Sentenze

Sentenze

Evasione dagli arresti domiciliari- presso comunità terapeutica- artt.442, 533, 535 e 693 c.p.p.- condanna a tre mesi di reclusione, al pagamento spese processuali e mantenimento in carcere-art 53 L.689/81 converte pena in sei mesi di libertà contr

29 marzo 2016

Evasione dagli arresti domiciliari- presso comunità terapeutica- artt.442, 533, 535 e 693 c.p.p.- condanna a tre mesi di reclusione, al pagamento spese processuali e mantenimento in carcere- art 53 L.689/81 converte pena in sei mesi di libertà controllata.

 

Motivazione

In seguito a convalida dell’arresto in flagranza, senza applicazione di misura cautelare, nei confronti del sig. T. L. è stato disposto il giudizio direttissimo.

Il sig. T., chiedeva che si procedesse con rito abbreviato.

Ammesso il rito, il giudice ha disposto perizia psichiatrica per accertare lo stato di capacità d’intendere e volere dell’imputato al momento del fatto, l’eventuale pericolosità e l’accertamento della capacità di partecipare scientemente al processo.

All’udienza odierna, assunto la deposizione del perito ed acquisita la relazione peritale, il processo è stato discusso come da presente sentenza con motivazione contestuale.

Dall’esame degli atti allegati al fascicolo del P.M. e dagli atti assunti all’udienza di convalida (C.N.R., relazione orale dell’Ufficiale di P.G., interrogatorio del sig. T. verbale di arresto e provvedimento di concessione del regime di arresti domiciliari per cui è processo) si desume che l’imputato era sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la comunità terapeutica Il Sorriso (ordinanza del G.I.P. di Forlì del 20 aprile 2006).

Tuttavia il sig. T. si è trovato subito male in quella comunità, ne insorta una profonda avversione che lo hanno portato a chiedere addirittura di essere ricondotto in carcere. Il giorno 21 e il giorno 28 aveva anche tentato il suicidio attaccandosi alla canna de gas. Il medesimo giorno 28 dove aveva tentato il suicidio e aveva esposto al L. M. di volere tornare in carcere, ha fatto questa evasione. Fu trovato dai Carabinieri venti minuti dopo essersi allontanato dalla Comunità e comunque nei pressi.

Dalla perizia emerge che l’imputato pur avendo disturbo della personalità, in relazione al fatto per cui è processo è perfettamente in grado d’intendere e di volere. Il fatto, secondo il perito, è indubbiamente spiegabile con la sua volontà di allontanarsi anche andando in carcere dalla comunità e la via più facile appariva quella dell’evasione.

Le medicine che assumeva non hanno avuto rilevanza nel modificare la capacità d’intendere e di volere dell’imputato.

L’imputato è dunque colpevole del reato di evasione dal regime degli arresti domiciliari a lui ascritto.

Infatti benché determinato dal desiderio di tornare in carcere il fatto è doloso perché attesta la volontarietà di sottrarsi al regime al quale fino a disposizione contraria era costretto.

Non si riscontra la sussistenza della forza maggiore richiamata dalla Difesa.

Per il reato di evasione sono riconoscibili in favore dell’imputato attesa la motivazione del gesto offerta dal perito le attenuanti generiche.

In relazione ai criteri di cui all’art. 133 c.p., si ritiene di potere irrogare all’imputato la pena di mesi tre di reclusione (p.b. mesi sei di reclusione diminuita per le generiche a mesi quattro, diminuita per il rito fino alla misura indicata).

Alla dichiarazione di colpevolezza segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della spese di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere, se esistenti.

In base all’esame del Perito si ritiene controproducente l’irrogazione di una sia pure piccola misura carceraria e pertanto visto l’art. 58 L. 689/81 si converte la pena detentiva in libertà controllata che per il ragguaglio contenuto nell’art. 57 L. 689/81 di indica in mesi sei di durata.

P. Q. M.

Visti gli artt. rubricati, 442, 533, 535  e 692 c.p.p.;

dichiara T. L. colpevole del reato di evasione dagli arresti domiciliari a lui ascritto e, applicate le attenuanti generiche ed applicata la diminuente del rito, lo condanna alla pena di mesi tre di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere.

Visto l’art. 53 L. 689/81 converte la pena detentiva in mesi sei di libertà controllata.

Imola, 28 giugno 2006.

Il Giudice