Sentenze

Sentenze

Ordinanza cautelare 16-6-2008 - Provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c. – problemi di esalazione di cattivi odori da scarico di acque in condominio – accoglimento del ricorso – ordinanza con graduazione delle attività che devono compiere

29 marzo 2016

Ordinanza cautelare 16-6-2008 - Provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c. – problemi di esalazione di cattivi odori da scarico di acque in condominio – accoglimento del ricorso – ordinanza con graduazione delle attività che devono compiere la parti - termine dilatorio per eseguire le opere al soccombente – facoltà per il ricorrente di effettuare le opere in sostituzione del resistente – ordine all’ufficiale Giudiziario di controllare le operazioni e certificare le spese.

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, in persona del giudice delegato dott. Sandro Pecorella, sciogliendo la riserva che precede nella causa (n.r. 1181/2007) tra S. A. (ricorrente) contro Condominio di via F. 7 I. e R. M. (resistenti) aventi per oggetto ricorso ex art. 669 ter  e 700 c.p.c. per provvedimento di urgenza ante causa avente per oggetto l’eliminazione di sgradevoli odori derivanti da difettoso funzionamento dello scarico delle acque luride condominiale;
considerato che è stata espletata la C.T.U. e che all’esito di questa il ricorrente ha insistito per l’emissione del provvedimento;
rilevato che:
•     Indubbiamente la C.T.U. ha accertato la sussistenza di odori sgradevoli nell’abitazione della sig.ra S. provenienti dalla colonna di scarico delle acque luride nella cucina e che l’inconveniente vi è nonostante la colonna delle acque luride funzioni regolarmente;
•     l’esistenza di odori sgradevoli comporta l’esistenza del fumus boni juris del ricorso e anche il periculum in mora essendo evidente che la qualità della vita che si avrebbe nelle more del giudizio ordinario subirebbe un danno che non potrebbe essere risarcito;
•     preso atto di ciò la relazione del consulente tecnico dimostra che non vi sono responsabilità di nessuno per le esalazioni e in particolare nessuno ha fatto modifiche che comportano il non funzionamento della conduttura delle acque luride;
•     se una responsabilità si deve evidenziare, al limite la stessa può essere indicata nella mancata esecuzione da parte del condominio della manutenzione del degrassatore che il C.T.U. ha detto debba essere necessariamente svuotato e pulito. Tuttavia, come si desume dalla C.T.U., non è affatto detto che il problema venga risolto in quel modo potendo essere altra la causa del medesimo;
•     non resta pertanto che eseguire tutte le operazioni indicate dal C.T.U. nell’ordine da lui indicato, che viene solo leggermente modificato in considerazione della gravosità crescente degli stessi e della spesa pure crescente, oltre che dell’ordine logico. Pertanto prima la sig.ra S. dovrà eseguire la stuccatura del contorno della tubazione e di scarico del punto di innesto della tubazione (questa dovrebbe già essere stata eseguita al momento della redazione della presente ordinanza), poi si dovrà procedere a svuotare e pulire il degrassatore, in seguito si dovrà verificare l’integrità della colonna di scarico mediante apposita videoispezione ed eseguita la stessa, se dalla videoispezione ne risulterà la necessità, dovranno essere eseguite le conseguenti riparazioni. Una volta svolte tutte queste operazioni, se il problema persisterà si dovrà eseguire la realizzazione di una condotta di ventilazione secondaria come descritta nella C.T.U. e, in ultima analisi, il collegamento alla detta condotta dei sifoni di servizio del sig. R. e della sig.ra S.;
•     è evidente che il problema è solo di riparto delle spese per le opere quantificate dal C.T.U. in € 5200,00 escluse le riparazioni conseguenti alla videoispezione, se ve ne saranno. Come già detto il mancato funzionamento soddisfacente della condotta di scarico non è allo stato attribuibile alla colpa di nessuno. Infatti il C.T.U. ha accertato che l’impianto pare funzionare correttamente. Dunque il problema è dell’inadeguatezza dell’impianto nel suo complesso. Infatti se vi è cattivo odore, ciò vuole dire che l’impianto non funziona correttamente. Se le cose stanno così e cioè se l’impianto non funziona nonostante la mancata responsabilità di qualcuno è evidente che è un problema di non funzionamento nel suo complesso di impianto condominiale. Pertanto la spesa necessaria per la sua corretta messa in servizio deve essere attribuita ai sensi dell’art. 1123 c.c. in proporzione alle proprietà singole che quell’impianto serve (vedi art. 1123 comma 2°). Dunque, per la ripartizione delle spese si deve disporre nel senso ora detto;
