Sentenze

Sentenze

Procedimento cautelare –artt. 669 septies e 700 c.p.c.- distacco energia elettrica- assenza del fumus boni juris e del pericolum di mora- ricorso respinto- condanna il ricorrente a pagare le spese processuali.

29 marzo 2016

Procedimento cautelare –artt. 669 septies e 700 c.p.c.- distacco energia elettrica- assenza del fumus boni juris e del pericolum di mora- ricorso respinto- condanna il ricorrente a pagare le spese processuali.

  

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, in persona del giudice delegato dott. Sandro Pecorella, sciogliendo la riserva che precede nella causa (n.r. 682/2007) tra C. A. (ricorrente) contro E. S. E. S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore (resistente) avente per oggetto ricorso ex art. 669 ter e 700 c.p.c. per ottenere ordine di inibizione all’E. al distacco dell’energia elettrica in caso di mancato pagamento di rate della bolletta;

considerato che la resistente si è opposta;

rilevato che:

· Dalla comparazione degli atti difensivi che le parti hanno depositato si rileva la palese infondatezza del ricorso sotto il profilo dell’esistenza del fumus boni juris;· infatti risulta per stesso detto del ricorrente che la casa è stata sostanzialmente inabitata dal 1992 al 2004 quando vi si è trasferito il figlio dell’odierno ricorrente senza che venisse fatta voltura, rimanendo l’utilizzo della casa comunque in famiglia;· in seguito a ciò dal 2002 al 2006 non vi sono state letture e vi è stata fatturazione su consumo presunto basato sulle fatture periodo precedente che per dieci anni hanno registrato un consumo minimo in considerazione della non utilizzazione dell’abitazione;· il ricorrente che era avvisato nelle bollette che gli venivano mandate delle modalità di fatturazione non ha mai utilizzato la facoltà di autovettura pure a lui comunicata e di notissima applicazione;· il consumo è stato rilevato in sede di sostituzione del vecchio contatore con quello nuovo come risulta dalla fotografia in atti che ha il valore di cui all’art. 2712 c.c. Si precisa solo che la corrispondenza della detta fotografia alla realtà dei fatti non è stata contestata in questa sede come richiede la norma in applicazione. In ogni caso in sede cautelare, dove si deve decidere il più possibile allo stato dei fatti, la contestazione non potrebbe avere effetto se non comprovata da elementi esterni particolarmente pregnanti che in questo caso mancano completamente;· ne deriva che non vi è dubbio, almeno allo stato degli atti, come è necessario in sede cautelare, che la fotografia in atti rappresenta il reale consumo di energia elettrica;· non vi è alcun dubbio che il ricorrente sia tenuto a pagare ciò che corrisponde al consumo;· ne deriva, come già anticipato, assenza di fumus boni juris;· vi è anche assenza di periculum in mora;· infatti quello che di fatto il ricorrente vuole vedere tutelato è la possibilità di non pagare e nel frattempo di non vedersi staccata la luce o meglio ridotta la potenza all’indispensabile;· di fatto il ricorrente agisce al fine di non pagare quanto dovuto che non è l’intera somma ma le rate residue al giorno d’oggi, dato che il ricorrente è stato ammesso alla rateizzazione del debito;· si tratta di un mero pregiudizio economico che nel caso il ricorrente avesse ragione e cioè nel caso venisse dimostrato che non ha consumato quella energia elettrica e che dunque non la deve pagare, ben potrà essere ripetuta, con gli interessi legali, all’esito del giudizio di cognizione ordinario. Non vi è infatti dubbio che l’E. sia in grado di restituire la somma in questione per quanto d’interessi possa essere gravata;· non vi è pertanto pregiudizio irreparabile per la posizione del ricorrente in ogni caso;· il ricorso è infondato sotto ogni punto di vista e deve pertanto essere respinto;· ai sensi dell’art. 669 septies c.p.c. il ricorrente deve essere condannato a pagare le spese processuali che non essendo stata depositata nota spese si liquidano d’ufficio come in dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 septies, 700 c.p.c.;

respinge il ricorso;

condanna C. A. a pagare le spese processuali sostenute da E. S. E. S.p.A. che liquida d’ufficio in complessivi € 850,00 di cui € 450,00 per competenze ed € 400,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge se dovute.

Manda alla Cancelleria per comunicare la presente ordinanza alle parti, disponendo che la stessa esegua la comunicazione a mezzo fax, con successiva verifica telefonica, senza officiare l’Ufficiale Giudiziario.

Imola, 9 giugno 2008.

                  

Il Giudice