Sentenze

Sentenze

Evasione arresti domiciliari- artt. 47 ter L. 354/75, 385 co. 4° c.p., 442, 521, 533 e 535 c.p.p.- condanna a quattro mesi di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

29 marzo 2016

Evasione arresti domiciliari- artt. 47 ter L. 354/75, 385 co.4° c.p., 442, 521, 533 e 535 c.p.p.- condanna a quattro mesi di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

 

Motivazione

Con decreto di citazione diretta emesso dal P.M. il sig. C. J. è stato tratto a giudizio per rispondere del delitto di evasione in imputazione indicato.

Il sig. C., detenuto per altra causa, ha rinunciato a comparire e il Difensore, munito di procura speciale, ha chiesto che si procedesse con rito abbreviato, dopo che è stata respinta una questione preliminare di asserita nullità del decreto che dispone il giudizio.

Ammesso il rito ed acquisito il fascicolo del P.M. il processo è stato subito discusso e deciso come da presente sentenza con motivazione contestuale.

Dall’esame degli atti allegati al fascicolo del P.M. (C.N.R., annotazioni e relazione di servizio, decreto del Tribunale di Sorveglianza di sottoposizione alla detenzione domiciliare del 5 agosto 2004) si desume che l’imputato sottoposto al regime di detenzione domiciliare di cui all’art. 47 ter L. 354/75, è stato visto dal carabiniere scelto sig. P. A. mentre transitava alla guida di una automobile alle ore 20,00 del 25 settembre 2004 per poi scendere dalla macchina e fermarsi a parlare con alcuni uomini della Polizia Municipale. Gli uomini della Polizia Municipale hanno riferito delle frasi ingiuriose rese dall’uomo e del fatto che si chiamava B.. Successivamente la medesima persona si è presentata presso il loro comando per scusarsi ed è stata riconosciuta essere il sig. C..

Il sig. C. nel corso dell’interrogatorio delegato, ha riferito che egli si era recato presso la caserma dei Carabinieri perché voleva parlare con il capitano B. in quanto, siccome aveva litigato con la sua convivente, voleva tornare in carcere. Ha riferito di avere incontrato il vigile mentre rientrava in casa e che gli aveva detto di non mettersi in mezzo anche lui perché aveva litigato con la propria moglie.

Il fatto di volere rientrare in carcere non esime il sig. C. dal dovere rispettare la detenzione domiciliare e pertanto il fatto da lui commesso non può avere nessuna giustificazione in tale fatto, ne può costituire mancanza di elemento soggettivo.

L’imputato è dunque colpevole del reato a lui ascritto che deve essere esattamente qualificato ai sensi dell’art. 47  ter comma 8 L. 354/75 che rinvia all’art. 385 c.p. solo per l’individuazione delle conseguenze applicabili.

La riqualificazione operata da questo giudice non trova ostacolo nel disposto dell’art. 521 c.p.p. non essendo il reato ritenuto attribuito al Tribunale in composizione collegiale.

Per il reato di evasione non sono riconoscibili in favore dell’imputato le attenuanti generiche per i suoi gravi precedenti.

Sussiste invece la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale contestata dal P.M. (vedi certificati penali in atti in relazione alla sentenza del Tribunale di Como, sezione di Erba del 24 maggio 2004 irrevocabile il 9 luglio 2004, per quanto riguarda lo specifico reato di evasione).

In relazione ai criteri di cui all’art. 133 c.p., si ritiene di dover irrogare la pena di mesi sei di reclusione.

Con l’applicazione della diminuente del rito scelto la pena viene ridotta a mesi quattro di reclusione.

Alla dichiarazione di colpevolezza segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Risulta dal certificato penale che il sig. C. ha già usufruito interamente dell’indulto di cui alla L. 241/2006.

P. Q. M.

Visti gli artt. rubricati, 47 ter L. 354/75, 385 comma 4° c.p., 442, 521, 533 e 535 c.p.p.;

dichiara C. J. colpevole del reato di allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare a lui ascritto, esattamente qualificato ai sensi dell’art. 47 ter comma 8 L. 354/75 e, applicata la diminuente del rito, lo condanna alla pena di mesi quattro di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Imola, 23 settembre 2008.

Il Giudice