Sentenze

Sentenze

Ordinanza di convalida dell’arresto con applicazione di misure coercitive– truffa ad anziani- artt. 558 e 391 co 4° c.p.p.- si dispone l’obbligo di residenza e obbligo di comunicare gli orari e i luoghi dove sarà reperibile- giudizio direttis

29 marzo 2016

Ordinanza di convalida dell’arresto con applicazione di misure coercitive– truffa ad anziani- artt. 558 e 391 co 4° c.p.p.- si dispone l’obbligo di residenza e obbligo di comunicare gli orari e i luoghi dove sarà reperibile- giudizio direttissimo.

  

Tribunale di Bologna

Sezione distaccata di Imola

Ordinanza di convalida dell’arresto con applicazione di misure coercitive

Artt. 391 comma 4, 449 comma 1°  e 566 comma 6 c.p.p.

 

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, in persona del dott. Sandro Pecorella,

visti gli atti relativi all’arresto di B. M.,

sentita l’imputata, nonché il Difensore e il Pubblico Ministero:

rilevato che vi sono sufficienti elementi, tratti dal verbale di arresto, dalla relazione dell’Ufficiale di P.G., dal verbale di perquisizione in atti per convalidare l’arresto Infatti è emerso che i Carabinieri sono stati informati del perdurare di truffe ad anziani sacerdoti da parte di un esposto del Vicario generale della Diocesi di I. e che, in particolare la truffa continuava nei confronti del Sacerdote Z. B..

In particolare i Carabinieri sono stati informati dall’autista dell’anziano sacerdote che lo stesso aveva provveduto a consegnare delle buste presso il servizio taxi locale, quando si recava all’ospedale per effettuare la dialisi, essendo lo stesso affetto da una grave malattia ai reni.

I Carabinieri, pertanto, hanno predisposto un servizio di osservazione per la giornata di sabato 28 maggio, nella quale sapevano che il Don Z. doveva andare in dialisi.

Fu così che verso le 7,15 hanno visto Don Z. scendere dall’auto guidata dal predetto autista, sig. A. S., e consegnare una busta bianca al gabbiotto dei taxi presso la stazione ferroviaria. Dopo di ciò, passando il tempo e verificato che nessuno si fosse ancora presentato a prendere la busta, si sono decisi ad informarsi dai tassisti presenti e questi hanno riferito  informalmente che le consegne di queste buste avvenivano da circa due mesi da parte di Don Z.. Le buste venivano consegnata ad una signora di M. residente in via P. 14 di quel comune. Hanno così preso cognizione della busta e hanno visto che portava la dicitura: “Documenti Importanti. 28.5.2005. Passa la sig.ra M. V. P. 14 B., conti F. e sig.ra L.”.  Carabinieri hanno poi preso 0accordi con il servizio taxi che alle ore 13,00 gli ha avvisati che la destinataria della busta aveva telefonato per dire di portare la busta al Mercato coperto di via Z.. Qui in effetti è avvenuta la consegna alla odierna imputata, per mano del taxista sig. M. P. alle ore 13,15. Subito sono intervenuti i Carabinieri che hanno sorpreso l’odierna imputata mentre stava aprendo la busta che all’interno conteneva una seconda busta con intestazione della Curia Vescovile di I., indirizzata al Don Z. e contenente la somma di € 5000,00 suddivise in 5 banconote da € 500,00, una banconota da € 200,00 e 46 banconote da € 50,00.

La sig.ra B. è stata dunque tratta in arresto alle ore 13,15 del 28 maggio 2005.

