Sentenze

Sentenze

Mancato allontanamento in seguito a ad espulsione- soggetto identificato- artt. 442 e 530 co. 2 cp.p.- assolto perché il fatto non sussiste- art 13 co. 3 bis D.Lv. 286/98 nulla osta all’espulsione dal territorio italiano.

29 marzo 2016

Mancato allontanamento in seguito a ad espulsione- soggetto identificato- artt. 442 e 530 co. 2 cp.p.- assolto perché il fatto non sussiste- art 13 co. 3 bis D.Lv. 286/98 nulla osta all’espulsione dal territorio italiano.

 

Motivazione

Il sig. L. O. veniva tratto in arresto per il delitto in epigrafe riportato.

Convalidato l’arresto senza applicazione di misure cautelari, l’imputato presente chiedeva di definire il procedimento con il rito abbreviato. Ammesso il rito ed acquisito il fascicolo del P.M., il processo veniva subito discusso.

Ritiene la Difesa che l’atto amministrativo presupposto del reato sia affetto da vizi che ne determinano l’annullabilità se non anche la nullità ed inesistenza. Vi sarebbe un difetto di motivazione in quanto l’ordine di espulsione emesso da Questore sarebbe carente nell’indicare la motivazione del mancato accompagnamento alla frontiera previsto in via preliminare dall’art. 14 comma 1 come prioritario rispetto al trattenimento nel centro di permanenza per il quale il Questore ha motivato l’impossibilità di attuazione.

Si rileva che già la Cassazione ha avuto modo di esprimersi sul punto ed ha rilevato che (Cass. Pen. sez. 1 del 22 luglio 2005 n. 27429) ai fini della sussistenza del reato previsto dall'art. 14, comma quinto ter, del D.Lgs. n. 286 del 1998, non occorre che il provvedimento contenente l’ordine, rivolto dal Questore allo straniero, di lasciare il territorio dello Stato, espliciti le specifiche ragioni della mancata adozione delle modalità esecutive più drastiche ed afflittive per lo straniero (esecuzione coattiva dell'espulsione, trattenimento in un centro di permanenza temporanea), pur in via preferenziale indicate dalla legge a tutela esclusiva dell'interesse pubblico, trattandosi per l'interessato di modalità meno gravosa e maggiormente rispettosa del diritto di libertà personale. Dunque la Cassazione ha già rilevato come trattandosi di modalità più favorevole (si pensi al solo fatto di potere scegliere le modalità con cui trasferirsi e in una certa misura anche i tempi, atteso che si hanno comunque cinque giorni per adempiere), la mancata motivazione sul punto non è causa di annullamento dell’atto e, per quello che qui rileva, di disapplicazione dello stesso.

A questo punto si deve considerare che a carico del sig. E. ha indubbiamente non ottemperato all’ordine in questione. Esso ha tuttavia dedotto di non essersene riuscito ad andarsene anche per mancanza di soldi.

In proposito si deve osservare che nel caso di specie il motivo è pertinente. Infatti il sig. L. è correttamente identificato e dunque nulla osta a che lo stesso venga mandato al suo paese di origine, non essendovi ostacolo alla mancata identificazione.

Dunque il presupposto dell’impossibilità di attuare la traduzione alla frontiera manu militari non dipende dal fatto dell’imputato. Spesso infatti accade che l’imputato è identificabile solo dal punto di vista fotodattiloscopico nel senso che è individuabile con certezza come persona in base si dati antropometrici che si ricavano dal controllo delle fotosegnaletiche e delle impronte digitali per cui si è certi di attribuire il fatto ad una data persona. Nulla si sa però sull’identità della persona nel senso del nome a questi dato e della vera nazionalità perché questa persona è priva di documenti, con comportamento che ai sensi dell’art. 6 D.Lv. 286/98 è sanzionato penalmente. Pertanto in questi casi la difficoltà posta in essere dal comportamento dell’imputato che è privo di documentazione assume un rilievo nel senso che può essere impossibile mandare questa persona presso lo stato di provenienza proprio perché è impossibile individuarlo. Dunque in questi casi l’imputato non può dolersi del fatto che il suo comportamento contra jus di non portare documenti lo ha portato ad dovere abbandonare il territorio nazionale con i suoi mezzi e che pertanto per carenza di mezzi non sia in grado di allontanarsi perché la necessità per lo stato di irrogargli un ordine di allontanamento anziché accompagnarlo coattivamente alla frontiera è a lui riferibile.

Nel presente caso invece il sig. L. come già detto è perfettamente identificato.

Non si ritiene di aderire al nuovo indirizzo giurisprudenziale che in seguito all’emissione di un primo ordine di espulsione ritiene non ne sia assolutamente emettibile un secondo con impossibilità di riscontrare la commissione del fatto di reato per il quale si procede. Infatti non è escluso per le considerazioni viste prima che l’imputato non sia materialmente accompagnabile alla frontiera perché nulla si sa con certezza da dove viene.

Tuttavia nel caso di specie non è così e se la necessità di mettere il clandestino al Centro di Permanenza temporaneo per poter poi procedere all’espulsione è comprensibile perché è difficile pensare ad un esecuzione immediata, essendo tale possibilità pure espressa nell’art. 14 comma 1° D.Lv. 286/98 in relazione alla necessità di acquisire i documenti di viaggio, d’altra parte il fatto che il sig. L. non è stato lì trattenuto come avrebbe potuto essere è dovuto ad una disfunzione a lui non riferibile perché vi è una carenza di posti. Non vi è dubbio che il sig. L. viva di espedienti perché risulta senza fissa dimora e considerato il breve tempo dall’ordine di allontanamento al suo arresto risulta assai probabile che lo stesso non sia stato in grado di reperire i mezzi per tornare in Marocco e come abbiamo già detto questo fatto, la carenza di soldi, non è in questo caso a lui imputabile.

Pare pertanto che i giusti motivi sussistano e pertanto quanto meno ai sensi dell’at. 530 comma 2° c.p.p. si deve mandare assolto l’imputato perché il fatto non costituisce reato.

In ogni caso si deve rilasciare il nulla osta alla nuova espulsione da effettuarsi necessariamente vista la corretta identificazione dell’imputato con accompagnamento coattivo alla frontiera, salva reale impossibilità di provvedere immediatamente con questo mezzo ed impossibilità di ammettere il sig. L. nel centro di permanenza temporaneo in attesa del perfezionamento dei documenti di viaggio.

P. Q. M.

Visti gli artt. 442, 530 comma 2° c.p.p.,

assolve L. O. dal reato a li ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Visto l’art. 13 comma 3 bis D.Lv. 286/98 dichiara che nulla osta all’espulsione dal territorio italiano.

Imola, 24 febbraio 2006.

Il Giudice