Sentenze

Sentenze

Furto con aggravato dell’uso della forza, forzatura di serratura con forbici-artt.62 n.6, 442, 533 e 535 c.p.p.-confisca e distruzione forbici-artt. 274, 275, 283,284e 285 c.p.p. sostituita custodia cautelare con obbligo di dimora nel comune di res

29 marzo 2016

Furto con aggravato dell’uso della forza, forzatura di serratura con forbici- artt.62 n.6, 442, 533 e 535 c.p.p.- confisca e distruzione forbici- artt. 274, 275, 283, 284e 285 c.p.p. sostituita custodia cautelare con obbligo di dimora nel comune di residenza.

 Tribunale di Bologna

 REPUBBLICA ITALIANA   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale di Bologna, Sez. distaccata di Imola, in composizione monocratica, in persona del dott. Sandro Pecorella, alla udienza in camera di consiglio del 16 settembre 2004 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

C. R. nato a N. il ** ****** ****, ivi residente in via S. G. e P. I. 15, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Bologna, difeso di fiducia dagli avv. N. L. e D. D. S.;

Detenuto per questa causa presente imputato

del delitto di cui agi artt. 56, 110, 624, 625 n. 2 e 7 c.p., perché, a fine di trarne profitto, in concorso con P. S. (giudicato separatamente), compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di denaro e beni mobili (ovvero del veicolo stesso) custoditi all’interno dell’autovettura Fiat Punto tg. *****, parcheggiata sulla pubblica area di servizio autostradale S. O. e quindi esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede, sottraendola al detentore C. E. non riuscendo nell’intento per cause indipendenti dalla propria volontà dovute all’intervento dei Carabinieri.

Con l’aggravante di avere commesso i fatto con effrazione della serratura della portiera anteriore destra e su beni esposti per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

In Imola, il 25 marzo 2004.

Con l’intervento del Pubblico Ministero V.P.O. dott.ssa C., giusta delega del Procuratore della Repubblica di Bologna e del difensore di fiducia avv. D. De S. del foro di Bologna.

Le parti hanno concluso come segue:

il Pubblico Ministero: anni uno e mesi uno di reclusione, mantenimento della custodia in carcere;

la difesa: minimo della pena con attenuante prevalente sulle aggravanti, scarcerazione in subordine arresti domiciliari o altre misure cautelari.

Motivazione

C. R. veniva tratto in arresto per il delitto in epigrafe e dopo la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere si procedeva con il rito immediato. L’imputato chiedeva dapprima l’applicazione della pena su richiesta che non veniva accolta per incongruità della pena. Il processo veniva pertanto assegnato a nuovo giudice e disposta la nuova citazione dell’imputato. Questi, unitamente al suo difensore, munito di procura speciale, chiedeva procedersi con rito abbreviato. Il Giudice ammetteva il rito e acquisiva il fascicolo del P.M. La causa veniva subito discussa.

Dall’esame degli atti allegati al fascicolo del P.M. si rileva che (C.N.R., verbale di arresto, verbale di perquisizione, verbale di sequestro e verbale di denuncia agli atti) l’imputato è stato sorpreso dai Carabinieri all’interno di una Fiat Punto dopo che il coimputato lo aveva avvisato che il proprietario e l’altro passeggero della macchina si erano recati al bar dell’area di servizio autostradale dove sono avvenuti i fatti. Per entrare nella macchina il C. forzava la serratura con l’uso di un paio di forbici. I Carabinieri allora intervennero, mentre già il C. stava rovistando nell’abitacolo.

Ciò premesso il fatto deve essere qualificato come tentato furto ex art. 56 e 624 c.p. in quanto il C. non si era ancora impossessato né di oggetti e neppure della macchina, ma allo stesso tempo non vi sono dubbi sull’idoneità e univocità dell’atto commesso al fine di commettere il predetto furto. Il fatto è anche aggravato dalla violenza sulle cose ex art. 625 n. 2 c.p. dovuta alla forzatura della serratura ed ex art 625 n. 6 dell’esposizione a pubblica fede poiché il fatto è stato commesso in un pubblico parcheggio dove la vettura doveva essere necessariamente parcheggiata per andare al punto di ristoro.

Ciò premesso si deve dichiarare colpevole il C..

Tuttavia si devono riscontrare in concreto l’esistenza di attenuanti e segnatamente dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p. essendo stato il danno risarcito (cfr. lettera della p.o.). Tale attenuante (tenuto conto che il P.M. non ha contestato la recidiva), può essere ritenuta equivalente ex art. 69 c.p., alle due aggravanti contestate e ritenute esistenti.

Conseguentemente si ritiene di potere applicare la pena di mesi nove di reclusione ed € 300,00 di multa (p.b. anni uno di reclusione ed € 450,00 di multa –diminuita per il rito fino alla misura indicata) congrua alla luce dei criteri direttivi di cui all’art. 133 c.p.

Gli innumerevoli precedenti dell’imputato ostano alla concessione di qualsiasi beneficio e segnatamente delle attenuanti generiche. In proposito si osserva che la confessione, stante la sorpresa in flagrante, è inidonea a tale scopo.

Alla dichiarazione di colpevolezza segue la condanna al pagamento delle spese processuali e delle spese di mantenimento in carcere.

Si dispone a confisca e la distruzione delle forbici in sequestro in quanto è stato il mezzo di commissione del reato.

Quanto alla misura cautelare si osserva che l’imputato è già stato in custodia cautelare in carcere per mesi cinque circa. Considerando che la pena detentiva irrogata è di nove mesi di reclusione si rileva che questa misura è diventata non proporzionata alla pena. D’altra parte la personalità del C. è totalmente negativa e pertanto sussiste il pericolo che lo stesso commetta delitti della medesima indole di quelli per cui si procede. Si ritiene sufficiente, anche a riguardo dell’attività lavorativa del C., per elidere il pericolo di reiterazione del reato, che allo stesso venga irrogato l’obbligo di dimora nel Comune di N. (dove lo stesso risulta risiedere e lavorare) e in conseguenza delle modalità del furto, si ritiene necessario disporre anche la misura del divieto di allontanarsi dall’abitazione dalle ore 20,00 alle ore 7,00 del mattino successivo.

P. Q. M.

Visti gli artt. rubricati, 62 n. 6; 442, 533- 535  c.p.p.;

dichiara C. R. colpevole del reato ascrittogli e concessa l’attenuante della risarcimento del danno equivalente alle contestate ed esistenti aggravanti, considerata la diminuente del rito, lo condanna alla pena di mesi nove di reclusione ed € 300,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere.

Visto l’art. 240 c.p. dispone la confisca e la distruzione delle forbici in sequestro.

Visti gli artt. 274, 275, 283, 284, 285 c.p.p.,

dispone la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella di dell’obbligo di dimora nel Comune di N.,

ordina la scarcerazione di C. R. se non detenuto per altra causa;

ordina a C. R. di presentarsi senza ritardo al Comando di Compagnia dei Carabinieri di N. per dichiarare il luogo dove fisserà la propria dimora;

dispone che l’imputato non si allontani dalla propria dimora dalle ore 20,00 di sera alle ore 7,00 del mattino successivo.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito comprese le comunicazioni previste dall’art. 97 disp. att. c.p.p.

Imola, 16 settembre 2004.

Il Giudice