Sentenze

Sentenze

Procedimento cautelare- artt. 669 octies e 700 c.p.c.- rimozione di rottami da un'area di proprietà del ricorrente- ordina ai resistenti la rimozione- in caso contrario può provvedervi la ricorrente-condanna i resistenti a pagare le spese processu

29 marzo 2016

Procedimento cautelare- artt. 669 octies e 700 c.p.c.- rimozione di rottami da un'area di proprietà del ricorrente- ordina ai resistenti la rimozione- in caso contrario può provvedervi la ricorrente-condanna i resistenti a pagare le spese processuali.

 

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, in persona del giudice delegato dott. Sandro Pecorella, sciogliendo la riserva che precede nella causa (n.r. 1180/2007) tra Consorzio A. M. C. C. in persona del legale rappresentante pro tempore (ricorrente) contro A. S. e R. C. (resistenti non costituiti) avente per oggetto ricorso ex art. 669 ter  e 700 c.p.c. per provvedimento di urgenza ante causa  diretto alla rimozione di cumuli di rottami;

considerato che il ricorrente ha chiesto l’emissione del provvedimento;

rilevato che:

*           i sigg.ri S. A. e C. R. avrebbero dovuto da tempo liberare l’area siccome ex proprietari dell’area oggetto di vendita forzata a causa di procedura espropriativi immobiliare;

*           la ricorrente è attuale proprietaria dell’area e ne ha ottenuto il possesso in seguito a forzosa immissione per decreto di aggiudicazione portato ad esecuzione in data 14 dicembre 2000;

*           a quella data erano ancora presenti nell’area i cumuli di rottami relativi all’attività di recupero che era svolta dal resistente e che la ricorrente è stata nominata custode dei medesimi;

*           alla data odierna i sigg.ri S. e C. non hanno ancora portato via i loro cumuli di rifiuti;

*           la ricorrente ha diritto a vedersi liberata l’area in forza del diritto di proprietà della quale gode e che ciò costituisce il fumus boni juris necessario per l’accoglimento del ricorso;

*           sussiste anche il periculum in mora perché sull’area deve essere realizzata importante opera pubblica quale la caserma dei vigili del fuoco e la sede della protezione civile e ogni ritardo nel compimento dell’opera costituisce un danno irrecuperabile per la collettività e non suscettibile di risarcimento del danno;

*           rilevato che deve essere pertanto ordinato ai resistenti di rimuovere i rottami entro un termine di giorni venti dalla notificazione del presente provvedimento a cura della ricorrente e in caso di inadempimento la ricorrente viene autorizzata a provvedere da se medesima secondo le altre indicazioni contenute nel dispositivo;

*           non si fissa termine per l’inizio del giudizio di merito ai sensi dell’art. 669 octies c.p.c. comma 6°, essendo questa ordinanza completamente anticipatoria di sentenza che ordini la rimozione dei rottami e si provvede pertanto a liquidare le spese processuali, che non essendo stata presentata nota spese si liquidano d’ufficio;

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 octies  e 700 c.p.c.;

accoglie il ricorso ed ordina a S. A. e C. R. di rimuovere i rottami nel termine di giorni venti dalla notificazione a cura della ricorrente Consorzio A. M. C. C. della presente ordinanza;

autorizza Consorzio A. M. C. C. a provvedere da se medesima in caso contrario, disponendo che a tal fine faccia intervenire l’Ufficiale Giudiziario il quale, richiesto senza alcuna formalità quali precetto o avviso, dovrà intervenire per constatare l’inadempimento all’ordinanza, redigendo apposito verbale e presiedere alla rimozione dei rottami che avverrà a cura degli odierni ricorrenti;

autorizza in questo caso Consorzio A. M. C.C. a farsi aiutare da personale di sua fiducia nella rimozione dei rottami, mentre l’Ufficiale Giudiziario dovrà semplicemente indicare nel verbale sopra detto le persone che interverranno e le operazioni che verranno svolte. L’Ufficiale Giudiziario è altresì autorizzato a fare intervenire la Forza Pubblica nel caso ciò risulti necessario. Le spese verranno anticipate da Consorzio A. M. C. C. che eventualmente le potrà ripetere nel corso del giudizio di merito se questo verrà dalla stessa instaurato;

condanna S. A. e C. R. in solido fra loro a pagare in favore di Consorzio A. M. C. C. le spese di causa che liquida d’ufficio in complessivi € 2210,00 di cui € 210,00 per spese € 800,00 per competenze ed € 1200,00 per onorari, oltre 12,5 % ex art. 14 T.P. ed oltre IVA e CPA come per legge.

Manda alla Cancelleria per comunicare la presente ordinanza alle parti, disponendo che la stessa esegua la comunicazione a mezzo fax, con successiva verifica telefonica, senza officiare l’Ufficiale Giudiziario.

Imola, 28 dicembre 2007.

                  

Il Giudice