax, con successiva verifica telefonica, senza officiare l’Ufficiale Giudiziario.

Imola, 16 agosto 2006.

               Il Giudice