Sentenze

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Procedimento cautelare- artt. 669 octies e 700 c.p.c.- occupazione illegittima di una camera Bed and Breakfast- ricorso accolto- ordina di lasciale la camera immediatamente, ordinando l’intervento dell’Ufficiale Giudiziario in caso contrario senz

29 marzo 2016

Procedimento cautelare- artt. 669 octies e 700 c.p.c.- occupazione illegittima di una camera Bed and Breakfast- ricorso accolto- ordina di lasciale la camera immediatamente, ordinando l’intervento dell’Ufficiale Giudiziario in caso contrario senza alcuna formalità.

 

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, in persona del giudice delegato dott. Sandro Pecorella, sciogliendo la riserva che precede nella causa (n.r. 2/2008) tra V. G. M. A. (ricorrente) contro M. A. e B. F. (resistenti non costituiti) aventi per oggetto ricorso ex art. 669 ter  e 700 c.p.c. per provvedimento di urgenza ante causa;

considerato che il ricorrente ha chiesto l’emissione del provvedimento;

rilevato che:

· la ricorrente gestisce un Bed and Breakfast, debitamente autorizzato presso la sua residenza e nell’ambito di questa sua attività hanno accolto su richiesta dei servizi sociali comunali i resistenti;· i servizi sociali si sono fatti carico delle spese per un paio di mesi, ma ad un certo punto hanno cessato l’assistenza;· i resistenti si sono rifiutati di liberare l’immobile nonostante nessuno, da un certo punto in avanti, pagasse i relativi corrispettivi;· da ciò deriva il presente ricorso ex art. 700 c.p.c. per il quale si è già una prima volta giunti all’udienza dove, con ordinanza riservata, è stata verificata la necessità di rinnovare le notificazioni per le quali sono state prescritte modalità particolari dato il fatto che ricorrente e resistenti abitano sotto il medesimo tetto e che la ricorrente e i suoi famigliari e/o suoi dipendenti, sono addetti alla casa;· all’udienza odierna, verificato il rispetto delle condizioni di notificazione indicate nell’ordinanza riservata dell’11 febbraio 2008 il procedimento è stato nuovamente assunto in riserva;· la ricorrente agisce a tutela non solo della propria attività economica, ma del medesima sua residenza dato che l’attività si svolge presso la medesima;· è evidente l’esistenza del fumus boni juris  della pretesa non avendo nessun titolo giuridico la pretesa di fatto dei resistenti di permanere nell’immobile. Infatti anche se come appare il contratto di albergo è stato concluso tra i servizi sociali e la ricorrente in favore di terzi, odierni resistenti, al terminare del periodo di durata di questo, determinato prima in mesi due e poi fino al momento nel quale i servizi sociali comunque pagavano il corrispettivo, vi è obbligo di restituzione della camera da parte di chi ne ha usufruito e tale pretesa può pertanto essere rivolta nei confronti degli odierni resistenti ai sensi dell’art. 1413 c.c., in base al quale il promettente può opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto;· resta solo da discutere sulla sussistenza del requisito del periculum in mora;· in proposito. già il solo rilievo dell’attività economica indica che vi siano i presupposti per l’accoglimento del ricorso;· infatti è assolutamente evidente che essendo provato documentalmente che il corrispettivo dell’utilizzo della camera è stato pagato sempre dai servizi sociali proprio a causa delle difficoltà economiche, è evidente che il mancato pagamento del medesimo per tutta la possibile durata del giudizio ordinario non troverà soddisfazione alcuna nell’evidente inesistente patrimonio dei resistenti;· il danno è pertanto già adesso probabilmente irreparabile ed è evidente che l’allungamento dei tempi processuali non potrà che aumentare questo danno;· né è possibile riparare questo danno in altro modo perché la permanente illegittima occupazione della stanza da parte dei resistenti impedisce che la stessa possa essere adibita all’accoglimento di altri ospiti in modo tale da ovviare a quanto finora non percepito;· è evidente che l’unico modo per ovviare al danno è quello di rendere i locali occupati senza titolo dai resistenti senza attendere i tempi del giudizio di merito;· se si ha riguardo all’altro profilo, quello della salvaguardia della propria residenza dove l’attività economica è di fatto esercitata, è evidente che la presenza di quelli che sono estranei non graditi nella propria residenza determina praticamente in re ipsa l’esistenza di un danno irreparabile. In proposito si ricorda il carattere inviolabile del domicilio, costituzionalmente garantito ex art. 14 Cost.;· ne deriva che il ricorso debba essere pienamente accolto e ordinato ai resistenti di rilasciare l’immobile;· nel dispositivo vengono date le disposizioni da osservarsi in caso di mancata spontanea esecuzione dell’ordinanza. Altre disposizioni potranno essere richieste nel caso di difficoltà con ricorso ai sensi dell’art. 669 duodecies c.p.c.;· in proposito si deve solo aggiungere che trattandosi di procedimento cautelare esso non va eseguito nelle forme del processo esecutivo, rimanendo l’esecuzione sotto il controllo del giudice del cautelare;· dunque si deve dare l’indicazione (non ve ne sarebbe bisogno, ma si è a conoscenza del permanere di prassi che continuano ad applicare il procedimento di esecuzione di cui agli artt. 605 c.p.c. e ss.) di non notificare atti come il precetto o l’avviso indicati in questi articoli, ma di provvedere alla sola notificazione della presente ordinanza;· in seguito a ciò, considerato il comportamento dei resistenti che si è fino ad ora mostrato totalmente insensibile alla coercizione legale, non essendosi neppure presentati al presente giudizio e che tutto ciò fa ritenere che vi sarà resistenza all’esecuzione del presente provvedimento del quale vi sono già gli elementi per dire che sarà totalmente disconosciuto, la ricorrente potrà fare seguire a sua discrezione, senza necessità di osservare alcun termine di dilazione, l’esecuzione coattiva del presente provvedimento come sotto indicato, con la precisazione che previo gli opportuni accordi con l’Ufficiale Giudiziario, la stessa potrà essere eseguita anche subito dopo la notificazione della presente ordinanza;· l’esecuzione dovrà avvenire a mezzo dell’Ufficiale Giudiziario che dovrà intervenire a semplice richiesta della ricorrente, senza il rispetto di formalità alcuna (vedi anche in dispositivo) e che potrà fare intervenire la Forza pubblica se lo riterrà come probabile necessario;· l’Ufficiale Giudiziario potrà farsi dare ausilio da fabbro e da facchini di fiducia sua o della ricorrente e/o per rimuovere ostacoli e serrature che impedissero l’esecuzione e per asportare il bagaglio dei resistenti;· l’eventuale bagaglio dei resistenti sarà trasportato per la custodia in altro luogo da determinarsi a discrezione dell’Ufficiale Giudiziario; · le spese dovranno essere anticipate da parte ricorrente che le ripeterà o nel corso del giudizio di merito, se questo verrà iniziato, oppure in autonomo giudizio da iniziarsi anche in via monitoria;· trattandosi di provvedimento potenzialmente definitivo, essendo totalmente anticipatorio del giudizio a cognizione piena ai sensi dell’art. 669 octies c.p.c., si dispone la condanna dei resistenti al pagamento delle spese di lite. Non essendo stata depositata nota spese si procede d’ufficio alla liquidazione come in dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 octies   e 700 c.p.c.;

