Sentenze

Sentenze

Pagamento di somma di denaro- contratto di opera professionale- condanna il convenuto al pagamento della somma oltre ad interessi in misura legale- condanna inoltre il convenuto al pagamento delle spese di causa.

29 marzo 2016

Pagamento di somma di denaro- contratto di opera professionale- condanna il convenuto al pagamento della somma oltre ad interessi in misura legale- condanna inoltre il convenuto al pagamento delle spese di causa.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, in persona del dottor Sandro Pecorella ha pronunziato la seguente

SENTENZA       

nella causa iscritta al n. 20494/2002 di R.G. degli affari contenziosi civili, posta in decisione all’udienza del 6 novembre 2006 in seguito alla precisazione delle conclusione, pro­mossa da Studio Notarile Associato F. e C. in persona del Notaio legale rappresentante legale dott. Carlo F.,  rappresentata e difesa per mandato in margine all’atto di citazione dall’avv. P. C. del foro di Ravenna ed elettivamente domiciliato presso il suo studio  in Imola (avv. G. F.), via E. 187.

Attore

contro 

S. S.r.l. in persona del legale rappresentante legale sig.ra T. V. rappresentata e difesa come da mandato in calce all’atto di citazione notificatole dall’avv. M. G. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Imola, via M. 9.

Convenuta

avente per oggetto: condanna al pagamento di una somma di denaro.

Conclusioni per l’attrice (foglio allegato al verbale di udienza del 6 aprile 2006):

Voglia il Tribunale Ill.mo adito, condannare la S. S.r.l. al pagamento a favore dell’istante della complessiva somma di € 4880,52, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal mancato pagamento all’effettivo saldo.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Conclusioni per la convenuta (comparsa di costituzione e risposta):

1)               contrariis reiectis, rigettare le domande avversarie tutte in quanto infondate in fatto e diritto.

2)               Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di lite.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 3 dicembre 2002 ai sensi dell’art. 145 ult. comma c.p.c. lo studio notarile associato F. e C. conveniva di fronte all’intestato giudice la società S. S.r.l. per sentirla condannare al pagamento delle somme indicate quale compenso professionale per la redazione di un atto pubblico di compravendita immobiliare e collegato contratto di mutuo fondiario perfezionati rispettivamente l’11 e il 14 maggio 2001.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata all’udienza fissata in citazione il 7 marzo 2003 la S. S.r.l. contestava genericamente le deduzioni e le pretese avversarie.

Alla successiva udienza del 14 novembre 2003 il Difensore della S. S.r.l. riferiva di essere intenzionata a rimettere il mandato e rimaneva pertanto procuratore della convenuta solo per gli effetti di cui all’art. 85 c.p.c.

Il processo è stato istruito con le prove documentali e prove testimoniali.

La legale rappresentante della convenuta non è comparsa per rendere il richiesto interrogatorio formale.

All’udienza del 6 aprile 2006 la causa veniva trattenuta in decisione previa precisazione delle conclusioni e concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. Solo l’attore depositava comparsa conclusionale.

La causa però non veniva decisa poiché il giudice incaricato ravvisava causa di astensione e svolgeva formale istanza in tal senso presso il Presidente del Tribunale che l’accoglieva designando il presente giudice.

Veniva rifissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni per il 6 novembre 2006. In questa sede l’attore ribadiva tutte le precedenti difese e conclusioni e il giudice tratteneva nuovamente la causa in decisione senza concessione di nuovi termini ex art. 190 c.p.c.

Motivi della decisione

Si rileva che già la costituzione della convenuta presentava una contestazione dei fatti addotti dall’attore assolutamente generica ed imprecisata. Il fatto è di per se significativo pur non applicandosi nel rito ordinario la disposizione dell’art. 414 comma 3° c.p.c. applicabile ai processi soggetti al rito del lavoro che avrebbe comportato come sanzione la non contestazione di quanto addotto in atto introduttivo.

Comunque, pur non applicandosi questa regola, il fatto è pienamente provato. Infatti vi è agli atti l’atto pubblico dell’11 maggio 2001 (Rep. 64359 Racc. 26416) mediante il quale il Notaio ha stipulato atto di vendita di un terreno tra l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Imola e la S. S.r.l. Vi è inoltre l’atto pubblico con il quale in riferimento al medesimo terreno, il 14 maggio 2001 (Rep. 64366, Racc. 26419), la Banca Popolare dell’E. Romagna ha concesso mutuo fondiario alla medesima S..

Tutti i due atti risultano registrati presso il competente ufficio delle entrate (vedi attestazioni di registrazioni riportate negli atti).

La segretaria dello studio notarile, sig.ra I. T. (verbale del 30 novembre 2005) ha riferito che le somme richieste di £. 7.900.000 e £. 1.550.000 corrispondono alle somme dovute, sia per le spese anticipate dal Notaio. La teste ha riferito in particolare che la massima parte della somma di £. 7.900.000 sono le spese e di registro ed altre spese (cfr. notula 262/2000  del 21 maggio 2001) e solo in minima parte sono il compenso del Notaio calcolato in base alla tariffa notarile.

Risulta pertanto dalle indicazioni provenienti dall’espletata istruttoria, rafforzate dal fatto che, ai sensi dell’art. 232 c.p.c., devono ritenersi ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio che il notaio F. ha svolto per conto della S. S.r.l. un contratto di opera professionale in tutto assimilabile al mandato per il quale è dovuto il compenso e le spese e ai sensi degli artt. 2233 e 2234 c.c.

Ne deriva che la S. S.r.l. deve essere condannata a pagare quanto richiesto in citazione oltre ad interessi nella misura legale pro tempore vigente dalla data di messa in mora formale (ricezione della lettera del 20 marzo 2002 e cioè 29 marzo 2002) non ricorrendo un caso di mora in re ipsa (cfr. art. 1219 c.c.).

La somma è liquidata in moneta attuale (art. 1277 comma 2° c.c.) e cioè in euro.

Non è dovuto nulla per rivalutazione monetaria non essendo provato il maggior danno di cui all’art. 1224 comma 2° c.c.

La S. è anche condannata a pagare le spese di causa liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, in persona del dott. Sandro Pecorella, definitivamente pronunciando nella causa (n.r. 20494/2002) tra

Studio Notarile F. e C. (avv. P. C.);

contro

S. S.r.l. (avv. M. G. rinunciante al mandato per gli effetti di cui all’art. 85 c.p.c.);

avente per oggetto: condanna al pagamento di somma di denaro.

ogni diversa istanza disattesa e respinta,

condanna S. S.r.l. a pagare in favore di Studio Notarile F. e C. S.r.l. la somma di € 4880,52 oltre interessi nella misura legale dal 29 marzo 2002 al saldo;

condanna S. S.r.l. a pagare in favore di Studio Notarile F. e C. S.r.l. le spese di causa che liquida in complessivi € 1433,26 di cui € 173,26 per spese, € 975,00 per competenze ed € 285,00 per onorari, oltre 12,5 % per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge.

Sentenza esecutiva per legge.

Imola, 14 novembre 2006.

Il giudice