Sentenze

Sentenze

Opposizione ad esecuzione ex art. 615 c.p.c.- artt. 183, 624 c.p.c.- dichiarata sospensione dell’esecuzione, per inadeguata sede di discussione- dispone la discussione in udienza di prima comparizione.

29 marzo 2016

Opposizione ad esecuzione ex art. 615 c.p.c.- artt. 183, 624 c.p.c.- dichiarata sospensione dell’esecuzione, per inadeguata sede di discussione- dispone la discussione in udienza di prima comparizione.

 

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, in persona del giudice delegato dott. Sandro Pecorella, sciogliendo la riserva che precede nella causa (n.r. 1157-1-2007) tra B. S.r.l. (attrice) contro A. P. S.r.l. (convenuta) con l’intervento volontario di B. G. in proprio (intervenuto) avente per oggetto ricorso ex art. 615 comma 1° c.p.c. per sospensione dell’esecuzione;

considerato che l’opponente e l’intervenuto insistono nella richiesta di sospensione e che l’opposta ne chiede, gradatamente, che venga dichiarata inammissibile oppure respinta nel merito;

lette le memorie autorizzate depositate nei termini concessi dalle parti;

rilevato che:

· è opportuno ricostruire brevemente l’andamento del procedimento odierno, perché la vicenda è rilevante ai fini della decisione interinale che ci occupa. Dunque è accaduto che a margine di procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo la B. S.r.l. ha promosso, avverso la medesima opposta del processo per opposizione a decreto ingiuntivo, opposizione a precetto ex art. 615 comma 1° c.p.c. in seguito alla notificazione dell’atto di precetto e prima che l’esecuzione venisse concretamente iniziata;· contestualmente la B. S.r.l. ha depositato ricorso contente “istanza per la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo esecutivo ex art. 615 c.p.c. con provvedimento inaudita altera parte”. La A.P., costituendosi il giorno dell’udienza fissata per la discussione di questa istanza, contesta l’ammissibilità di tale istanza promossa con ricorso autonomo di natura cautelare. Si deve infatti evidenziare che il giudice, ritenuto di non sospendere senza contraddittorio l’esecutività del titolo, ha disposto la convocazione delle parti. Il giorno dell’udienza il sig. B. G., amministratore e legale rappresentante della B. S.r.l. ha spiegato intervento volontario. Infatti come bene appare dalla narrativa in atti il volo per il cui pagamento del corrispettivo vi è processo è stato svolto per gravi questioni personali del sig. B. e vi è infatti contestazione circa l’imputazione del contratto. La A. P. si oppone all’intervento volontario del sig. B.;· si precisa che la questione da decidere nella presente istanza è solo quella della sospensione dell’esecutività del titolo e pertanto in questa sede a ciò ci si limiterà. In particolare si osserva che ai fini della decisione su questo tema non è essenziale decidere sull’ammissibilità dell’intervento atteso che dalla lettura delle argomentazioni portare dall’intervenuto non si desume che questi porti contenuti nuovi rispetto a quelli portati da B. il cui esame possa influire nella questione. Dunque non vi è dubbio che questa questione debba essere decisa nella sede di cui all’art. 183 c.p.c. nella quale è espressamente indicato che il giudice eserciti i controlli circa la regolare costituzione delle parti ai sensi dell’art. 182 c.p.c.· la soluzione da dare alla questione della sospensione dell’esecuzione è identica. Essa deve essere rimandata alla opportuna sede di cui all’art. 183 c.p.c.;·si precisa che in tale senso si è già espresso il Tribunale di Bologna con ordinanza del 6 marzo 2006 estensore G., contenuta per esteso nel fascicolo di parte opposta e che non si può non condividere;· si deve infatti rilevare che già dalla stessa intestazione del ricorso con il quale l’opponente ha indicato che tipo d’istanza intendeva fare con l’atto separato presentato insieme all’atto di citazione per opposizione ex art. 615 comma 1° c.p.c. al precetto, riportata per esteso nel virgolettato contenuto in uno dei punti precedenti, evidenzia la difficoltà dell’interprete a fronte della novella legislativa