Sentenze

Sentenze

Evasione dal regime di detenzione domiciliare- artt. 47 ter L. 354/75, 385 co. 4 c.p.,442, 521, 533 e 535 c.p.p.- colpevole, condanna a otto mesi di reclusione ed al pagamento delle spese processuali.

29 marzo 2016

Evasione dal regime di detenzione domiciliare- artt. 47 ter L. 354/75, 385 co. 4 c.p.,442, 521, 533 e 535 c.p.p.- colpevole, condanna a otto mesi di reclusione ed al pagamento delle spese processuali.

 

Motivazione

Con decreto di citazione diretta emesso dal P.M. il sig. B. S. veniva tratto a giudizio per rispondere del delitto di evasione in epigrafe indicato.

Il sig. B., detenuto per altra causa, veniva qui tradotto ed essendo presente all’odierna udienza, chiedeva che si procedesse con rito abbreviato condizionando l’ammissione di tale rito all’acquisizione di ordine di esecuzione della pena dal quale si desumeva che si era costituito in carcere. Chiedeva altresì di essere ammesso a rendere interrogatorio. Ritenuto rilevante il documento ai sensi dell’art. 438 comma 5° c.p.p. il rito abbreviato veniva ammesso e si acquisiva il fascicolo del P.M.

Quindi si dava corso all’interrogatorio del sig. B. e subito dopo la causa è stata discussa.

Dall’esame degli atti allegati al fascicolo del P.M. (C.N.R., relazione di servizio e documentazione proveniente dall’Istituto di riabilitazione di M.) si desume che l’imputato sottoposto al regime di detenzione domiciliare di cui all’art. 47 ter L. 354/75 in luogo di cura con provvedimento del Tribunale di Sorveglianza, se ne è allontanato in data 29 gennaio 2002. Le motivazioni che emergevano in sede di intervento della P.G. sono che il sig. B. si sarebbe allontanato in seguito al rigetto di una sua istanza per partecipare ad un processo in C. che si sarebbe tenuto in quei giorni. Lo scopo dell’allontanamento sarebbe stato proprio quello di partecipare al predetto processo.

Nell’interrogatorio oggi reso emerge invece che la ragione dell’allontanamento sarebbe stata la paura di essere condannato in quel processo poiché a dire dell’imputato, rischiava l’ergastolo. Il suo stato di evaso cessò poi il 19 settembre 2002 poiché l’imputato si costituì volontariamente presso la Casa Circondariale di Ragusa (vedi ordine di esecuzione pena prodotto oggi dalla Difesa).

Avrebbe influito sulla decisione di evadere il grave stato di malattia dell’imputato, che era in cura psichiatrica per depressione. Anche sulla decisione di costituirsi avrebbe inciso il suo stato di malattia, in questo caso fisico, essendo affetto il sig. B. dal una malattia del midollo spinale che lo rende paraplegico e costretto su una sedia a rotelle.

L’imputato è dunque colpevole del reato a lui ascritto che deve essere esattamente qualificato ai sensi dell’art. 47  ter comma 8 L. 354/75 che rinvia all’art. 385 c.p. solo per l’individuazione delle conseguenze applicabili.

La riqualificazione operata da questo giudice non trova ostacolo nel disposto dell’art. 521 c.p.p. non essendo il reato ritenuto attribuito al Tribunale in composizione collegiale.

Per il reato di evasione non sono riconoscibili in favore dell’imputato le attenuanti generiche neppure in ragione della sua malattia. Questa, infatti, se non vale ad escludere o diminuire la capacità di intendere e di voler (cosa che non si discute), non è neppure idonea a costituire motivo di concessione delle attenuanti generiche che non sono neppure concedibili per altri motivi in ragione dei gravissimi precedenti a suo carico (vedi certificato penale: nel famoso processo di C. il sig. B. è stato condannato per omicidio e altri reati connessi alla pena di 24 anni e mesi sei di reclusione).

È invece riconoscibile l’attenuante speciale di cui all’art. 385 comma 4° c.p. Si deve infatti ritenere che il rinvio fatto dall’art. 47 ter comma 8 citato all’art. 385 sia integrale e consenta di applicare anche a questo reato la particolare circostanza della sua costituzione, che appare perfettamente integrata nel comportamento di chi si costituisca in una Casa Circondariale.

In relazione ai criteri di cui all’art. 133 c.p., e segnatamente della lunga durata dell’evasione, considerabile ex art. 133 comma 1 n. 1 c.p., si ritiene di potere irrogare all’imputato la pena di anni uno di reclusione (p.b. anni uno e mesi sei di reclusione diminuita per l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 385 comma 4 c.p. fino ad anni uno).

Con l’applicazione della diminuente del rito scelto la pena viene ridotta a mesi otto di reclusione.

Alla dichiarazione di colpevolezza segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Visti gli artt. rubricati,47 ter L. 354/75, 385 comma 4° c.p., 442, 521, 533 e 535 c.p.p.;

dichiara B. S. colpevole del reato di allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare a lui ascritto esattamente qualificato ai sensi dell’art. 47 ter comma 8 L. 354/75e, riconosciute in suo favore l’attenuante di cui all’art. 385 comma 4° c.p., applicata la diminuente del rito, lo condanna alla pena di mesi otto di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Imola, 4 ottobre 2005.

Il Giudice