Sentenze

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Procedimento cautelare- artt. 669 septies e 671 c.p.c- fumus boni juris di simulazione- ricorso inammissibile- compensazione delle spese processuali.

29 marzo 2016

Procedimento cautelare- artt. 669 septies e 671 c.p.c- fumus boni juris di simulazione- ricorso inammissibile- compensazione delle spese procesuali.

 

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, in persona del giudice delegato dott. Sandro Pecorella, sciogliendo la riserva che precede nella causa (n.r. 733/2008) tra A. B. S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore (ricorrente) contro F. T. & L. S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore (resistente) avente per oggetto ricorso ex art. 669 ter  e 671 c.p.c. per sequestro conservativo ante causa;

considerato che la ricorrente ha chiesto l’emissione del provvedimento, mentre la resistente si è opposta;

rilevato che:

· occorre svolgere alcune considerazioni a riguardo dell’ammissibilità del ricorso e dell’integrità del contraddittorio e ciò in relazione al tenore delle domande dell’azione di merito che la ricorrente mostra di volere svolgere nella prossima causa di merito. Infatti, a tal proposito, nel testo del ricorso la ricorrente non si limita a dedurre l’esistenza di un credito verso un soggetto che, ai fini del procedimento cautelare, teme che non venga adempiuto per diminuzione della garanzia patrimoniale, ma dà indicazione che la posizione debitoria di questo soggetto si sia trasferita ad un altro soggetto (la società resistente) che sarebbe stata creata al preciso scopo di permettere al primo di continuare ad operare pur in presenza di problemi finanziari che lo renderebbero un cattivo pagatore e dunque persona alla quale non si può fare credito. Si deve osservare che la ricorrente, in riferimento ai rapporti tra il primo soggetto debitore, il sig. M. G. e la società resistente scrive espressamente che (pag. 4 del ricorso) “…emerge con chiarezza, oltre modo evidente la commistione/unicità tra la ditta individuale M. G. e F. S.r.l….”. Il concetto in questione è variamente ribadito ed illustrato nel corso del ricorso introduttivo. In considerazione di ciò è evidente che nell’ambito dell’azione di merito che la resistente si accinge a svolgere vi è anche la dimostrazione di questa unicità/commistione di posizioni. Dovendo il giudice qualificare giuridicamente questa situazione di fatto descritta dalla Parte, è evidente che la domanda in questione il cui accoglimento è l’unico che permetterebbe al giudice di condannare la resistente in luogo del primo debitore, dato che non è neppure indicata la sussistenza di altre vicende giuridiche che anche solo in ipotesi (per es. cessione d’azienda art. 2559 c.c.), comportino il trasferimento del debito, è una domanda di accertamento della simulazione del contratto. In concreto viene prima dedotta una simulazione assoluta in quanto è indicato che il sig. M., inizialmente socio della resistente, è comunque il vero soggetto imprenditoriale. In un secondo momento viene pure indicato che il sig. M. è apparentemente uscito dalla compagine sociale, ma di fatto egli continua ad essere il vero soggetto imprenditoriale. Dunque per questa seconda parte viene anche dedotta una interposizione fittizia di persone.· sulla base delle precedenti considerazioni, in riferimento alla necessità ex art. 669 bis c.p.c. che il ricorso introduttivo indichi l’azione di merito, esso è ammissibile perché tutte le indicazioni dette si desumono dal ricorso stesso;· il ricorso, tuttavia, è inammissibile sotto un altro punto di vista. Infatti è pacifico che nel caso si voglia sostenere l’esistenza della simulazione sussiste un litisconsorzio necessario tra tutte le parti della indicata simulazione. Questo sussiste tutte le volte in cui la fattispecie della simulazione venga fatta rilevare in via principale (vedi per esempio Cass. civ. sez. 2 del 2 marzo 2007 n. 4901) e ciò è precisamente quello che accade nel presente procedimento per sequestro per il cui accoglimento è necessario accertare, tra l’altro e non certo per ultimo, il fumus boni juris della pretesa simulazione;· sarebbe dunque stato necessario, affinché il giudice possa validamente statuire anche solo sul fumus boni juris della simulazione chiamare in giudizio non solo la società asseritamente simulata, ma anche il sig. M. nonché i pretesi soci fittiziamente interposti (vedi art. 101 c.p.c.);· nel presente processo solo la società asseritamente simulata è stata chiamata in giudizio;· ne deriva che il ricorso è inammissibile perché proposto nei confronti di una sola parte del necessario rapporto processuale non applicandosi al giudizio cautelare la normativa sull’integrazione del contraddittorio di cui all’art. 102 c.p.c. data la natura temporanea del provvedimento che si andrebbe comunque a prendere e la possibilità di ripresentarlo;· si ritiene di dovere compensare le spese di lite. Infatti dalle stesse indicazioni provenienti dalla parte resistente (vedi memoria di costituzione) vi è ammissione sull’esistenza del credito e perfino del fatto che l’operazione di accreditamento di una somma in un conto corrente bancario è stata fatta dalla società resistente a garanzia di un mutuo per il pagamento dei debiti del sig. M. asserito socio occulto se non vero soggetto titolare dei rapporti creditori della simulata società.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 septies  e 671 c.p.c.;

dichiara inammissibile il ricorso per non integrità del contraddittorio;

compensa le spese processuali sostenute dalle parti.

Manda alla Cancelleria per comunicare la presente ordinanza alle parti, disponendo che la stessa esegua la comunicazione a mezzo fax, con successiva verifica telefonica, senza officiare l’Ufficiale Giudiziario.

Imola, 9 settembre 2008.

                  

Il Giudice