accoglie il ricorso ed ordina a M. A. e B. F. di rilasciare immediatamente la camera della casa di via della Veneziana 2/a residenza di V. G. M. A.;

autorizza V. G. M. A. a fare subito eseguire il presente provvedimenti in caso di mancata spontanea esecuzione, disponendo che a tal fine faccia intervenire l’Ufficiale Giudiziario il quale, richiesto senza alcuna formalità quali precetto o avviso, dovrà intervenire per eseguire l’ordinanza con le modalità già indicate nella parte motiva, redigendo apposito verbale e facendo intervenire se lo ritiene la Forza Pubblica e il personale indicato nella parte motiva. Le spese verranno anticipate da V. G. M. A.. che eventualmente le potrà ripetere con le modalità espresse nella parte motiva;

condanna M. A. e B. F. in solido fra loro a pagare in favore di V. G. M. A. le spese di causa che liquida d’ufficio in complessivi € 2210,00 di cui € 210,00 per spese € 800,00 per competenze ed € 1200,00 per onorari, oltre 12,5 % ex art. 14 T.P. ed oltre IVA e CPA come per legge.

Manda alla Cancelleria per comunicare la presente ordinanza alla ricorrente costituita, disponendo che la stessa esegua la comunicazione a mezzo fax, con successiva verifica telefonica, senza officiare l’Ufficiale Giudiziario.

Imola, 10 marzo 2008.

                  

Il Giudice