Sentenze

Sentenze

Procedimento cautelare- artt. 669 septies e 700 c.p.c.- mobile non conforme- mancanza del periculum in mora- ricorso respinto- compensa le spese tra le parti.

29 marzo 2016

Procedimento cautelare- artt. 669 septies e 700 c.p.c.- mobile non conforme- mancanza del periculum in mora- ricorso respinto- compensa le spese tra le parti.

 

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, in persona del giudice delegato dott. Sandro Pecorella, sciogliendo la riserva che precede nella causa (n.r. 1037/2007) tra M. E. (ricorrente) contro E. S.r.l. in persona della legale rappresentante C. M. (resistente) avente per oggetto ricorso ex art. 669 ter  e 700 c.p.c. per provvedimento di urgenza ante causa;

considerato che il ricorrente ha chiesto l’emissione del provvedimento;

rilevato che:

· rispetto al presente procedimento è particolarmente evidente la carenza del periculum in mora che solo legittima l’emissione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c.;·infatti a fronte dell’asserito inadempimento di parte resistente (che peraltro è contestato dato che la resistente indica che il mobile per cui è processo fu voluto così dal medesimo ricorrente), viene indicato il discredito agli occhi della clientela con conseguente pregiudizio sul volume di vendite;· dato atto di ciò si rileva che si tratta di danno chiaramente risarcibile previo espletamento positivo di apposite istanze probatorie nel corso di un giudizio ordinario per inadempimento e risarcimento del danno;·si rileva anche che il danno economico emergente non è neppure particolarmente elevato essendo stato speso per l’acquisto del mobile la somma di € 550,00. Dunque anche da questo punto di vista (ma questo titolo di periculum in mora non è stato neppure indicato);· sulla base della carenza del periculum in mora è del tutto impossibile passare all’esame del fumus boni juris siccome la carenza del primo presupposto impedisce a priori di accogliere il ricorso;· ai sensi dell’art. 669 septies c.p.c. si deve provvedere sulle spese. In proposito si osserva che è anche particolarmente evidente l’inidoneità del mobile acquistato ancora presente nell’ingresso del Tribunale per via delle vetrinette opache che non consentono l’esposizione dei testi. Questo fatto, senza dare alcun giudizio sul fatto che il mobile sia o meno quello ordinato dal ricorrente, costituisce sufficiente motivo per disporre la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92 comma 2° c.p.c. 

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 septies e 700 c.p.c.;

respinge il ricorso per difetto del requisito del periculum in mora;

compensa le spese di lite tra le parti.

Manda alla Cancelleria per comunicare la presente ordinanza alle parti, disponendo che la stessa esegua la comunicazione a mezzo fax, con successiva verifica telefonica, senza officiare l’Ufficiale Giudiziario.

Imola, 28 dicembre 2007.

                  

Il Giudice