Sentenze

Sentenze

Furto con scasso- patteggiamento- artt. 62 bis c.p.-444 e ss c.p.p.- condanna a reclusione e multa- converte la pena detentiva in pena pecnuniaria ripartita in rate-pagamento spese processuali- confisca e distruzione degli attrezzi da scasso.

29 marzo 2016

Furto con scasso- patteggiamento- artt. 62 bis c.p.-444 e ss c.p.p.- condanna a reclusione e multa- converte la pena detentiva in pena pecnuniaria ripartita in rate-pagamento spese processuali- confisca e distruzione degli attrezzi da scasso.

 

Motivazione

G. D. e G. C. venivano tratti in arresto per il delitto in epigrafe e, dopo la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. per tutti e due gli imputati, si procedeva a giudizio direttissimo.

Il sig. G. C. chiedeva l’applicazione della pena su richiesta, mentre il sig. G. D. chiedeva di venire giudicato con rito abbreviato.

Il P.M. prestava consenso alla richiesta di patteggiamento esposta dal sig. G..

Il Giudice ammetteva il rito abbreviato e disponeva l’acquisizione del fascicolo del P.M.

Esaminiamo prima l’istanza di patteggiamento svolta da sig. G..

Il giudice, preso atto della menzionata istanza di applicazione di pena, rileva che non sussistono agli atti elementi per pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 c.p.p., sussistendo prove di responsabilità dell’imputato desumibili dalla C.N.R., dal verbale di arresto, dalla relazione dell’Ufficiale di P.G., dal verbale di sequestro, dai verbali di perquisizione personale e dalla denuncia di furto, dalla quale si desume che il sig. G., in concorso con il sig. G. D. ha tentato di asportare oggetti dal bar del centro sociale “La S.”, non riuscendo nell’intento solo per l’intervento della Polizia. Per fare ciò sono stati utilizzati gli attrezzi da scasso in sequestro.

Il Giudicante ritiene, inoltre, che la qualificazione giuridica del fatto sia corretta, e di potere pertanto applicare al sig. G., la pena - congrua alla luce dei criteri direttivi di cui all’art. 133 c.p. – sulle quali è intervenuto il consenso delle parti e così dalle stesse determinata: attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata, pena base per il tentato furto aggravato ex art. 625 n. 2 prima ipotesi c.p., mesi due di reclusione ed € 60,00 di multa, diminuita per il rito a giorni 40 di reclusione ed € 40,00 di multa.

Può essere accolta la richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria e pertanto ai sensi dell’art. 53 L. 689/81 la pena detentiva di giorni 40 è convertita in € 1520,00 di multa che unita alla pena pecuniaria di base porta ad una pena pecuniaria complessiva di € 1560,00

Si accoglie ex art. 133 ter  c.p. la richiesta di rateizzazione in 15 rate di € 104,00 ciascuna.

All’applicazione della pena su richiesta non consegue la condanna alle spese del procedimento ai sensi dell’art. 445 c.p.p. comma 1.

Per quanto riguarda la posizione del sig. G., che ha chiesto il giudizio abbreviato, dall’esame degli atti allegati al fascicolo del P.M. si rileva che (C.N.R., verbale di arresto, verbale di perquisizione, verbale di sequestro e verbale di denuncia agli atti) l’imputato è stato sorpreso dalla Polizia all’interno del Centro Sociale “L. S.” insieme a G. D.

Gli stessi erano penetrati nel circolo previa forzatura di due finestre per mezzo di idonei attrezzi da scasso. Le indagini della Polizia portano a ritenere che il fatto consista atti idonei ed univoci ad impossessarsi di denaro contenuto nei videogames del bar del circolo, nonché di superalcolici e salumi pure lì contenuti e che solo l’intervento delle forze dell’ordine ha impedito la commissione del furto.

Ciò premesso, il fatto deve essere qualificato come tentato furto ex art. 56 e 624 c.p. in quanto i due non si era ancora impossessato di oggetti, ma allo stesso tempo non vi sono dubbi sull’idoneità e univocità dell’atto commesso al fine di commettere il predetto furto. Il fatto è anche aggravato dalla violenza sulle cose ex art. 625 n. 2 c.p. dovuta alla forzatura delle finestre.

In considerazione di queste argomentazioni si deve dichiarare colpevole il G..

Al sig. G. non si possono riconoscere le attenuanti generiche avendo già due precedenti per delitti contro il patrimonio, per uno dei quali è intervenuta sentenza di patteggiamento davanti al Tribunale di Ravenna in data ** maggio ****.

Conseguentemente si ritiene di potere applicare la pena di mesi quattro di reclusione ed € 200,00 di multa (p.b. per il reato tentato di furto aggravato, mesi sei di reclusione ed € 300,00 di multa –diminuita per il rito fino alla misura indicata) congrua alla luce dei criteri direttivi di cui all’art. 133 c.p.

L’imputato G. non può più godere della sospensione condizionale della pena avendone già goduto due volte.

Invece ai sensi dell’art. 168 comma 1 n. 1 c.p. si deve revocare la sospensione condizionale della pena concessa con la predetta sentenza del Tribunale di Ravenna. Infatti il delitto di cui oggi si tratta è intervenuto all’interno del periodo di cinque anni di sospensione prescritto della precedente sentenza del Tribunale di Ravenna, intervenuta il ** maggio **** (il periodo di osservazione scadeva il ** maggio ****). Inoltre la sentenza ravennate riguardava anche delitti contro il patrimonio quali truffa e ricettazione e pertanto il reato per cui oggi è processo è della medesima indole di quello. Inoltre, per il delitto di cui oggi si tratta è applicata una pena detentiva. Dunque il giudice non può fare altro che dichiarare questa revoca della sospensione condizionale che, in casi come questo, opera di diritto, senza possibilità di valutazione discrezionale.

Alla dichiarazione di colpevolezza segue la condanna al pagamento delle spese processuali e delle spese di mantenimento in carcere.

Si dispone la confisca e la distruzione degli attrezzi da scasso in sequestro in quanto sono stati il mezzo della commissione del reato.

P. Q. M.

Visti gli artt. rubricati, 62 bis c.p., 444 e ss. c.p.p.;

su richiesta delle parti, applica a G. C., in ordine al reato a lui ascritto in rubrica, sul presupposto della concessione delle attenuanti generiche, considerata a diminuente del rito la pena di giorni 40 di reclusione ed € 40,00 di multa.

Visto l’art. 53 L. 689/81 converte la pena detentiva in pena pecuniaria nella misura di € 1520,00 e per l’effetto applica a G. C. la complessiva pena di € 1560,00 di multa.

Visto l’art. 133 ter  c.p. dispone che la multa dovuta da G. C. venga pagata in 15 rate mensili di € 104,00.

Visti gli artt. rubricati; 442, 533 e 535  c.p.p.;

dichiara G. D. colpevole del reato ascrittogli e, considerata la diminuente del rito, lo condanna alla pena di mesi quattro di reclusione ed € 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere.

Visto l’art. 240 c.p. dispone la confisca e la distruzione degli attrezzi da scasso in sequestro.

Visto l’art. 168 c.p.,

revoca la sospensione condizionale della pena concessa a G. D. con sentenza del Tribunale di Ravenna del 22 maggio 2005.

Imola, 19 settembre 2005.

Il Giudice