di cui alla L. 51/2006 di conversione del D.L. 273/2005 con la quale, per quello che riguarda questa norma è stata introdotta la frase: “il giudice concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo”. È evidente che di fronte di una frase del genere l’interprete rimane incerto sul tipo di rimedio che è apprestato dall’ordinamento e segnatamente le perplessità nascono sul fatto che si debbano applicare o meno a questo rimedio le disposizioni che regolamentano il procedimento cautelare uniforme di cui agli artt. 669 bis e ss. c.p.c.;· è evidente come l’opponente, con il riferimento al decreto inaudita altera parte contenuto nel ricorso fa chiaramente riferimento a questa possibilità in quanto espressamente prevista da una delle norme che regolano il procedimento cautelare uniforme e cioè l’art. 669 sexies comma 2° che consente appunto di emettere un provvedimento cautelare con decreto, senza sentire prima l’altra parte, con riserva delle sue successive ragioni, nel caso emergano elementi che facciano ritenere come la preventiva convocazione dell’altra parte possa pregiudicare l’attuazione del provvedimento;· si deve aggiungere, riportandosi a quanto già ritenuto dall’ordinanza del Tribunale di B. sopra richiamata che, per quanto riguarda il procedimento di sospensione dell’esecuzione, la medesima novella legislativa sopra menzionata ha portato questo procedimento, per quello che riguarda i casi nei quali l’esecuzione è già iniziata (art. 615 comma 2° c.p.c.) che qui non ricorre, nell’alveo del procedimento cautelare uniforme con la previsione nell’art. 624 c.p.c., che regola la materia, della sottoponibilità a reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. del provvedimento che decide l’istanza di sospensione;· tuttavia, per quanto riguarda il rimedio che qui ci occupa si rileva che esso non contiene nessun riferimento a questa normativa del procedimento cautelare uniforme e ciò è significativo di per se della volontà del legislatore che sempre più spesso indica i casi nei quali il giudice deve fissare udienze apposite per decidere su determinare istanze (si veda le istanze ex artt 186 bis e 186 ter c.p.c. già menzionate nell’ordinanza del Tribunale di B. richiamata);· anche il mancato inizio dell’esecuzione indica l’inesistenza di un urgenza sulla quale provvedere, ragione per la quale si deve ritenere che la decisione sull’istanza di sospensione contenuta nell’atto di citazione in opposizione a precetto è stata essere lasciata dal legislatore al giudice nella prima udienza quella di cui all’art. 183 c.p.c., senza che si debba ricorrere al procedimento cautelare;· il fatto che l’udienza ex art. 183 c.p.c. sia normalmente lontana è un fatto che di solito è imputabile al medesimo opponente poiché, siccome il procedimento ex art. 615 comma 1° c.p.c. inizia con citazione, è lui a fissare l’udienza. Si rileva che il termine che deve essere lasciato ai fini della rituale costituzione del contraddittorio è di novanta giorni e che nei casi in cui è chiesta pronta spedizione si può chiedere al Presidente di abbreviare fino alla metà il detto termine;· inoltre, nel caso nelle more venga concretamente iniziata l’esecuzione si può proporre istanza di sospensione ex art. 623, 624 e ss. c.p.c., soggetta certamente al sistema del ricorso e della decisione cautelare come si è visto;· ci si riporta per il resto a quanto già indicato nella citata ordinanza del Tribunale di B. del 6 marzo 2006 e pertanto si dispone che l’istanza di sospensione venga decisa alla prima udienza di comparizione fissata dall’opponente al 19 dicembre 2007;

P.Q.M.

Visti gli artt. 183, 615 comma 1° , 624 c.p.c.;

dichiara che l’istanza di sospensione dell’esecuzione non debba essere discussa in sede cautelare e dispone che la stessa venga discussa in sede d’udienza di prima comparizione del 19 dicembre 2007.

Manda alla Cancelleria per comunicare la presente ordinanza alle parti, disponendo che la stessa esegua la comunicazione a mezzo fax, con successiva verifica telefonica, senza officiare l’Ufficiale Giudiziario.

Imola, 1 ottobre 2007.

 Il Giudice