Sentenze

Sentenze

Evasione arresti domiciliari- artt. 442, 533 e 535 c.p.p.- mancanza dello stato di necessità- condanna a tre mise di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e al mantenimento in carcere- ordina sospensione della pena per cinque anni.

29 marzo 2016

Evasione arresti domiciliari- artt. 442, 533 e 535 c.p.p.- mancanza dello stato di necessità- condanna a tre mise di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e al mantenimento in carcere- ordina sospensione della pena per cinque anni.

 

Motivazione

In seguito a convalida dell’arresto in flagranza, senza applicazione di misura cautelare, nei confronti del sig. N A. è stato disposto il giudizio direttissimo.

Il sig. N A., all’udienza di rinvio dopo la richiesta di termini a Difesa, con l’ausilio del Difensore, ha chiesto che si procedesse con rito abbreviato.

Ammesso il rito, il processo è stato discusso come da presente sentenza con motivazione contestuale.

Dall’esame degli atti allegati al fascicolo del P.M. e dagli atti assunti all’udienza di convalida (C.N.R., relazione orale dell’Ufficiale di P.G., interrogatorio del sig. N A., verbale di arresto e provvedimento di concessione del regime di arresti domiciliari per cui è processo) si desume che l’imputato è anche attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la sua abitazione in C. (BO) via M. *** (ordinanza del G.I.P. di Alessandria del 28 febbraio 2007). Il medesimo è anche autorizzato ad allontanarsi per motivi lavorativi dall’abitazione dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 per recarsi al lavoro e il martedì ed il giovedì dalle ore 19,00 alle ore 21,00 per frequentare la scuola guida A. in I., via N. **.

Il 15 gennaio 2008 il sig. N A. è stato controllato presso la sua abitazione alle ore 21,30, quando già avrebbe dovuto essere in casa da mezzora rispetto alle autorizzazioni. Era infatti il giorno in cui era autorizzato ad andare alla scuola guida. Invece non era presente e i Carabinieri hanno potuto constatare direttamente la sua assenza dato che il coniuge ha permesso il controllo della casa. Il sig. N A. è poi arrivato a casa verso le 21,50 quando erano ancora presenti i Carabinieri.

Al momento non ha dato giustificazioni dell’assenza. All’udienza di convalida ha spiegato di avere per tempo per le medicine relativi alla patologia del figlio e di avere fatto tardi anche a causa della mancanza di mezzi di trasporto.

Come già espresso nell’ordinanza di convalida dal comportamento del sig. N A. si desume anche che egli ha utilizzato le autorizzazioni ad allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari a scopi diversi e per recarsi in luoghi diversi da quelli consentiti dalle autorizzazioni medesime. Non vi è dubbio che questo comportamento costituisca l’elemento oggettivo del delitto di evasione dato che è contrario alla ratio della misura cautelare che è quella di permettere uno stringente controllo sulla vita del cautelato per il quale egli si deve sempre trovare a disposizione dell’A.G. come se fosse in carcere. Invece è accaduto che questo fatto non si è verificato a causa del comportamento dell’odierno imputato che si è volontariamente e pertanto dolosamente allontanato dai luoghi e dai percorsi autorizzati, oltre a non avere rispettato gli orario.

Il fatto della malattia del figlio non costituisce lo stato di necessità indicato dalla Difesa. Infatti la ricetta allegata porta la data del giorno prima, gli stessi farmaci (nureflex e sobrepin, che sono noti antinfiammatori e mucolitici largamente utilizzati per patologie da raffreddore in pediatria) indicano una malattia non grave del minore, non è comprensibile perché non potessero essere prese dalla moglie e in ogni caso non vi è motivo per il quale nessun avvertimento dovesse essere dato all’autorità di P.G. incaricata della vigilanza. 

L’imputato è dunque colpevole del reato di evasione dal regime degli arresti domiciliari a lui ascritto.

Per il reato di evasione sono riconoscibili in favore dell’imputato atteso che è evidente come il gesto non fosse determinato dalla volontà di sottrarsi agli arresti domiciliari, ma per ovviare a una libertà di movimento che il vincolo gli impone, le attenuanti generiche.

Non si ritiene di potere applicare l’attenuante della costituzione di cui all’art. 385 comma 4° c.p. Infatti ritiene lo scrivente che il fatto di essersi presentato ai Carabinieri ancora presenti sul luogo degli arresti domiciliari sia del tutto casuale e non costituisca quella volontà di consentire il ripristino della misura invocata dalla difesa sulla base di Cass. Pen. sez. 5 del 23 febbraio 1998 depositata l’8 maggio 1998 n. 1030/98). Ritiene lo scrivente che l’incontro con i Carabinieri, che ha fatto scoprire la vicenda dell’allontanamento a scopi diversi da quelli consentiti costituisca sulla scorta della coeva Cass. Pen. sez. 6 del 27 aprile 1998 depositata il 1 giugno 1998 n. 6394/98 espressione di caso tipico di sorpresa in flagranza.

In relazione ai criteri di cui all’art. 133 c.p., si ritiene di potere irrogare all’imputato la pena di mesi tre di reclusione (p.b. mesi sei di reclusione diminuita per le generiche a mesi quattro, diminuita per il rito fino alla misura indicata).

Alla dichiarazione di colpevolezza segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della spese di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere, se esistenti.

Ritiene lo scrivente che per la motivazione del gesto, sia controproducente l’irrogazione di una sia pure piccola misura carceraria e pertanto visto l’art. 58 L. 689/81 si converte la pena detentiva in libertà controllata che per il ragguaglio contenuto nell’art. 57 L. 689/81 di indica in mesi sei di durata.

L’imputato è incensurato e può ancora godere della sospensione condizionale della pena. Ritenendo che la presenza familiare possa indurlo ad astenersi dal commettere ulteriori violazioni, si dispone pertanto la prescritta sospensione condizionale della pena per il periodo di anni cinque, al termine dei quali, se non vi sarà ricaduta nel reato, il presente delitto sarà estinto.

Il sig. N A. è anche condannato a pagare le spese processuali sostenute dall’erario.

P. Q. M.

Visti gli artt. rubricati, 442, 533 e 535 c.p.p.;

dichiara N A. colpevole del reato di evasione dagli arresti domiciliari a lui ascritto e, applicate le attenuanti generiche ed applicata la diminuente del rito, lo condanna alla pena di mesi tre di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere.

Visto l’art. 53 L. 689/81 converte la pena detentiva in mesi sei di libertà controllata.

Visto l’art. 163 c.p. ordina la sospensione condizionale della pena per la durata di anni cinque.

Imola, 7 febbraio 2008.

Il Giudice