Sentenze

Sentenze

Giudizio abbreviato- trasporto rifiuti speciali non pericolosi- artt. 62 bis c.p., 533, 535 c.p.p.- condanna al pagamento di ammenda e delle spese processuali- sospensione condizionale della pena per due anni e la non iscrizione nel certificato penal

29 marzo 2016

Giudizio abbreviato- trasporto rifiuti speciali non pericolosi- artt. 62 bis c.p., 533, 535 c.p.p.- condanna al pagamento di ammenda e delle spese processuali- sospensione condizionale della pena per due anni e la non iscrizione nel certificato penale.

 

 

Il processo.

Con decreto di citazione diretta emesso dal P.M. i sigg.ri De L. C. e A. V. sono stati tratti a giudizio per la contravvenzione in epigrafe.

Si è proceduto nella dichiarata contumacia degli imputati.

Il difensore, munito di procura speciale, ha chiesto definirsi il processo con rito abbreviato.

Acquisito il fascicolo del P.M. e rinviato il processo per la sola discussione, all’udienza di rinvio il processo è stato discusso e deciso come da presente sentenza con motivazione contestuale.

Motivazione.

Si deve premettere che i verbali di S.I.T. rese dai sigg.ri imputati nel corso del procedimento sono assolutamente inutilizzabili anche nell’ambito del giudizio abbreviato. Infatti già in base al semplice atto di controllo svolto dalla Polizia Stradale erano emersi indizi di reità a carico del sig. A. data l’oggettività del trasporto di rifiuti speciali non pericolosi (vedi C.N.R.). Ne deriva che il sig. A. assumeva fin da quel momento a veste d’indagato e non poteva essere sentito se non con le garanzie di cui all’art. 64 c.p.p., che non sono state rispettate. Né si può qualificare la deposizione resa dall’A. quali dichiarazioni spontanee che ai sensi dell’art. 350 comma 7° possono essere ricevute in sede di indagini dalla P.G. A maggior ragione si rileva che tali conclusioni possono essere svolte per le dichiarazioni rese dal Di L. che è stato sentito subito dopo quando la coscienza che un reato era ancora più evidente, dato che vi erano già state le dichiarazioni dell’A..

Tali atti non possono essere utilizzati in sede di giudizio abbreviato perché affetti, per usare la terminologia utilizzata da notissima sentenza (Cass. Pen. S.U. n. 16 del 21 giugno 2000, imp. Tammaro) da inutilizzabilità patologica, perché trattasi di atto probatorio assunto contra legem. La richiesta di giudizio abbreviato non vale infatti ad impedire il rilievo di tale inutilizzabilità, non costituendo rinuncia dell’imputato a farla valere.

Tuttavia i due imputati, nonostante ciò, non sfuggono alla declaratoria di responsabilità penale. Dalla C.N.R. si desume infatti che il sig. A. è stato visto mentre trasportava i rifiuti di ferro e altro (codice C.E.R. 170405) lungo la via del P. all’altezza del numero 6/b in comune di C. G.. L’autocarro I. tg ** *** ** dal controllo dei documenti di proprietà è di proprietà del sig. Di L. C., che dalla visura camerale in atti è titolare di una ditta edile. Ne deriva che, essendo evidente che il materiale è frutto di demolizioni, il trasporto era senza dubbio effettuato per conto del sig. Di L. e dunque si deve senz’altro rilevare che la ditta in questione non è iscritta nell’albo delle ditte che svolgono il trasporto di rifiuti.

La necessità d’iscrizione è indicata dall’art. 30 comma 4 D.Lv. 22/97 e la mancanza di tale iscrizione è espressamente sanzionata dall’art. 51 comma 1 lett. a).

Non vi è nessuna ragione per ritenere che i due non dovessero essere a conoscenza del precetto penale, stante l’art. 5 c.p. e l’inesistenza di elementi rilevanti ai sensi della sentenza C.Cost. 24 marzo 1988 n. 364 che possa avere determinato ignoranza inevitabile, trattandosi di operatori professionali.

Ne deriva che sussiste quanto meno l’elemento soggettivo della colpa che è sufficiente per ritenere la sussistenza della responsabilità penale per la contravvenzione imputata, punibile sia a titolo di dolo che di colpa.

I due imputati sono incensurati (la fattispecie iscritta a carico del sig. A. è infatti depenalizzata) e conseguentemente sono riconoscibili in loro favore le circostanze attenuanti generiche.

In considerazione della lievità oggettiva dell’infrazione, si ritiene di dovere irrogare a tutti e due, tenuto conto dei criteri di cui all’art. 133 c.p. la pena dell’ammenda nella misura di € 1733,34 (pena base € 2600,00 di ammenda ridotta per le generiche come sopra indicato).

Applicando la diminuzione prevista per il rito, si irroga la pena di € 1155,56 di ammenda.

I due imputati sono incensurati e si ritiene che si asterranno senz’altro dal commettere ulteriori reati. Si dispone pertanto la sospensione condizionale della pena per il prescritto periodo di anni due, trattandosi di contravvenzione, a termine dei quali, se non vi sarà recidiva, il reato sarà estinto.

Si ritiene di dovere applicare anche il beneficio della non menzione trattandosi di prima condanna.

Segue inoltre la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dall’erario.

P.Q.M.

Visti gli artt. rubricati, 62 bis c.p., 533, 535 c.p.p. ;

dichiara A. V. e De L. C. colpevoli della contravvenzione loro ascritta e, riconosciute in loro favore le attenuanti generiche, applicata la diminuente del rito, li condanna ambedue alla pena di € 1155,56 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali sostenute dall’erario.

Visti gli artt. 163 e 175 c.p. dispone la sospensione condizionale della pena per la durata di anni due e la non menzione della presente sentenza di condanna nel certificato penale spedito a richiesta di privati, non per ragioni di diritto elettorale.

Imola, 7 febbraio 2007.

Il Giudice