Sentenze

Sentenze

Evasione arresti domiciliari- rito abbreviato- artt. 442, 533 e 535 c.p.p.- condanna a quattro mesi di reclusione oltre il pagamento delle spese processuali.

29 marzo 2016

Evasione arresti domiciliari- rito abbreviato- artt. 442, 533 e 535 c.p.p.- condanna a quattro mesi di reclusione oltre il pagamento delle spese processuali.

Motivazione

Con decreto di citazione diretta emesso dal P.M. il sig. C. J. è stato tratto a giudizio per rispondere del delitto di evasione in imputazione indicato.

Il sig. C., detenuto per altra causa, ha rinunciato a comparire e il Difensore, munito di procura speciale, ha chiesto che si procedesse con rito abbreviato.

Ammesso il rito ed acquisito il fascicolo del P.M. il processo è stato rinviato per la sola discussione. All’udienza odierna esso è stato discusso e viene adesso deciso come da presente sentenza con motivazione contestuale.

Si precisa che nel fascicolo del P.M. sono contenuti anche gli atti relativi ad un altro episodio accaduto il 25 settembre 2004 per il quale è già stata pronunciata sentenza da questo tribunale portante il n. 286/2008 che è stata parimenti acquisita ai sensi dell’art. 441 comma 5° c.p.p.

Il fatto per il quale è processo è accaduto il 2 dicembre 2004.

Dall’esame degli atti allegati al fascicolo del P.M. (C.N.R., annotazione di Polizia Giudiziaria, provvedimento di unificazione delle pene del 14 agosto 2004 della Procura generale di Milano, decreto del Tribunale di Sorveglianza di sottoposizione alla detenzione domiciliare del 9 agosto 2004, verbale di sottoposizione agli obblighi della detenzione domiciliare del 5 settembre 2004) si desume che l’imputato sottoposto al regime di detenzione domiciliare di cui all’art. 47 ter L. 354/75, è stato notato alle ore 11,50 mentre rientrava in casa a bordo di una bicicletta. Il sig. C. non poteva essere fuori di casa a quell’ora perché in base al provvedimento del Tribunale di Sorveglianza che rimandava agli accordi da prendere al momento della sottoposizione agli obblighi poteva uscire di casa tra le ore 14,00 e le ore 18,00.

L’imputato è dunque colpevole del reato a lui ascritto ai sensi dell’art. 47  ter comma 8 L. 354/75 che rinvia all’art. 385 c.p. solo per l’individuazione delle conseguenze applicabili.

Non sussiste l’attenuante speciale invocata dalla Difesa della costituzione ai sensi dell’art. 385 comma 4° c.p. dato che la norma prevede la costituzione in carcere. In caso di arresti domiciliari infatti la Cassazione ha già ritenuto che possa costituire l’attenuante in questione la costituzione in carcere o presso una sede di P.G. Il rientro in casa, piuttosto è funzionale al non fare scoprire l’evasione e non merita l’applicazione dell’attenuante in questione.

Per il reato di evasione non sono riconoscibili in favore dell’imputato le attenuanti generiche per i suoi gravi precedenti.

In relazione ai criteri di cui all’art. 133 c.p., si ritiene di dover irrogare la pena di mesi sei di reclusione.

Con l’applicazione della diminuente del rito scelto la pena viene ridotta a mesi quattro di reclusione.

Alla dichiarazione di colpevolezza segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Risulta dal certificato penale che il sig. C. ha già usufruito interamente dell’indulto di cui alla L. 241/2006.

P. Q. M.

Visti gli artt. rubricati, 442, 533 e 535 c.p.p.;

dichiara C. J. colpevole del reato di allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare a lui ascritto e, applicata la diminuente del rito, lo condanna alla pena di mesi quattro di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Imola, 24 febbraio 2009.

Il Giudice