Sentenze

Sentenze

Ordinanza di convalida d’arresto con applicazione di misure coercitive- arresto in flagranza di reato- artt.382, 558 e 391 co.4 c.p.p.- obbligo di dimora nel comune di residenza e divieto d’allontanarsi dall’abitazione nelle ore notturne.

29 marzo 2016

Ordinanza di convalida d’arresto con applicazione di misure coercitive- arresto in flagranza di reato- artt.382, 558 e 391 co.4 c.p.p.- obbligo di dimora nel comune di residenza e divieto d’allontanarsi dall’abitazione nelle ore notturne- si procede con giudizio direttissimo.

 

Tribunale di Bologna

Sezione distaccata di Imola

Ordinanza di convalida dell’arresto con applicazione di misure coercitive

Artt. 391 comma 4, 449 comma 1°  e 566 comma 6 c.p.p.

 

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola in persona del dott. Sandro Pecorella,

visti gli atti relativi all’arresto di E. T. E. M.,

sentito l’imputato che, nonché il Difensore e il Pubblico Ministero:

rilevato che sono stati rispettati i termini di cui all’art. 558 comma 2° c.p.p. in quanto l’arresto è avvenuto alle ore 1,15 circa di oggi;

rilevato che vi sono sufficienti elementi, tratti dal verbale di arresto, dalla relazione dell’Ufficiale di P.G. e dalla confessione dell’imputato, per potere sostenere che l’imputato ha commesso il fatto di tentato furto aggravato contestatogli;

rilevato che pare sussistere la flagranza del reato di cui all’art 382 c.p.p., atteso che l’imputato è stato fermato subito dopo essere stato visto commettere il fatto;

considerato che, in relazione al reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose ai sensi dell’art. 625 comma 1 n. 2 prima ipotesi c.p. l’arresto è obbligatorio ai sensi dell’art. 380 comma 2 lett. E c.p.p.;

visti gli artt. 558 e 391 comma 4 c.p.p.

convalida

l’arresto in oggetto;

rilevato che sono state richieste le misure cautelari dell’obbligo di presentazione alla P.G. e quella dell’obbligo di dimora, con divieto di allontanarsi dalla dimora in ore notturne;

riportato, per quello che riguarda la sussistenza di gravi indizi, quanto già detto in riferimento alla sussistenza di elementi che sostengono la legittimità dell’arresto;

considerata la negativa personalità del. sig. E. T. E. M., già censurato in passato, considerato che lo stesso non appare avere un lavoro stabile (il verbalizzante ha riferito che allo stato risulta nullafacente), e considerata pertanto la sussistenza di un pericolo di reiterazione del reato ai sensi dell'art. 274 lett. C. in relazione all’ipotesi della reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si è convalidato l’arresto e che si rende pertanto necessaria la sua sottoposizione a una misura cautelare;

considerato che il fatto è avvenuto in ore notturne che evidentemente inducono più facilmente alla commissione del reato;

considerato pertanto che la misura da irrogare deve essere adeguata alla esigenza da soddisfare nel caso concreto e che a tal fine considerato il luogo e l’orario in cui il fatto è avvenuto si reputa sufficiente l’obbligo di dimora con divieto di allontanamento dalla dimora in ore notturne previsto dall’art. 283 commi 2 e 4 c.p.p., che non pregiudica le normali, eventuali, esigenze di lavoro;

applica

 al sig. E. T. E.. M. la misura dell’obbligo di dimora nel Comune di C. con divieto di allontanamento dall’abitazione dalle ore 20,00 della sera alle ore 7,00 del mattino successivo. Ordina pertanto a E. T. E.. M. di presentarsi senza ritardo al Commissariato di Polizia competente per il suo luogo di residenza per dichiarare il luogo dove fisserà la propria abitazione. Ingiunge al sig. E. T. E.. M. di non allontanarsi da detta abitazione dalle ore 20,00 alle ore 7,00 dE.. mattino successivo.

Dispone l’immediata liberazione dE.. sig. E. T. E.. M. se non detenuto per altra causa.

Si dispone che si proceda a giudizio direttissimo, avvisando l’imputato presente che può chiedere l’applicazione della pena su richiesta, il giudizio abbreviato e un termine a difesa non superiore a cinque giorni.

Imola, 6 aprile 2005.

Il Giudice