Sentenze

Sentenze

Omissione di soccorso-favoreggiamento-artt. 62 bis c.p.,444 e ss. c.p.p.-condanna a due mesi e venti giorni di reclusione-converte la pena in pecuniaria-sospende la patente di guida per due anni e sei mesi- sospensione condizionale pena per cinque an

29 marzo 2016

Omissione di soccorso- favoreggiamento- artt. 62 bis c.p., 444 e ss. c.p.p.- condanna a due mesi e venti giorni di reclusione- converte la pena in pecuniaria- sospende la patente di guida per due anni e sei mesi- sospensione condizionale pena per cinque anni.

 

Motivazione

Con decreto di citazione diretta del P.M., i sigg.ri L. T. G. e S. P. sono stati tratto a giudizio per rispondere del delitto di omissione di soccorso stradale la sig.ra La T. e di un conseguente favoreggiamento personale il sig. S. .

I due imputati sono rimasti contumaci e i rispettivi Difensori muniti di procura speciale chiedevano applicazione pena su richiesta per la sig.ra L. T.  e rito abbreviato per il sig. S. .

Il P.M. ha prestato consenso all’istanza di patteggiamento svolta nell’interesse della sig.ra La T. .

Per quanto riguarda l’abbreviato è stato ammesso il rito e quindi acquisito il fascicolo del P.M.

Il processo è stato rinviato per la sola discussione, svolta la quale viene deciso come da presente sentenza con motivazione contestuale.

Per quanto riguarda l’applicazione pena su richiesta della sig.ra L. T. , il giudice, preso atto della menzionata istanza di applicazione di pena, rileva che non sussistono agli atti elementi per pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 c.p.p., sussistendo prove di responsabilità dell’imputata desumibili dalla C.N.R., dalle S.I.T. della sig.ra P. O. , della sig.ra S. E. , del sig. P.  M. , della sig.ra B. D. e del sig. V. A. , dalla querela del sig. S. D. , dal verbale di spontanee dichiarazioni della sig.ra L. T.  (perfettamente utilizzabile sia in sede di applicazione pena su richiesta che di giudizio abbreviato), dal verbale d’interrogatorio delegato dei sigg.ri L. T.  e S. , dal verbale di individuazione fotografica, da annotazione di P.G. svolta dal car. D. G. A., dai verbali di sequestro, dal certificato di Pronto Soccorso a carico del sig. C.  O., ricostruzione grafica dell’incidente, dalla fattura della carrozzeria Aurora e dai fascicoli fotografici in atti.

 Da questi atti ne emerge un quadro per il quale la sig.ra L. T. alla guida della sua autovettura A. .R 147 nera ha investito in B. T., il sig. C. e lo ha sbalzato contro la macchina del sig. S.  D. e dopo di ciò si è allontanata, dopo avere sommariamente visto che giungeva gente in soccorso. È emerso anche che per fare ciò è tornata indietro ed è stata vista raccogliere lo specchietto della propria autovettura che nel sinistro si era staccato (testimonianza P. , confermata in sede di interrogatorio). La dinamica dell’incidente, ricostruita dai Carabinieri, rende non credibile il fatto che inizialmente la sig.ra L. T. non si fosse accorta di nulla come da lei riferito. Tra l’altro l’urto ha prodotto la rottura dello specchietto destro e una vistosa ammaccatura sul parafango anteriore sinistro per la quale non è credibile che l’imputata non si sia accorta della botta. Se ne deve concludere che si allontanò volontariamente per non essere chiamata a rispondere del fatto ed è dunque responsabile del reato a lei ascritto.

Il Giudicante ritiene pertanto che, così svolta, la qualificazione giuridica ai sensi dell’art. 186 comma 6° C.d.S. del fatto sia corretta, e di potere pertanto applicare all’imputata la pena - congrua alla luce dei criteri direttivi di cui all’art. 133 c.p.– sulle quali è intervenuto il consenso delle parti e così dalle stesse determinata: pena base mesi sei di reclusioni, da ridursi per le attenuanti (l’imputata è stata fino a questo fatto incensurata) a mesi quattro di reclusione, ridotta per il rito a mesi due e giorni venti.

Si ritiene di potere accogliere l’istanza di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria e pertanto, si sostituisce la pena detentiva con la pena di € 3040,00 di multa.

La pena è estinta applicando il recente provvedimento d’indulto di cui alla L. 241/2006.

All’applicazione della pena su richiesta non consegue la condanna alle spese del procedimento ai sensi dell’art. 445 c.p.p. comma 1, mentre la non menzione richiesta è insita nella scelta del rito.

Segue l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida che, si ritiene di dovere disporre nella misura di anni due e mesi sei in ragione della pervicacia con la quale la sig.ra La T.  ha perseguito l’intento di sottrarsi alle sue responsabilità.

Dai medesimi atti sopra evidenziati emerge in modo lampante a parere dello scrivente la responsabilità del sig. S. per il reato di favoreggiamento personale a lui ascritto. Infatti ritiene lo scrivente che non sia credibile quanto da lui e dalla sig.ra L. T. riferito che il medesimo sig. S. non fosse a conoscenza dell’investimento del pedone. Invece emerge che il sig. S. approfittando della sua abilità lavorativa (è carrozziere) si è adoperato per nascondere il fatto facendo sparire le tracce del reato. È stata necessaria una cospicua indagine della P.G. per risalire alla sig.ra L. T.  prima (che è stata individuata quasi per caso, per una informazione raccolta da un vigile urbano e poi riportata al car. D. G. e poi arrivare alla carrozzeria del sig. V.  dove il sig. S.  aveva lavorato in passato e dove non lavorava più al momento. Dalla testimonianza del sig. V.  emerge che il lavoro il sig. S.  lo voleva fare subito  ed era un orario dopo le ore 21,00 del medesimo giorno dell’incidente e che essendo impossibile ciò si recò il giorno dopo ed eseguì personalmente i lavori dalle ore 8,00 del mattino fin verso le ore 17,30 – 18,00 dedicandosi solo a quella autovettura ed evidentemente non recandosi al suo abituale posto di lavoro presso la Carrozzeria S.   di I.

