Sentenze

Sentenze

Evasione arresti domiciliari-artt.442,533,535,692 c.p.p.-condanna a quattro mesi di reclusione, al pagamento delle spese processuali e mantenimento in carcere-art. 168 co. 1 n. 1 c.p. revoca la sospensione condizionale della pena disposta dal Tribuna

29 marzo 2016

Evasione arresti domiciliari-artt.442,533,535,692 c.p.p.-condanna a quattro mesi di reclusione, al pagamento delle spese processuali e mantenimento in carcere-art. 168 co. 1 n. 1 c.p. revoca la sospensione condizionale della pena disposta dal Tribunale.

 

Motivazione

In seguito a convalida dell’arresto tenutasi dal G.I.P. del Tribunale di Napoli., l’arresto per evasione del sig. B. F. è stato convalidato ed è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere. Allo stesso tempo il G.I.P. del Tribunale di N. si è dichiarato incompetente e ha disposto la trasmissione degli atti al P.M.

Il P.M. presso il Tribunale di Bologna ha pertanto presentato il sig. B. F. a giudizio direttissimo ai sensi dell’art. 449 comma 4° c.p.p. per l’udienza odierna, fissata nei quindici giorni dall’arresto.

Il sig. B., tradotto all’udienza odierna, assistito dal Difensore, ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato.

Il P.M. ha chiesto, per gli effetti di cui all’art. 27 c.p.p. la conferma della misura cautelare della custodia in carcere disposta dal G.I.P. di Napoli. La Difesa si è opposta a questa richiesta e, rappresentando il mutamento della situazione di fatto che ha determinato il sig. B. all’evasione, ha chiesto che il medesimo fosse rimesso agli arresti domiciliari.

L’imputato è stato interrogato ai fini della decisione sulla misura cautelare.

Sulle contrapposte istanze del P.M. e della Difesa circa la misura cautelare, si dispone in separata ordinanza.

Per quanto riguarda il merito della questione, il processo è stato subito discusso e deciso come da presente sentenza con motivazione contestuale.

Dall’esame degli atti allegati al fascicolo del dibattimento e di quello della convalida presso il G.I.P. di Napoli (C.N.R. proveniente dall’Ufficio Matricola della Casa Circondariale di Napoli Secondigliano del 18 giugno 2008, verbale di arresto, verbale di sottoposizione agli arresti domiciliari del 3 novembre 2007, estratto dell’ordinanza del 2 novembre 2007 della decima sezione del Tribunale di Napoli addetta al riesame, comunicazione di arresto per evasione dagli aa.dd. della Casa Circondariale di Napoli Secondigliano del 18 giugno 2008, richiesta di convalida del P.M., verbale dell’udienza di convalida tenutasi davanti al G.I.P. del Tribunale di Napoli del 20 giugno 2008, ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Napoli del 20 giugno 2008 contenente convalida dell’arresto, ordinanza di custodia cautelare in Carcere e relativa dichiarazione di incompetenza e trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Bologna, C.N.R. proveniente dalla Stazione dei Carabinieri di Dozza del 21 giugno 2008) si desume che l’imputato sottoposto dal 3 novembre 2007 al regime degli arresti domiciliari in Toscanella di Dozza, via della R. n. *, è evaso il 17 giugno 2008. Il fatto, riferiscono i Carabinieri di Dozza nella citata C.N.R. è stato portato alla loro conoscenza dalla sig.ra I. R., moglie del sig. B. che riferiva come il marito, al termine di un’ennesima lite familiare con la suocera, aveva fatto la valigia e si era allontanato.

Verso le ore 20,00 del giorno successivo, il sig. B. si è costituito alla Casa Circondariale di Napoli Secondigliano. Lo stesso nel costituirsi riferiva di avere commesso evasione dagli arresti domiciliari, segnalando l’impossibilità di convenga con la propria suocera. Riferiva di essere arrivato a Napoli presso le 4,30 del mattino e di essere stato presso la casa dei familiari che ha in Napoli alla via F.lli C. isolato ** scala *. Lo stesso riferiva durante l’udienza di convalida tenutasi il 20 giugno 2008 in Napoli presso il Carcere di Poggioreale dove aggiungeva di avere chiesto lo stesso 17 giugno 2008 ai Carabinieri che si erano recati in casa per il controllo di arrestarlo e che aveva svolto tre richieste di essere messo agli arresti domiciliari a Napoli segnalando l’impossibilità di convivenza e che per tre volte la richiesta era stata rigettata. Lo stesso ha ribadito anche all’udienza odierna.

