Sentenze

Sentenze

Mancato mantenimento dei figli minori-lesioni convivente,minaccia aggravata continua e ingiuria-rito abbreviato-artt.152 c.p.,531c.p.p.-dichiara non procedersi per remissione di querela- artt. 442 ,530 co. 2° c.p.p. assolve perchè il fatto non suss

29 marzo 2016

Mancato mantenimento dei figli minori-lesioni convivente,minaccia aggravata continua e ingiuria-rito abbreviato-artt.152 c.p.,531c.p.p.-dichiara non procedersi per remissione di querela- artt. 442 ,530 co. 2° c.p.p. assolve perchè il fatto non sussiste.

 

Motivazione

Il sig. P. F. è stato mandato a giudizio per i reati di mancata corresponsione di mezzi di mantenimento ai figli minori, lesioni alla convivente, minaccia aggravata continuata e ingiuria a lui contestati come in imputazione descritto.

Nelle more del processo è stata rimessa la querela da parte della convivente, sig.ra C. A..

Il Difensore, munito di procura speciale, stante la contumacia dell’imputato, hanno svolto istanza di rito abbreviato condizionandola all’audizione della persona offesa sig.ra C.. In subordine è stato chiesto rito abbreviato semplice.

Il giudice ritenendo non necessario e non compatibile con il principio di economia processuale proprio del rito abbreviato disporre una nuova audizione della sig.ra C. che già si era abbondantemente espressa nel corso dell’indagine preliminare, ha respinto l’istanza di rito abbreviato condizionato ed ha ammesso il rito abbreviato semplice.

Ammesso il rito e acquisito il fascicolo del P.M., il processo è stato subito discusso e deciso come da presente sentenza con motivazione contestuale.

Dall’esame degli atti allegati al fascicolo del P.M. si rileva che (C.N.R., verbale di querela e verbale di integrazione, annotazione di P.G. e referto medico) i fatti sono stati denunciati in seguito ad un unico evento violento nel quale, indubbiamente il sig. P. ha picchiato la sig.ra C. e in seguito alla quale ella ha subito lesioni guaribili in giorni dieci.

In seguito a ciò la sig.ra C. ha dato indicazioni circa un comportamento del sig. P. da parassita, incapace di avere un lavoro stabile, dedito all’alcol, continuamente abituato ad alzare la voce e a creare fastidio anche ai vicini.

Solo con la seconda querela presentata pochi giorni dopo la seconda i medesimi comportamenti, vengono indicati come integranti il delitto di cui all’art. 570 cpv. c.p.

In realtà è dalle stesse dichiarazioni della persona denunciante si rileva che l’imputato ha svolto dei lavori, solo che questi lavori sono saltuari. Non emerge da queste dichiarazioni in modo incontrovertibile che il comportamento di avere solo lavori saltuari sia dovuto ad una volontà sistematica dell’imputato di non adempiere agli obblighi di mantenimento ai quali deve per legge prestare osservanza e dall’altro lato non viene detto che anche quando l’imputato ha lavori saltuari i soldi che riceve come paga non vengano destinati ai bisogni dei figli minori della coppia.

Ne deriva che non vi è in effetti la prova che il sig. P. non abbia contribuito come era nelle sue possibilità al mantenimento dei figli minori.

Ne deriva assoluzione per questa imputazione (capo a) perché il fatto non sussiste ai sensi dell’art. 530 comma 2° c.p.

Per quanto riguarda tutti gli altri reati vi è remissione di querela e la remissione è stata accettata dal sig. P.. Tutti i delitti, comprese le lesioni, la cui durata della malattia non eccede i giorni dieci, sono perseguibili a querela. Questo vale anche per le minacce delle quali si deve escludere l’aggravante della gravità che pure è contestata. Infatti il fatto che esse non erano così gravi come indicato in imputazione è dato dal comportamento descritto dalla P.G. nell’annotazione di servizio. La sig.ra C., dopo il fatto per il quale ha chiesto l’intervento dei Carabinieri, pare essersi allontanata di casa per la notte perché era arrabbiata e non perché temesse veramente che il sig. P. volesse fare uno sproposito. Infatti ha espressamente dichiarato che non aveva paura a lasciare i bambini la notte soli con l’uomo e dicendo così si è allontanata da casa. Ritiene lo scrivente che tale comportamento non sia compatibile con un asserita gravità delle minacce.

Preso atto di ciò anche le minacce semplici sono perseguibili a querela e pertanto esse si sono estinte per remissione di querela.

Le spese processuali vanno poste a carico del sig. P. in quanto non diversamente disposto, in conformità all’art. 340 c.p.p.

P. Q. M.

Visti gli artt. 152 c.p., 531c.p.p.;

dichiara non doversi procedere nei confronti di P. F. per i delitti a lui ascritti sub b), c) e d) dell’imputazione, esclusa la sussistenza dell’aggravante indicata sub c) dell’imputazione per essersi i reati indicati estinti per remissione di querela.

Pone a carico di P. F. le spese processuali sostenute dall’erario.

Visti gli artt. 442 e 530 comma 2° c.p.p.,

assolve P. F. dal reato a lui ascritto sub a) dell’imputazione perché il fatto non sussiste.

Imola, 10 marzo 2009.

Il Giudice