Sentenze

Sentenze

Procedimento cautelare- art 669 septies c.p.c.-fallimento- clausola vessatoria- mancanza del requisito del periculum in mora- ricorso respinto.

29 marzo 2016

Procedimento cautelare- art 669 septies c.p.c.-fallimento- clausola vessatoria- mancanza del requisito del periculum in mora- ricorso respinto.

 

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, in persona del giudice delegato dott. Sandro Pecorella, sciogliendo la riserva che precede nella causa (n.r. 138-2/2004) tra R. F. (attore) contro T. G. I. S.r.l. e F. S.p.A. (convenuti) avente per oggetto ricorso ex art. 669 quater e 700 c.p.c. per la sospensione dei pagamenti da parte del ricorrente nei confronti di F.;

rilevato che la T. G. I. S.r.l. non si è costituita nel presente procedimento cautelare incidentale e che la Difesa F. ha dedotto la irritualità della notificazione al domicilio eletto atteso che nel frattempo la T. G. è fallita;

considerato che il ricorrente ha insistito per la validità della notificazione ed in subordine ha chiesto termine per effettuare la notificazione al curatore fallimentare e nel merito ha chiesto l’emissione del provvedimento;

rilevato che:

· per quanto riguarda il processo principale non vi è causa d’interruzione poiché manca la dichiarazione del procuratore della T. circa la causa d’interruzione necessaria ai sensi dell’art. 300 c.p.c. e senza la quale il giudice è impossibilitato a dichiarare interrotto il processo. Dato atto di ciò ai sensi dell’art. 170 c.p.c. la notificazione al procuratore della T. già costituito è doverosa e doveva essere questo ad attivarsi per dare notizia al curatore fallimentare. Si tratta infatti di procedura in corso di causa. Il fatto che il procuratore della T. non è stato presente oggi non vuole neanche dire che la causa sicuramente sarà interrotta poiché alla prossima udienza di merito potrà avvenire la prosecuzione nelle forme previste sempre ai sensi dell’art. 300 c.p.c. senza fare dichiarare interrotto il processo. Infine, si deve dire che sempre il procuratore della T. aveva pure possibilità di fare dichiarare interrotto il processo notificando l’evento fallimento alle altre parti. Non avendo fatto ciò, fino al momento della formale dichiarazione della causa d’interruzione nessun rilievo ha sul piano strettamente processuale il fatto che la T. sia fallita. Bene ha fatto parte attrice a notificare solo al procuratore domiciliatario. La stessa scelta della curatela T. di non costituirsi può essere determinata da una mancanza d’interesse dato dal fatto che alla T. in questa sede non è stata fatta nessuna domanda. Si ritiene pertanto correttamente instaurato il giudizio con tutte le parti in causa;· per quanto riguarda il merito della vicenda si rileva quanto segue. Nella clausola 3 del contratto è chiaramente scritto che manca la condizione di esclusiva che permetterebbe ai sensi dell’allora vigente art. 125 comma 4° D.Lv. 385/93 di agire in caso d’inadempimento anche contro il finanziatore;· le circostanze di fatto nell’ambito del quale il contratto è stato concluso indicano chiaramente, però, che l’apparenza era assai diversa: in quella sede era possibile utilizzare solo il finanziamento F. e le stesse persone che proponevano il contratto con la T. raccoglievano anche le sottoscrizioni al finanziamento con i moduli di finanziamento della F.. Inoltre dallo stesso sito della T. è stata estratta una pagina da dove si evince che come unico partner presente come link vi era la F.; · vi è perciò un evidente divaricazione tra la situazione di fatto e quella che risulta dalla modulistica contrattuale. Non vi può essere dubbio a parere dello scrivente che la situazione che appariva al compratore del pacchetto era che l’unica possibilità di finanziamento era con F.;·tuttavia il sig. R. ha sottoscritto l’art. 3 del modulo, lo stesso in conformità alla previsione di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. è stato sottoscritto due volte con richiamo espresso all’art. 3 stesso. Ne deriva che il sig. R. aveva tutte le possibilità di accorgersi della clausola stessa e non può dolersi in questa sede se non lo ha fatto;· per inciso si rileva che almeno con la delibazione sommaria possibile in questa sede non si rileva la vessatorietà della clausola in questione ai sensi degli odierni artt. 33, 34, 35 e 36 del D.Lv. 206/2005 all’epoca riportate negli art. 1469 bis e ss. c.c. Si tratta infatti di nullità rilevabile d’ufficio e dunque il Giudice la potrebbe esaminare anche senza domanda purché compatibile con il principio della domanda che ai sensi dell’art. 99 c.p.c. governa il processo civile. Sul punto si rileva da una parte che l’attore ha agito con domanda di risoluzione per inadempimento e dunque un esame del giudice della domanda sotto il profilo della nullità per vessatorietà della clausola appare di dubbia ammissibilità e d’altra parte la clausola posta a protezione di F. non appare integrare il requisito della vessatorietà sotto il profilo indicato, sempre se ci si mantiene in un ottica di autonomia delle due parti, T. G. da una parte e F. dall’altra. Nell’ambito di questa ottica si rileva che la clausola di cui all’art. 3 non pare a questo giudice che rientri in nessuna delle clausole vessatorie di cui all’art. 33 cit. Si deve certo dire che al ricorrente questa diversità di posizioni non appare evidente, ma che dal punto di vista della contrattazione da lui sottoscritta è ineccepibile;· che la domanda non è annullabile neppure sotto il profilo della possibile esistenza del dolo, atteso che nessuna domanda del genere è stata mai proposta;·considerato anche che se fosse vera la deduzione dell’attore di applicabilità dell’art. 125 comma 4° D.Lv. 385/93 ciò consentirebbe di ritenere provato il fumus, ma imporrebbe di escludere la sussistenza del periculum in mora. Infatti ciò vorrebbe dire che si può agire per il recupero delle somme versate direttamente nei confronti di F. della quale non è stata certo data la prova della possibile insolvenza e dunque il ricorso dovrebbe comunque essere rigettato. Infatti la deduzione oggi offerta dall’attore a verbale d’udienza delle sopravvenute difficoltà di liquidità per cui la residua somma è comunque importante sono sfornite di qualsiasi elemento probatorio e la prova del periculum è a suo carico;· ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese di questo giudizio incidentale saranno attribuite al termine del giudizio di merito.

P.Q.M.

Visto l’art. 669 septies c.p.c.;

respinge il ricorso.

Manda alla Cancelleria per comunicare la presente ordinanza alle parti, disponendo che la stessa esegua la comunicazione a mezzo fax, con successiva verifica telefonica, senza officiare l’Ufficiale Giudiziario.

Imola, 16 agosto 2006.  

Il Giudice