Sentenze

Sentenze

Evasione dalla detenzione domiciliare- artt. 442, 533 e535 c.p.p.- condanna ad otto mesi di reclusione e al pagamento delle spese processuali.

29 marzo 2016

Evasione dalla detenzione domiciliare- artt. 442, 533 e535 c.p.p.- condanna ad otto mesi di reclusione e al pagamento delle spese processuali.

 

Motivazione

Con decreto di citazione diretta emesso dal P.M. il sig. E. A. H. , attualmente detenuto per altra causa, veniva tratto a giudizio per rispondere del delitto di evasione in epigrafe indicato.

L’imputato, presente all’udienza in quanto ivi tradotto, ha chiesto ed ottenuto di essere giudicato con rito abbreviato. Ha svolto dichiarazioni spontanee mediante le quali ha affermato di non essersi in realtà allontanato dal giardino di casa dove stava tosando l’erba.

Dall’esame degli atti allegati al fascicolo del P.M. (C.N.R., annotazioni di servizio, tabulati telefonici, verbali di S.I.T.) si desume che l’imputato sottoposto al regime degli arresti domiciliari non era in casa in seguito ad un controllo avvenuto il 21 aprile 2002 alle ore 12,00. In particolare si osserva che dalle S.I.T. rese il 30 agosto 2002 da B. M. si evince che lo stesso, quale tassista, era stato richiesto dall’odierno imputato di accompagnarlo ad A. dove in effetti lo accompagnò il 20 aprile 2002, previa una tappa in B. in un indirizzo sito in via T.. Il viaggio, riferisce il tassista, iniziò la mattina del 20 aprile 2002.

La Difesa ha sollevato eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese a S.I.T. dai prossimi congiunti dell’imputato in quanto non precedute da avviso ex at. 199 c.p.p. di facoltà da astenersi dalla deposizione contro il congiunto.

Rileva lo scrivente che la questione non riguarda la deposizione del sig. B. che certamente non è prossimo congiunto del sig. El HA. H.. La deposizione di questi è sufficiente di per se a consentire la condanna dell’imputato perché non vi è dubbio che si tratti dell’odierno imputato e questo fatto, insieme al fatto che i Carabinieri non lo hanno trovato in casa e che per svolgere le attività di acquisizione delle sommarie informazioni della moglie e della nonna della stessa, intrattenendosi per un tempo necessariamente considerevole, è sufficiente per ritenere che il sig. E HA. H. abbia commesso il fatto di evasione. Infatti i Carabinieri per svolgere gli accertamenti detti devono necessariamente essersi intrattenuti nella casa un tempo assolutamente sufficiente affinché, se l’imputato fosse stato nelle dipendenze della casa come da lui sostenuto, ciò si sarebbe reso palese. Dunque la dichiarazione dell’imputato è totalmente prova di credibilità ed è invece indice di un pessimo comportamento processuale.

Si devono inoltre considerare le dichiarazioni di altri testi diversi dai prossimi congiunti e precisamente la deposizione del sig. testi Bruno che ha riferito della presenza dell’odierno imputato in A. presso la casa della sorella in A. e l’annotazione dell’assistente della Pol. Fer. di P., sig. F. D’A. che ha accertato la presenza dello stesso in un vagone ferroviario vicino a P. il 27 aprile 2002.

In ogni caso anche le dichiarazioni dei congiunti sarebbero utilizzabili in sede di abbreviato. Infatti, premessa la differenza tra inutilizzabilità e nullità della prova, nel presente caso la prova senza gli avvisi di legge è nulla, ma non inutilizzabile perché non è stata assunta in violazione di un divieto di legge. Orbene, l’imputato che chiede di essere giudicato con rito abbreviato acconsente alla utilizzazione di tutti gli elementi di prova acquisiti nel fascicolo del P.M. e dunque anche a quelle eventualmente acquisite con una nullità relativa come è quella della mancata osservanza dell’obbligo di avvisare della facoltà di non deporre (cfr. Cass. Pen. sez. 1 del 5 febbraio 2002 n. 4501 relativa ad una fattispecie dove la nullità era comunque sanata, ma dalla cui motivazione si desume che la Corte avrebbe ritenuto comunque utilizzabile l’atto anche in mancanza di sanatoria proprio con le considerazioni sopra espresse).

Gli arresti domiciliari erano ancora attuali derivando dall’ordinanza del Tribunale di B., estensore N. L., del 2 ottobre 2001.

Conseguentemente, si ritiene che il comportamento dell’imputato sia esattamente quello stigmatizzato dalla norma penale e in conseguenza di ciò si ritiene di doverlo ritenere colpevole del reato ascritto stante l’evidente volontarietà della sua assenza e dunque la sussistenza del dolo.

Per il reato di evasione non sono riconoscibili in favore dell’imputato le attenuanti generiche a causa dei suoi gravi precedenti.

In relazione ai criteri di cui all’art. 133 c.p., e segnatamente della lunga durata dell’evasione e il fatto che durante il periodo di evasione ha commesso ulteriori reati (vedi testimonianza Testi), considerabili ex art. 133 comma 1 n. 1 e comma 2 n. 3 c.p., non si ritiene di potere irrogare all’imputato la pena di mesi sei di reclusione, minimo della pena richiesto dal P.M., ma la maggiore pena di anni uno di reclusione.

Con l’applicazione della diminuente del rito scelto la pena viene ridotta a mesi otto di reclusione.

Alla dichiarazione di colpevolezza segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Visti gli artt. rubricati, 442, 533 e 535 c.p.p.;

dichiara El A. H.  colpevole del reato a lui ascritto e, applicata la diminuente del rito, lo condanna alla pena di mesi otto di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Imola, 4 maggio 2006.

Il Giudice