Sentenze

Sentenze

Non ottemperanza decreto di espulsione- per matrimonio- artt. 62 bis c.p., 442, 533, e 535 c.p.p.- condanna a otto mesi di reclusione e al pagamento delle spese processuali.

29 marzo 2016

Non ottemperanza decreto di espulsione- per matrimonio- artt. 62 bis c.p., 442, 533, e 535 c.p.p.- condanna a otto mesi di reclusione e al pagamento delle spese processuali.

 

Motivazione

In seguito ad arresto speciale previsto dall’art. 14 comma 5 quinquies D.Lv. 286/98, il sig. L. S. E. è stato tratto a giudizio direttissimo.

Convalidato l’arresto, senza applicazione di misure cautelari, l’imputato, assistito dal Difensore, ha chiesto che si procedesse con rito abbreviato.

Ammesso il rito, il processo è stato subito discusso e deciso come da presente sentenza con motivazione contestuale.

Dal verbale di arresto si ricava che l’imputato è stato trovato in I. in violazione dell’ordine di allontanamento dal territorio nazionale.

L’ordine di allontanamento del questore è stato adottato nei presupposti di legge essendo attesto che non era possibile trattenere l’odierno imputato in un C.T.P. per carenza di posti.

Dunque il sig. L. S. E., ha violato l’ordine del Questore e non sono emersi giustificati motivi di sorta che legittimino tale violazione.

Il dolo emerge dalla volontarietà della permanenza che si desume dall’assenza di giustificato motivo.

In particolare è pacifico che non costituisca giustificato motivo la presentazione del ricorso avverso l’espulsione e non può costituire giustificato motivo il fatto di convivere da tempo con persona con la quale si doveva, proprio in data odierna, celebrare matrimonio presso il Comune di D. (BO).

Sul punto è già intervenuta la giurisprudenza di legittimità.

La sentenza Cass. Pen. sez. 1 del 31 gennaio 2008 depositata il 12 febbraio 2008 n. 6605 del 2008, ha stabilito che la clausola del giustificato motivo che legittima la permanenza nel territorio I.no nonostante l’ordine di espulsione comporta un rilievo solo delle situazioni che renderebbero lo stesso adempimento dell’ordine pericoloso o difficoltoso e non i motivi esclusivamente soggettivi quali le aspettative di vita.

Sulla scorta di questo assunto, basato sul corretto raffronto delle contrapposte esigenze dell’ordinamento e del singolo, la Corte ha ritenuto insussistente il giustificato motivo nel caso in cui tra l’ordine di allontanamento dal territorio nazionale e la data del matrimonio fossero passati circa sei mesi.

Nel caso concreto odierno ne sono passati di più e l’unico differenza è che il matrimonio doveva essere celebrato oggi, mentre, nel caso sottoposto all’attenzione della Corte il matrimonio nel periodo di tempo tra l’ordine di allontanamento ed il riscontro della violazione era già stato celebrato.

Ritiene lo scrivente che non vi sia nel caso concreto motivo per ritenere che il caso sia diverso da quello già sottoposto alla corte.

Infatti anche in questo caso l’attesa del matrimonio (che tra l’altro non si sa neppure se all’epoca dell’ordine di allontanamento dal territorio nazionale fosse già in programma nel senso che fossero già stati richiesti pubblicazioni e documenti necessari) non può costituire giustificato motivo per non ottemperare all’ordine del Questore.

Preso atto di ciò il sig. L. è colpèvole del reato a lui ascritto.

Egli è anche recidivo e tale recidiva deve essere definita reiterata ed infraquinquennale come contestato, essendo intervenuta entro i cinque anni dall’irrevocabilità dell’ultima condanna (si tratta della sentenza della Corte d’Appello di T. dell’11 luglio 2005 irrevocabile il 30 dicembre 2005 ed è da questa seconda data che decorre il quinquennio) ed essendo il sig. L. già recidivo.

Tuttavia, ritiene lo scrivente che la situazione che si è determinata (il relatore della P.G. ha attestato il corretto inserimento sociale del reo che da quanto è a D.  non ha mai dato problemi, contrariamente da quanto faceva quando stava in P.), che egli sia meritevole delle attenuanti generiche.

Le dette attenuanti generiche devono essere dichiarate (vedi il chiaro disposto dall’art. 69 comma 4° c.p. per i casi di recidiva reiterata) equivalenti alla detta recidiva.

Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, in considerazione delle circostanze intraedittali di cui all’art. 133 c.p. bene attestata dalla particolare situazione di fatto che si è determinata  in concreto, si ritiene di dovere applicare il minimo della pena di anni uno di reclusione.

Applicando la diminuente del rito si irroga pertanto la pena di mesi otto di reclusione.

Il sig. L. non può più godere della sospensione condizionale della pena, essendogli già stata concessa due volte, la prima volta con sentenza del Tribunale di T. del 23 marzo 2001 irrevocabile il 20 maggio 2001 (la detta sospensione condizionale è stata poi revocata in data 27 febbraio 2004 con sentenza del 27 febbraio 2004 della Corte D’Appello di T.), la seconda con sentenza del Tribunale di A. del 16 ottobre 2001 irrevocabile il 29 aprile 2003. In proposito si rileva che non si deve revocare almeno allo stato la detta sospensione condizionale della pena atteso che per poco più di un mese è decorso il termine quinquennale rilevante ai sensi dell’art. 168 comma 1 n. 1 c.p. Il problema di una possibile revoca della sospensione condizionale concessa con quella sentenza si potrebbe porre in sede esecutiva, pure essendo quel fatto coperto dall’indulto di cui all’art. 1 L. 241/2006.

Consegue anche la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dall’erario.

P. Q. M.

visti gli artt. rubricati, 62 bis c.p., 442, 533, 535 c.p.p.

dichiara L. S. E., colpevole del reato ascrittogli e per l’effetto, applicate le circostanze attenuanti generiche, equivalenti alla sussistente recidiva reiterata ed infraquinquennale e la diminuente del rito, lo condanna alla pena di mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Imola, 14 giugno 2008.

Il Giudice