Sentenze

Sentenze

Lesioni aggravate e ingiurie con cellulare- artt. 62 n.6, 62 bis, 81 cpv. c.p., 533 e 535 c.p.p- condanna a otto mesi di reclusione- sospensione condizionale della pena per cinque anni- confisca dei cellulari utilizzati dall’imputato.

29 marzo 2016

Lesioni aggravate e ingiurie con cellulare- artt. 62 n.6, 62 bis, 81 cpv. c.p., 533 e 535 c.p.p- condanna a otto mesi di reclusione- sospensione condizionale della pena per cinque anni- confisca dei cellulari utilizzati dall’imputato.

 Il processo.

Con decreto di citazione diretta del 28 settembre 2005, il P.M. ha disposto il giudizio nei confronti del sig. C. T. per rispondere dei numerosi reati in epigrafe indicati.

Il procedimento si svolgeva nella dichiarata contumacia del sig. C., non essendo lo stesso comparso.

Il Difensore, avvalendosi di procura speciale in su favore rilasciata ha chiesto che il processo venisse  celebrato nelle forme del rito abbreviato condizionato alla produzione di alcuni certificati medici.

Ammesso il rito ed acquisito il fascicolo del P.M. il processo è stato deciso come da presente sentenza con motivazione contestuale.

Dagli atti contenuti nel fascicolo del P.M. (C.N.R., annotazione di servizio, relazione di servizio, querele, certificati medici, verbale di perquisizione e sequestro, verbali di s.i.t.) è emerso che il sig. C., legato in passato da burrascosa relazione sentimentale con la sig.ra L. S. ha commesso i fatti a lui ascritti nei capi d’imputazione. Tutti i fatti indicati nello stesso trovano corrispondenza in detti atti e in particolare per i fatti di cui alla contravvenzione di cui all’art. 660 c.p. il sig. C. è stato sorpreso in flagranza di reato dal m.llo C. (annotazione del 17 ottobre 2003).

È escluso che il sig. C. possa avere agito in stato di legittima difesa come invocato dalla Difesa sulla base delle certificazioni mediche allegate. In effetti dalla testimonianza per esempio del sig. F. si desume che è il C. ad avere iniziato la lite nell’occasione del 17 agosto 2003 e anche l’episodio del 20 agosto 2003 è riconducibile all’iniziativa del C.. Anche per i fatti dell’11 giugno 2003 vi è una testimonianza esterna ai due che è quella del sovrintendente di Polizia L. F. che ha visto una parte dei fatti. Dunque vi è da ritenere che i fatti di lesione pure accaduti al sig. C. siano stati da lui riportati per la reazione alle sue angherie da parte della sig.ra L.. È lei, semmai, ad essere scriminata per legittima difesa e non il sig. C..

Pertanto alla luce delle suddette dichiarazioni esterne pienamente attendibili sono le dichiarazioni contenute nella querela dall’offesa che riferiscono di episodi di ingiuria a minaccia.

L’esistenza del dolo è insita nella volontarietà dell’azione violenta effettuata.

Il sig. C. deve pertanto essere dichiarato colpevole di tutti i reati ascritti e ritenuto che tali fatti siano riuniti dal vincolo della continuazione essendo stati commessi nell’esecuzione di un medesimo disegno criminoso conseguente alla burrascosa fine della relazione sentimentale detta si applica la disciplina di cui all’art. 81 cpv. c.p.

In considerazione di tale unico disegno criminoso si ritiene più grave il delitto di lesioni aggravate di cui al capo E dell’imputazione, sussistendo l’aggravante del nesso teleologico con il reato di cui al capo a) e avendo causato la malattia di più lunga durata.

Il sig. C. è peraltro incensurato e solo per questo gli si concedono le attenuanti generiche. Può anche godere dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p. avendo risarcito i danni materiali subiti dalla sig.ra L..

Dunque si ritengono tali attenuanti equivalenti alle molteplici e sussistenti aggravanti contestate.

In conseguenza di ciò si ritiene di potere irrogare al sig. C. la pena di mesi anni uno di reclusione (pena base mesi sette di reclusione, aumentata per la continuazione a anni uno di reclusione. L’aumento per la contravvenzione ammonta a giorni quindici mentre tutti gi altri delitti comportano il restante aumento).

In applicazione della diminuente del rito si applica concretamente di mesi otto di reclusione.

Il sig. C. è incensurato e non si dubita che non ricadrà nel delitto. Gli si applica pertanto la sospensione condizionale della pena per il prescritto periodo di anni cinque al termine del quale se non vi sarà recidiva i reati saranno estinti.

Si condanna comunque l’imputato a corrispondere le spese di causa sostenute dall’erario.

A sensi dell’art. 240 c.p. si dispone la confisca dei cellulari in sequestro serviti per commettere il reato di molestie telefoniche di cui al capo a).

P.Q.M.

Visti gli artt. rubricati, 62 n. 6, 62 bis , 81 cpv. c.p., 533 e 535 c.p.p.;

dichiara C. T. colpevole dei reati a lui ascritti aggravati come in imputazione ascrittogli e, ritenuto sussistente il vincolo della continuazione, ritenuto più grave il delitto di cui al capo E), concesse le attenuanti generiche e del risarcimento del danno equivalenti alle aggravanti contestate, considerata la diminuente del rito, lo condanna alla pena di mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l’art. 163 c.p. ordina la sospensione condizionale della pena per la durata di anni cinque.

Visto l’art. 240 c.p., ordina la confisca dei cellulari in sequestro che sono serviti per commettere la contravvenzione di cui al capo a).

Imola, 24 ottobre 2006.

Il Giudice