Inoltre anche i riferimenti temporali non depongono a favore della tesi difensiva. Infatti emerge dalle medesime dichiarazioni della sig.ra L T.  che uscì dal lavoro verso le ore 20,15, mentre risulta che la chiamata al 118 per il sig. C.  venne operata alle ore 20,33 e 48 secondi. Dunque l’incidente è avvenuto nel breve spazio di tempo intercorso tra questi due riferimenti temporali.

Orbene, secondo la testimonianza del sig. V.  i due odierni imputati erano già da lui a C.  V.  e ciò vuole dire che la decisione di andare nella carrozzeria del sig. V.  fu presa quasi istantaneamente e di volata si andò presso di lui, tenendo conto che la strada più breve tra C.  V.  e B. T. non è certo una strada agevole e che per arrivarci in poco più di mezzora si deve avere corso.

Dunque ritiene certo lo scrivente che la sig.ra L. T.  raccontò subito tutto al sig. S.  e che questi si adopererò per nascondere i segni fisici dell’incidente.

A giudizio dello scrivente i riferimenti temporali riportati non consentono di ritenere altro che quanto detto sopra.

Fu solo il caso, unito ad una buona introduzione delle forze dell’ordine nel tessuto territoriale di B. T., che permise agli inquirenti di porre le indagini sulla strada giusta ed inchiodare alle sue responsabilità la sig.ra L. T. . L’operazione posta in essere dal sig. S.  è pertanto di favoreggiamento compiuto e non di reato tentato

Infatti essendo il reato di favoreggiamento un reato di pericolo a forma libera perché vi sia tentativo occorre che l’azione tipica non si fosse compiuta e nel caso di specie che l’operazione si fosse fermata all’avere concordato la riparazione senza che la stessa venisse eseguita (cfr Cass. Pen. sez. 6 del 23 gennaio 2003 n. 22523).

Il dolo generico richiesto dalla norma è pienamente riscontrabile nel caso di specie dove è evidente che le indagini delle autorità sarebbero iniziate dato che vi era un omissione di soccorso stradale, reato particolarmente odioso tanto da essere oggetto di recenti inasprimenti della pena.

Dunque il sig. S.  deve essere dichiarato colpevole del delitto a lui ascritto.

Al sig. S.  sono riconoscibili le attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis c.p. essendo lo stesso incensurato ed essendo lo stesso stato traviato dalla fidanzata dell’epoca.

Per inciso si osserva che il rapporto di fidanzamento è del tutto inidoneo a fare considerare integrata l’ipotesi di non punibilità di cui all’art. 384 c.p.

Conseguentemente, in relazione ai criteri di cui all’art. 133 c.p., considerato a tal proposito a favore dell’imputato il fatto che ha operato a favore di persona con il quale vi era un vincolo sentimentale, si ritiene di potere irrogare al sig. S.  una pena bassa. Si ritiene congrua la pena complessiva di mesi tre di reclusione (pena base mesi quattro e giorni quindici di reclusione diminuita per le attenuanti generiche fino alla pena finale).

A questa pena si deve computare la diminuente del rito scelto e pertanto la pena finale ammonta a mesi due di reclusione.

L’imputato è incensurato e pertanto si ritiene che si asterrà dal commettere ulteriori reati. Pertanto si dispone la richiesta sospensione della pena per la durata di anni cinque all’esito dei quali, se l’imputato non commetterà più reati, il presente reato sarà estinto.

Trattandosi di prima condanna si ritiene che sia confacente all’istanza di rieducazione del reo sottesa alla sanzione penale disporre la non menzione della presente condanna nel certificato penale spedito a richiesta di privati, non per ragioni di diritto elettorale.

Alla dichiarazione di colpevolezza del sig. S.  segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Visti gli artt. rubricati, 62 bis c.p., 444 e ss. c.p.p.;

su richiesta delle parti, applica a L. T.  G.  in ordine al reato a lei ascritto in rubrica, sul presupposto della concessione delle attenuanti generiche, considerata la diminuente del rito, la pena di mesi due e giorni venti di reclusione.

Visto l’art. 53 L. 689/81 converte la pena detentiva in pena pecuniaria nella misura di € 3040,00 di multa.

Visti gli artt. 1 L. 241/2006 e 174 c.p. dichiara interamente condonata per indulto la pena irrogata.

Visto l’art. 189 C.d.S. sospende la patente di guida per la durata di anni due e mesi sei detratta quella eventualmente già disposta in via cautelare dal Prefetto.

Visti gli artt. rubricati, 62 bis c.p.,  442, 533, 535  c.p.p.;

dichiara S.  P.  colpevole del reato a lui ascritto e, riconosciute in suo favore le circostanze attenuanti generiche, applicata la diminuente del rito, lo condanna alla pena di mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali

Visti gli artt. 163 e 175 c.p. ordina la sospensione condizionale della pena per la durata di anni cinque e dispone la non menzione della presente sentenza di condanna nel certificato penale spedito a richiesta di privati, non per ragioni di diritto elettorale.

Imola, 23 maggio 2007.

Il Giudice