Sentenze

Sentenze

Procedimento cautelare- artt. 669 septies e 700 c.c.- clausola del contratto ambigua- mancanza del requisito del fumus boni juris- ricorso respinto- compensazione tra le parti delle spese processuali.

29 marzo 2016

Procedimento cautelare- artt. 669 septies e 700 c.c.- clausola del contratto ambigua- mancanza del requisito del fumus boni juris- ricorso respinto- compensazione tra le parti delle spese processuali.

 

 

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, in persona del giudice delegato dott. Sandro Pecorella, sciogliendo la riserva che precede nella causa (n.r. 481/2008) tra B. V. e B. B. (ricorrenti) contro M. G. S.r.l. in persona del legale rappresentate pro tempore (resistente) avente per oggetto ricorso ex art. 669 ter e 700 c.p.c. per ottenere l’adempimento del contratto;

rilevato che:

Non vi è assolutamente dubbio che la lettera del contratto sia assolutamente ambigua non precisando affatto, da una parte il subentro della odierna resistente nel debito nei confronti della società di leasing secondo lo schema dell’accollo di cui all’art. 1273 c.c., ma dall’altra il riferimento del contratto alle rate è un indicazione che va nel senso ritenuto dai ricorrenti che le parti avessero convenuto un accollo del debito da parte della odierna resistente nei confronti della società di leasing;Preso atto di ciò siamo di fronte ad un contratto la cui lettera è lacunosa e necessità di interpretazione che deve essere effettuata ai sensi degli art. 1362 c.c. e ss.;Si è già visto che l’interpretazione letterale non soccorre per l’ambiguità della clausola dove la dicitura “facciamo noi” può volere dire semplicemente che l’odierna resistente si assume gli oneri amministrativi, mentre il fatto che siano menzionate le rate di leasing può fare pensare, come detto, al fatto che vi sia stato effettivo accollo del debito anche se una frase univocamente interpretabile in questo senso non vi è;Preso atto di ciò occorre dire che se la tesi dei ricorrenti fosse vera (in proposito di nota che tutti e due sono legittimati ad agire, in quanto non pare di potere dire che, ritenuta corretta la qualificazione del contratto come contratto a favore di terzi, ai sensi dell’art. 1411 c.c. che lo stipulante perda il diritto di agire per l’adempimento cosa che nel presente processo viene richiesta), si avrebbe che da un lato il M dato in permuta viene valutato € 21.349,00 e dall’altro lato che la resistente si assume l’onere di pagare il leasing pari pure lui ad € 21.349,00;Sostanzialmente, in questa ottica, è come se il M venisse valutato € 42698,00 e cioè meno delle due macchine che la resistente ha ceduto parti, complessivamente ad € 27849,00;La possibilità che ciò sia accaduto è smentita dal fatto che oltre a non risultate un valore dell’usato così elevato in capo al M (vedi doc. 7 e 8 di parte resistente relative alle valutazioni dell’usato), di tale doppia valutazione non vi è traccia negli scarni contratti in atto;È invece plausibile che il mezzo sia stato valutato al prezzo del residuo leasing e ciò corrisponde sia ad un interpretazione di buona fede (art. 1366 c.c.) sia ad una interpretazione della predetta clausola ambigua nel senso più confacente alla natura del contratto 8vedi art. 1369 c.c.;Il ricorso, pertanto, difetta di fumus boni juris e deve essere respinto;Ciò esime lo scrivente dalla necessità di esaminare il profilo del periculum in mora;La oggettiva difficile interpretazione del contratto (in proposito si invita le parti a desistere dal continuare a proseguire nella pure già intrapresa via della querela penale in quanto il dato della lacuna del contratto è assolutamente evidente e ciò a parere dello scrivente impedirà di accertare un qualsivoglia tipo di dolo) costituisce giusto motivo per compensare le spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 septies e 700 c.p.c.;

respinge il ricorso e compensa tra le parti le spese processuali sostenute.

Manda alla Cancelleria per comunicare la presente ordinanza alle parti, disponendo che la stessa esegua la comunicazione a mezzo fax, con successiva verifica telefonica, senza officiare l’Ufficiale Giudiziario.

Imola, 19 maggio 2008

Il Giudice