•     questa disposizione deve conoscere due eccezioni: la prima è il caso in cui il semplice intervento di stuccatura indicato come primo punto di intervento possa risolvere il problema. In questo caso è evidente che il problema era dovuto alla parte d’impianto di proprietà esclusiva S. e pertanto in quel caso la spesa, minima davvero si presume, rimarrà a suo carico. L’altra eccezione è quella per cui un’eventuale videoispezione rilevi danni all’impianto che possano comportare inconvenienti come quelli lamentati dalla ricorrente. In tale caso se il danno è riferibile alle opere poste in essere da taluno queste dovranno essere poste a suo carico, mentre se il danno è comunque riferibile a usura o a opere condominiali il costo sarà sempre ripartito ai sensi dell’art. 1123 comma 2° c.c.:
•     questo per quanto riguarda il riparto spese definitivo;
•    per quanto riguarda l’esecuzione concreta delle opere indicate ci si deve porre il problema del caso in cui il condominio non risponda in tempi celeri alla necessità di eliminare gli odori che è stata verificata nel corso del presente procedimento. In proposito si dichiara che, decorso il termine dilatorio sotto assegnato, la sig.ra S. ha facoltà di fare svolgere tutte le opere sopra descritte anche in difetto di apposita deliberazione condominiale, anticipando integralmente le spese che verranno poi attribuite e ripetute in base ai criteri sopra indicati nel corso dell’eventuale giudizio di merito oppure anche in base ad apposito giudizio monitorio. Infatti, nel caso esegua ella stesse le opere, la sig.ra S. dovrà documentare passo per passo l’intervento con le modalità espresse nel seguente punto e sulla base di questa ordinanza, dei verbali di esecuzione redatti dall’Ufficiali Giudiziario e delle fatture che verranno esibite potrà ottenere decreto ingiuntivo;
•     per effettuare le opere necessarie la sig.ra S. potrà avvalersi di personale di sua fiducia e dovrà fare constatare la permanenza del cattivo odore dopo l’esecuzione di ogni singola operazione descritta dal C.T.U. A tale fine dovrà fare intervenire l’Ufficiale Giudiziario, il quale interverrà a semplice richiesta, senza formalità e potrà farsi aiutare da personale tecnico di sua fiducia, compreso, se lo ritiene, il C.T.U. incaricato nel corso del presente procedimento, per verificare la corretta esecuzione delle opere e la permanenza o meno del cattivo odore. Dovrà redigere in ogni caso verbale con tutte le indicazioni del caso e con l’indicazione delle persone e dei mezzi che verranno utilizzati dalla sig.ra S. per porre in opera in conseguenti interventi. Tutte le spese, come già detto, dovranno essere anticipate dalla sig.ra S.. Altre disposizioni potranno essere richieste nel caso di difficoltà con ricorso ai sensi dell’art. 669 duodecies c.p.c.;
•     in proposito si deve solo aggiungere che trattandosi di procedimento cautelare esso non va eseguito nelle forme del processo esecutivo, rimanendo l’esecuzione sotto il controllo del giudice del cautelare;
•     dunque si deve dare l’indicazione (non ve ne sarebbe bisogno, ma si è a conoscenza del permanere di prassi che continuano ad applicare il procedimento di esecuzione di cui agli artt. 612 c.p.c. e ss.) di non notificare atti come il precetto, ma di provvedere alla sola notificazione della presente ordinanza che già contiene i provvedimenti equivalenti a quelli indicati nel già citato art. 612 c.p.c.;
•     si deve solo assegnare il termine dilatorio da assegnare al Condominio per fare eseguire spontaneamente quanto espresso nella presente ordinanza e considerate le incipienti ferie estive questo deve essere circoscritto nel termine di un mese dalla comunicazione della presente ordinanza;
•     trattandosi di provvedimento potenzialmente definitivo, essendo totalmente anticipatorio del giudizio a cognizione piena ai sensi dell’art. 669 octies c.p.c., si deve disporre sulle spese. In proposito si osserva che il problema posto dalla sig.ra S. è esistente e che il condominio non ha fatto nulla per ovviare allo stesso. Conseguentemente la ricorrente ha diritto a ripetere le spese processuali da lei sostenute e conseguentemente anche le spese di C.T.U. da lei anticipate. Tuttavia è anche emerso che non vi è una responsabilità precisa e delineata per il cattivo odore. Pertanto si ritiene di dovere compensare un terzo delle spese processuali sostenute dalle parti. Il condominio dovrà anche rifondere due terzi delle spese di C.T.U. anticipate dalla sig.ra S. che terrà definitivamente a suo carico il restante terzo. Non essendo stata depositata nota spese si procede alla liquidazione d’ufficio;•     le spese tra S. A. e R. M. sono da intendersi integralmente compensate.


