Sentenze

Sentenze

Porto d’arma impropria-coltello serramanico- artt. 62 bis c.p., 442, 533 e 535 c.p.p.- condanna a due mesi di arresto ed ammenda oltre pagamento spese processuali- art 240 c.p. e 6 L. 152/75 per confisca coltello.

29 marzo 2016

Porto d’arma impropria-coltello serramanico- artt. 62 bis c.p., 442, 533 e 535 c.p.p.- condanna a due mesi di arresto ed ammenda oltre pagamento spese processuali- art 240 c.p. e 6 L. 152/75 per confisca coltello.

 

Motivazione

Il P.M. emetteva decreto di citazione diretta a giudizio per il sig. P. F. in ordine al reato di porto d’arma impropria in epigrafe riportato.

L’imputato non si presentava, nonostante la ritualità della notificazione e pertanto si procedeva nella sua dichiarata contumacia.

Il Difensore, munito di procura speciale, chiedeva che si procedesse con il rito abbreviato. Il Giudice ammetteva il rito e acquisiva il fascicolo del P.M. Il processo veniva subito discusso.

Dall’esame degli atti allegati al fascicolo del P.M. si rileva che (C.N.R., annotazione di servizio e verbale di sequestro) l’imputato si è presentato spontaneamente presso la Stazione dei Carabinieri di Medicina completamente ubriaco Lo stesso sig. P., il cui stato di ebbrezza era evidente, riferiva di avere minacciato un signore con un coltello che, a suo dire, era inoffensivo. Il Carabiniere di piantone, vista la situazione, considerato lo stato di ebbrezza del sig. P. riteneva che lasciargli il coltello che lo stesso portava fosse pericoloso e pertanto lo sequestrava e lo denunciava. Si tratta di un coltello a serramanico della lunghezza di 20 cm, con lama di 10 cm.

Ritiene lo scrivente che anche a non utilizzare le dichiarazioni del sig. P., che sarebbero auto indizianti per il diverso reato di minaccia aggravata, la situazione evidenzia che il sig. P. ha portato un coltello senza giustificato motivo. Infatti l’imputato è già stato condannato per reati analoghi oltre ad altri reati ed era in stato di ubriachezza molesta e si trovava in modo agitato presso la Stazione dei Carabinieri e ciò rende evidente la mancanza di giustificato motivo. Infatti il coltello in questione è un arma impropria compresa nella prima parte di cui all’art. 4 comma 2° L. 110/75 per le quali è sufficiente l’insussistenza di un giustificato motivo per fare ritenere commesso il reato, senza che, come per gli oggetti non considerati espressamente armi da punta o da taglio, serva anche la contemporanea prova della destinazione all’offesa della persona, per circostanza di tempo e di luogo nell’ambito delle quali avviene il fatto (cfr. Cass. Pen. sez. 1 del 31 luglio 2003 n. 32269).

Si ritiene pertanto che il fatto descritto costituisca il reato di cui all’art. 4 comma 3° L. 110/75, sussistendo l’elemento soggettivo del dolo, essendo ben cosciente il sig. P. di portare un arma impropria.

In considerazione di quanto detto sopra si deve dichiarare colpevole il P..

Tuttavia si devono riscontrare in concreto l’esistenza di attenuanti e segnatamente dell’attenuante di cui all’art. 62 bis c.p. nonostante i gravi precedenti dell’imputato poiché la vicenda si è venuta a sapere per un comportamento spontaneo dell’imputato, che essendo ubriaco si presentò spontaneamente dai Carabinieri. Senza questa presentazione spontanea nessuno avrebbe saputo niente delle vicenda.

L’attenuante del danno di lieve entità è inapplicabile non essendo stato determinato questo reato da motivi di lucro e non avendo determinato un danno patrimoniale e neppure è applicabile l’ipotesi attenuata di cui all’art. 4 comma 3° poiché tale attenuante riguarda solo gli oggetti atti ad offendere e non le armi improprie come quella per cui è processo.

Conseguentemente si ritiene di potere applicare la pena di mesi due di arresto ed € 200,00 di multa (p.b. mesi quattro e giorni 15 di arresto ed € 450,00 di ammenda, diminuite per le attenuanti generiche a mesi tre di arresto ed € 300,00 di ammenda, diminuita per il rito fino alla misura indicata) congrua alla luce dei criteri direttivi di cui all’art. 133 c.p.

Gli innumerevoli precedenti dell’imputato ostano alla concessione di qualsiasi beneficio.

Alla dichiarazione di colpevolezza segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Si dispone la confisca del coltello in sequestro e il loro invio all’ente competente per la valutazioni di cui all’art. 6 comma 3° L 152/75.

P. Q. M.

Visti gli artt. rubricati, 62 bis c.p. ; 442, 533- 535 c.p.p.;

dichiara P. F. colpevole del reato ascrittogli e concesse le attenuanti generche, considerata la diminuente del rito, lo condanna alla pena di mesi due di arresto ed € 200,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l’art. 240 c.p. e 6 L. 152/75 dispone la confisca del coltello in sequestro e la sua trasmissione all’ente competente per la distruzione o gli alternativi provvedimenti ai sensi dell’art. 32 comma 9 e 10 L. 110/75.

Imola, 7 giugno 2005.

 Il Giudice