Sentenze

Sentenze

Evasione detenzione domiciliare- recidiva reiterata- artt. 47 ter L. 354/75, 385 comma 4° c.p., 442, 521, 533 e 535 c.p.p.- condanna a otto mesi di reclusione e il pagamento delle spese processuali.

29 marzo 2016

Evasione detenzione domiciliare- recidiva reiterata- artt. 47 ter L. 354/75, 385 comma 4° c.p., 442, 521, 533 e 535 c.p.p.- condanna a otto mesi di reclusione e il pagamento delle spese processuali.

 

Motivazione.

Con decreto di citazione diretta emesso dal P.M. il sig. C. J. è stato tratto a giudizio per rispondere del delitto di evasione in imputazione indicato.

Il sig. C., detenuto per altra causa, ha rinunciato a comparire e il Difensore, munito di procura speciale, ha chiesto che si procedesse con rito abbreviato.

Ammesso il rito ed acquisito il fascicolo del P.M. il processo è stato subito discusso e deciso come da presente sentenza con motivazione contestuale.

Dall’esame degli atti allegati al fascicolo del P.M. (C.N.R., annotazione di servizio, decreto del Tribunale di Sorveglianza di sottoposizione alla detenzione domiciliare, autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio emessa dal G.I.P. e dal magistrato di sorveglianza) si desume che l’imputato sottoposto al regime di detenzione domiciliare di cui all’art. 47 ter L. 354/75, non era presente alle ore 00,18 del 26 maggio 2005. Secondo le autorizzazioni in atti egli avrebbe dovuto essere in case fin dalla mezzanotte.

Non è dato di sapere a che ora il sig. C. rientrò in casa.

L’imputato è dunque colpevole del reato a lui ascritto che deve essere esattamente qualificato ai sensi dell’art. 47  ter comma 8 L. 354/75 che rinvia all’art. 385 c.p. solo per l’individuazione delle conseguenze applicabili.

Infatti anche se il sig. C. era anche agli arresti domiciliari per altro reato, la pena definitiva è prevalente rispetto alla qualificazione della violazione commessa.

La riqualificazione operata da questo giudice non trova ostacolo nel disposto dell’art. 521 c.p.p. non essendo il reato ritenuto attribuito al Tribunale in composizione collegiale.

Per il reato di evasione non sono riconoscibili in favore dell’imputato le attenuanti generiche per i suoi gravi precedenti.

Sussiste invece la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale contestata dal P.M. (vedi certificati penali in atti in relazione alla sentenza del Tribunale di Como, sezione di Erba del 24 maggio 2004 irrevocabile il 9 luglio 2004, per quanto riguarda lo specifico reato di evasione).

In relazione ai criteri di cui all’art. 133 c.p., e segnatamente per la già grave situazione del sig. C. che in virtù delle numerose pendenze e del notevole grado di libertà al quale comunque era autorizzato avrebbe dovuto attenersi ad uno scrupolosissimo rispetto degli orari, si ritiene  che la richiesta del P.M. superiore al minimo della pena sia giustificata e pertanto di dover irrogare la pena di anni uno di reclusione (p.b. mesi nove di reclusione aumentata per l’applicazione della recidiva, applicata in base al vecchio testo dell’art. 99 c.p. in quanto più favorevole, ex art. 2 c.p. del nuovo testo introdotto dalla L. 251/2005).

Con l’applicazione della diminuente del rito scelto la pena viene ridotta a mesi otto di reclusione.

Alla dichiarazione di colpevolezza segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Risulta dal certificato penale che il sig. C. ha già usufruito interamente dell’indulto di cui alla L. 241/2006.

P. Q. M.

Visti gli artt. rubricati, 47 ter L. 354/75, 385 comma 4° c.p., 442, 521, 533 e 535 c.p.p.;

dichiara C. J. colpevole del reato di allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare a lui ascritto, esattamente qualificato ai sensi dell’art. 47 ter comma 8 L. 354/75 e, considerata la recidiva reiterata infraquinquennale e specifica, applicata la diminuente del rito, lo condanna alla pena di mesi otto di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Imola, 6 novembre 2007.

Il Giudice