Sentenze

Sentenze

Evasione dal regime di detenzione domiciliare- artt. 442, 533 e 535 c.p.p.- condanna a quattro mesi di reclusione e al pagamento spese processuali.

29 marzo 2016

Evasione dal regime di detenzione domiciliare- artt. 442, 533 e 535 c.p.p.- condanna a quattro mesi di reclusione e al pagamento spese processuali.

Motivazione

Con decreto di citazione diretta emesso dal P.M. il sig. C. G., attualmente detenuto per altra causa, veniva tratto a giudizio per rispondere del delitto di evasione in epigrafe indicato.

Il Difensore, munito di procura speciale, chiedeva che si procedesse con rito abbreviato condizionando l’ammissione di tale rito all’acquisizione di due documenti relativo alla regolarità del programma di disintossicazione seguito e in relazione alla sua presenta al SERT in quella giornata. Ritenuti rilevanti i documenti e confacenti all’ottica di economia processuale tipici dell’abbreviato, il Giudice, ai sensi dell’art. 438 comma 5° c.p.p., ammetteva il rito abbreviato e acquisiva il fascicolo del P.M.

Dall’esame degli atti allegati al fascicolo del P.M. (C.N.R. e annotazione di servizio) si desume che l’imputato sottoposto al regime degli arresti domiciliari non era in casa in seguito ad un controllo delle ore 15,50. In seguito alle ore 17,30 giungeva una telefonata da parte del C. di essere rientrato in quel momento in casa e che riferiva come si fosse recato a togliere dei punti di sutura.

Dalla documentazione in atti si ricava che l’imputato si è recato al SERT quella mattina alle ore 10,00, ma non vi è traccia della richiesta di togliere i punti di sutura. Del resto, si deve osservare che non vi era motivo perché la richiesta di allontanamento per togliere i punti di sutura non dovesse essere sottoposta a previa autorizzazione da parte dell’A.G. che aveva il C. a disposizione. Conseguentemente si ritiene che il comportamento dell’imputato sia esattamente quello stigmatizzato dalla norma penale di rendere difficile il controllo dei suoi comportamenti e in conseguenza di ciò si ritiene di doverlo ritenere colpevole del reato ascritto stante l’evidente volontarietà della sua assenza e dunque la sussistenza del dolo.

Per il reato di evasione non sono riconoscibili in favore dell’imputato le attenuanti generiche a causa dei suoi gravi precedenti.

In relazione ai criteri di cui all’art. 133 c.p., e segnatamente della corta durata dell’evasione, considerabile ex art. 133 comma 1 n. 1 c.p., si ritiene di potere irrogare all’imputato la pena di mesi sei di reclusione.

Con l’applicazione della diminuente del rito scelto la pena viene ridotta a mesi quattro di reclusione.

Alla dichiarazione di colpevolezza segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Visti gli artt. rubricati, 442, 533 e 535 c.p.p.;

dichiara C. G. colpevole del reato a lui ascritto e, applicata la diminuente del rito, lo condanna alla pena di mesi quattro di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Imola, 24 gennaio 2006.

Il Giudice