Ciò premesso, considerato che, sulla base dell’esposto, dell’effettiva dazione di denaro avvenuta direttamente sotto gli occhi dei Carabinieri e delle particolari modalità di consegna dello stesso, davvero inusuali per la consegna di così grosse somme, risultano presenti elementi che suffragano l’ipotesi di truffa aggravata contestata nell’atto di presentazione dell’arrestata;

rilevato che sono stati  rispettati i termini di cui all’art. 558 comma 2° c.p.p.;

rilevato che trattasi di arresto facoltativo giustificato dall’entità della somma asseritamente truffata, che giustifica anche l’arresto senza querela, poiché l’entità della somma costituisce l’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 c.p. che rende il reato perseguibile d’ufficio ai sensi dell’art. 640 ultimo comma;

rilevato che arresto è altresì giustificato dai precedenti, anche specifici dell’imputata;

visti gli artt. 558 e 391 comma 4° c.p.p.;

 

convalida

l’arresto in oggetto;

rilevato che è stata richiesta la misura cautelare della custodia in carcere;

ritenuto che sussistono gravi indizi di colpevolezza, atteso che dalle sommarie informazioni rese dal Don Z. subito dopo l’arresto lo stesso ha reso edotti gli inquirenti che la sig.ra B. gli aveva chiesto del denaro avendo accampato ristrettezze economiche e che lui le aveva dato circa 30 – 40 milioni delle vecchie lire con il patto di vedersele restituite il 31 maggio 2004.

Riferisce il don Z. che non avendo visto niente alla data promessa minacciò di denunciare il fatto e allora la B. gli disse che non avrebbe visto un centesimo e che il defunto padre l’aveva lasciata erede in un testamento impugnato da altri eredi, ma che la termine della causa, certamente vittorioso per lei, gli avrebbe restituito tutto.

Dopo di ciò Don Z. ha ricevuto delle telefonate di sedicenti impiegate del Tribunale di B. che lo hanno rassicurato sulla vittoria della causa da parte della B. e gli avrebbero detto di continuare tranquillamente a dare soldi alla B. poiché questa avrebbe presto avuto o svincolo di una ingente somma.

Il Don Z. ha infatti riferito di essersi convinto che queste somme fossero stata consegnate in Tribunale.

Sulla base di queste rassicurazioni il Don Z. ha detto di avere consegnato altre somme alla B., oltre i 30 – 40 milioni di cui si è detto, e delle quali la somma di € 5000,00 sequestrata dai Carabinieri era quella conclusiva, ma ha anche dichiarato di non essere in grado di dire quanto denaro ha dato all’odierna imputata.

È evidente dunque la sussistenza di gravi indizi di commissione del reato di truffa essendo stata ingenerata una falsa rappresentazione della realtà che si traduce nel raggiro chiesto dall’art. 640 c.p. che ha provocato la dazione di una cospicua somma di denaro ammontante quanto meno ad € 5000,00 sequestrate dai Carabinieri, con pari danno del Don Z. che non ne è più in possesso;

ritenuta la sussistenza della esigenza cautelare prospettata dal P.M. poiché l’imputata ha precedenti specifici ed ha mostrato una particolare abilità nel convincere Don Z., dato che pare abbia coinvolto altre persone che si sono spacciate per impiegate del Tribunale;

ritenuto però che i precedenti sono risalenti nel tempo e che la stessa vicenda dell’arresto in flagranza costituisce una remora al perseguimento di ulteriori scopi illeciti, atteso che per elidere il pericolo di reiterazione del reato appare sufficiente irrogare la misura dell’obbligo di dimora presso il comune di abituale residenza (M.), dispone, ai sensi dell’art. 283 c.p.p. che la sig.ra B. M. non si allontani dal comune di M. senza autorizzazione del giudice; dispone che la sig.ra B. si rechi senza ritardo al Comando Stazione Carabinieri di M. per dichiarare il luogo dove fisserà la propria abitazione e prescrive alla stessa di dichiarare al medesimo comando Carabinieri gli orari e i luoghi dove quotidianamente sarà reperibile per i necessari controlli, obbligandola altresì a comunicare preventivamente alla stessa autorità le eventuali variazioni dei luoghi ed orari predetti;

dispone la liberazione dell’imputata se non detenuta per altra causa.

Si dispone che si proceda a giudizio direttissimo, avvisando l’imputata presente che può chiedere l’applicazione della pena su richiesta, il giudizio abbreviato e un termine a difesa non superiore a cinque giorni.

Imola, 30 maggio 2005.

Il Giudice