P.Q.M.


Visti gli artt. 669 octies   e 700 c.p.c.;
accoglie il ricorso e per l’effetto ordina a Condominio di via F. 7 I. di eseguire le opere indicate dal C.T.U. per eliminare il cattivo odore lamentato da S. A. entro mesi uno dalla comunicazione della presente ordinanza, previa verifica che la stuccatura a carico di S. A. meglio descritta nella C.T.U. non abbia sortito effetto, disponendo che le spese delle opere vengano attribuite dal condominio in base all’art. 1123 comma 2° c.c. tranne le eccezioni indicate in parte motiva;
autorizza S. A. a fare eseguire da se medesima il presente provvedimento decorso il mese sopra assegnato, disponendo che a tal fine faccia intervenire tutte le volte che sarà necessario l’Ufficiale Giudiziario il quale, richiesto senza alcuna formalità quali precetto o ricorso per individuazione modalità esecutive, dovrà intervenire per verificare l’esecuzione dei vari passaggi descritti dal  C.T.U. e indicati in parte motiva, con le modalità pure indicate nella parte motiva, redigendo appositi verbali e facendo intervenire se lo ritiene il personale indicato sempre nella parte motiva. Le spese verranno anticipate da S. A.. che eventualmente le potrà ripetere con le modalità espresse nella parte motiva;
liquida d’ufficio le spese processuali sostenute da S. A. in complessivi € 2170,00 di cui € 170,00 per spese € 800,00 per competenze ed € 1200,00 per onorari, oltre 12,5 % ex art. 14 T.P. ed oltre IVA e CPA come per legge e condanna Condominio di via F. 7 I. in solido fra loro a pagare in favore di S. A. due terzi delle spese sopra liquidate e due terzi dell’onorario del C.T.U. provvisoriamente posto a carico di S. A. compensando il restante terzi delle spese processuali e  ponendo definitivamente a carico di S. A. un terzo dell’onorario liquidato al C.T.U.;
compensa integralmente le spese processuali tra S. A. e R. M..
Manda alla Cancelleria per comunicare la presente ordinanza alla ricorrente costituita, disponendo che la stessa esegua la comunicazione a mezzo fax, con successiva verifica telefonica, senza officiare l’Ufficiale Giudiziario.
Imola, 16 giugno 2008.

Il Giudice