Non vi è pertanto dubbio che il sig. B. abbia violato l’ordinanza che disciplinava i suoi arresti domiciliari, essendosi allontanato dagli arresti domiciliari per l’incompatibilità di stare con la suocera.

Trattasi evidentemente di evasione volontaria e dunque caratterizzata dal dolo richiesto dall’art. 385 c.p. per l’esistenza del reato.

Non sono riconoscibili in favore dell’imputato le attenuanti generiche per i suoi precedenti. A tale fine non rileva il fatto che l’evasione sia stata determinata dai cattivi rapporti con la suocera atteso che l’imputato non poteva essere agli arresti domiciliari a casa della suocera se non l’avesse richiesto e se la suocera non avesse comunicato la propria disponibilità.

Sussiste invece la recidiva infraquinquennale che è stata contestata dal P.M. essendo il presente fatto intervenuto entro i cinque anni dall’irrevocabilità della precedente e finora unica condanna (si tratta della sentenza del Tribunale di Cuneo del 29 ottobre 2004 irrevocabile il 20 gennaio 2005 ed è da questa seconda data che decorre il quinquennio).

Deve riconoscersi al sig. B. l’attenuante di cui all’art. 385 ult. comma c.p. essendosi l’imputato costituito in carcere.

In relazione ai criteri di cui all’art. 69 c.p. la detta attenuante deve ritenersi equivalente alla recidiva infraquinquennale ricordata.

In relazione ai criteri di cui all’art. 133 c.p., e segnatamente per il fatto che l’evasione è stata di breve durata e chiaramente determinata dai problemi familiari indicati, si ritiene che debba applicarsi il minimo della pena e pertanto mesi sei di reclusione.

Con l’applicazione della diminuente del rito scelto la pena viene ridotta a mesi quattro di reclusione.

Non si ritiene di potere applicare la sospensione condizionale della pena. In proposito si deve osservare che l’imputato ha già subito una condanna per tentata rapina (è quella di cui alla sentenza che determina l’odierna dichiarazione di recidiva infraquinquennale) ed era agli arresti domiciliari per un’altra tentata rapina. Inoltre si deve aggiungere che la vicenda odierna indica una impulsività dell’odierno imputato che non è capace di mantenerla sotto controllo. A tutto ciò si aggiunge che il presente reato, come vedremo subito dopo è stato commesso nel quinquennio successivo dalla irrevocabilità della precedente sentenza di condanna che già ha disposto la sospensione condizionale della pena in modo tale che oggi si deve revocare quel beneficio di diritto. Non si può pertanto svolgere la necessaria prognosi favorevole circa la futura non commissione di reato e dunque  non si può concedere in concreto la seconda sospensione condizionale della pena in astratto concedibile.

Invece, come già anticipato, con la presente sentenza deve invece essere revocata la sospensione condizionale che è stata concessa con la precedente sentenza. Infatti il presente reato è un delitto e ai sensi dell’art. 168 comma 1 n. 1 c.p. con la commissione di un delitto nei cinque anni successivi alla precedente sentenza di condanna con pena sospesa la revoca della sospensione condizionale segue di diritto, senza discrezionalità da parte del Giudice. Si precisa solo che l’inciso “della stessa indole” esistente nella norma in applicazione si riferisce solo alla diversa ipotesi della commissione nei cinque anni successivi di una fattispecie di reato contravvenzionale e non di una fattispecie delittuosa come nel caso che ci occupa.

Alla dichiarazione di colpevolezza segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere.

 

P. Q. M.

Visti gli artt. rubricati 442, 533, 535 e 692 c.p.p.;

dichiara B. F. colpevole del reato a lui ascritto, e applicata la circostanza attenuante della costituzione in carcere ai sensi dell’art. 385 ult. comma c.p., equivalente alla esistente recidiva infraquinquennale, applicata la diminuente del rito, lo condanna alla pena di mesi quattro di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere.

Visto l’art. 168 comma 1 n. 1 c.p. revoca la sospensione condizionale della pena disposta con sentenza del Tribunale di Cuneo in composizione monocratica del 29 ottobre 2004 irrevocabile il 20 gennaio 2005.

Imola, 30 giugno 2008.

Il Giudice