Sentenze

Sentenze

Furto aggravato-rito abbreviato- artt. 62 bis c.p., 442, 533 e 535 c.p.p.- condanna sei mesi e venti giorni di reclusione e multa- oltre il pagamento delle spese processuali- artt. 1 L. 241/2006 e 174 co. 2° c.p., condonata intermente per indulto la

29 marzo 2016

Furto aggravato- rito abbreviato- artt. 62 bis c.p., 442, 533 e 535 c.p.p.- condanna sei mesi e venti giorni di reclusione e multa- oltre il pagamento delle spese processuali- artt. 1 L. 241/2006 e 174 co. 2° c.p., condonata intermente per indulto la pena.

  

Motivazione

Con decreto di citazione diretta emesso dal P.M. il 10 marzo 2008 il sig. C. A. è stato tratto a giudizio per il delitto di furto aggravato a lui ascritto.

Si è proceduto nella sua dichiarata contumacia.

Il Difensore, munito di procura speciale, ha chiesto che il processo venisse definito con giudizio abbreviato.

Ammesso il rito e acquisito il fascicolo del P.M., il processo è stato rinviato per la sola discussione.

All’udienza odierna il processo è stato discusso e viene adesso deciso come da presente sentenza con motivazione contestuale.

Dall’esame degli atti allegati al fascicolo del P.M. (C.N.R., verbale di denuncia presentata dal sig. M. P. e verbale di dichiarazioni spontanee ex art. 350 c.p.p. del medesimo imputato) si rileva che l’imputato è colpevole del delitto a lui ascritto.

Si premette a tal fine che il verbale di dichiarazioni spontanee è perfettamente utilizzabile nel processo con rito abbreviato essendo limitata la sua inutilizzabilità alla fase dibattimentale, dove può essere utilizzato solo per le contestazioni ai sensi dell’art. 503 c.p.p..

Per il resto risulta che il caravan per il cui furto è processo era stato parcheggiato la sera del 15 agosto **** nella via Z.. Il caravan, nella prospettiva di una assenza di qualche giorno, era stato lasciato chiuso a chiave e senza le chiavi di messa in moto a bordo. Il mezzo non è dotato di antifurto satellitare che ne consente il controllo a distanza.

Successivamente, il 27 aprile 2005, si è presentato al posto di Polizia ferroviaria del Brennero l’odierno imputato e si è autodenunciato come autore del furto nel predetto verbale di dichiarazioni spontanee..

Ha riferito di avere perpetrato il furto in Imola dopo che alla fine di agosto **** era stato rilasciato dalla Polizia di Rimini. Con il camper si era recato in Germania dove è stato arrestato per guida senza patente, secondo quello che egli ha riferito.

In effetti le circostanze, raccontate dal sig. C. sono compatibili con quelle che emergono dalla denuncia e dopo tanto tempo e a distanza dal luogo nel quale il furto è avvenuto, la descrizione del mezzo, l’indicazione del tempo del furto e l’indicazione della città dove è avvenuto il furto, contenuti nel verbale indicano che egli è veramente l’autore del furto.

Il fine di trarne profitto richiesto dalla norma è riscontrato da qualsiasi utilità che si avrebbe potuto ricavare dal mezzo e in concreto risulta che il sig. C. lo ha utilizzato come mezzo di trasporto e anche come casa, riscontrando così l’esistenza dell’indicato dolo specifico.

Sussiste l’aggravante dell’esposizione a pubblica fede essendo i fatti avvenuti nei confronti di mezzo parcheggiato lungo la pubblica via senza che vi fossero forme di controllo a distanza e pertanto risulta in concreto l’esposizione necessaria o consuetudinaria della esposizione a pubblica fede che integra l’aggravante.

Non sussiste l’attenuante del danno economico di lieve entità atteso che il caravan ha comunque un notevole valore economico.

Sussistono però le circostanze attenuanti generiche. Sul punto si rileva che l’imputato non è certo incensurato, ma il comportamento processuale tenuto, di confessione e di scelta del rito che ha consentito di evitare complessi accertamenti giudiziari rende il sig. C. meritevole delle predette attenuanti.

Nel giudizio di contemperamento delle circostanze le attenuanti generiche e l’aggravante indicata esistente sono da giudicare equivalenti.

Conseguentemente al giudizio di equivalente delle circostanze la pena da applicare, è quella del furto semplice e dunque considerato i criteri di cui all’art. 133 c.p. si ritiene di dovere irrogare al sig. C. A. la pena di mesi dieci di reclusione ed € 260,00 di multa.

La detta pena va diminuita per il beneficio connesso al rito e pertanto in concreto si irroga la pena di mesi sei e giorni venti di reclusione ed € 173,34 di multa.

Il sig. C. ha già goduto due volte della sospensione condizionale della pena.

Il fatto è accaduto nel periodo di tempo per il quale vi è stata applicazione dell’indulto da parte della L. 241/2006.

Considerato che le ordinanze applicative d’indulto che sono già iscritte nel casellario non sono esaustive della possibilità dell’indulto e siccome le condanne per delitti successivi non sono tali ai sensi dell’art. 1 comma 3° L. 241/2006 da dovere disporre la revoca dell’indulto, si può disporre già in questa sede il relativo condono della pena.

Alla dichiarazione di colpevolezza segue la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dall’erario.

P. Q. M.

Visti gli artt. rubricati 62 bis c.p., 442, 533 e 535 c.p.p.;

dichiara C. A. colpevole del reato aggravato ascrittogli e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante, per l’effetto lo condanna, considerata la diminuente del rito, alla pena di mesi sei e giorni venti di reclusione ed € 173,34 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali sostenute dall’erario.

Visti gli artt. 1 L. 241/2006 e 174 comma 2° c.p., dichiara interamente condonata per indulto la pena irrogata.

Imola, 11 febbraio 2009.

Il Giudice